Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 9 febbraio 2026, n. 1001
Presidente: Forlenza - Estensore: Frigida
FATTO E DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di Verona, direzione attività edilizia SUAP-SUEP, del 4 aprile 2017 (pratica n. 06.03/010076/2016, prot. istanza n. 353743/2016), avente ad oggetto: «Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (SCIA) con domanda di accertamento di compatibilità ambientale ai sensi artt. 167, 181, D. Lgs. 42/2004 e di validazione dell'intervento realizzato consistente in modifiche interne ed esterne, presentata in data 30 novembre 2016 da G. Marcella - Divieto».
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la signora Marcella G. - proprietaria di una porzione del compendio immobiliare denominato "Villa Solmi", sito in Verona, via Carlo Donati, n. 23, gravato da vincolo paesaggistico imposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1956, comprendente anche una struttura "a torre" di tre piani a copertura piana e un fabbricato di altezza inferiore, sempre di tre piani, caratterizzato da una copertura a falda unica che si innesta nel più alto immobile "a torre" - effettuò sulla falda di copertura dell'immobile più basso un intervento di ristrutturazione senza alterazione della sagoma autorizzato dal Comune di Verona con il rilascio della concessione edilizia n. 6909/95 SK del 20 ottobre 1997 e della successiva concessione in variante n. 3079/99 SK del 10 dicembre 1999;
b) in data 25 maggio 2016, all'esito di un sopralluogo della polizia municipale, dal confronto tra lo stato di fatto e gli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi del 1997 e 1999, vennero riscontrate svariate opere realizzate in difformità rispetto ai citati titoli abilitativi o in assenza di titolo;
c) l'amministrazione comunale avviò un procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico ambientale, segnalando nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 180888 del 16 giugno 2016, tra l'altro, che «Al piano sottotetto, che è stato oggetto di interventi con il progetto SK 6909/95, con rifacimento sia del solaio di calpestio, sia della copertura, si accertava un'altezza minima di m. 1,85, non indicata in progetto. Si rilevavano m. 2,20 in corrispondenza della tramezza divisoria tra bagno e ripostiglio - in progetto n. 2,00 - e si rilevavano m. 2,60, in corrispondenza della tramezza divisoria tra il bagno ed il corridoio - in progetto n. 2,95 -. (L'altezza rilevata al soffitto del corridoio di m. 2,40 corrisponde al progetto)»; emerse poi l'avvenuto innalzamento della quota di imposta della gronda relativa alla copertura a falda unica del predetto immobile, la quale risultò di 45 centimetri più alta rispetto a quanto indicato negli elaborati allegati alla concessione edilizia n. 6909/95 SK del 20 ottobre 1997 e alla successiva variante n. 3079/99 SK del 10 dicembre 1999;
d) con ordinanza prot. n. 0314730 del 27 ottobre 2016, il Comune di Verona ordinò a Marcella G. di provvedere alla demolizione di tutte le opere illegittime e di ripristinare lo stato dei luoghi in conformità allo stato assentito;
e) in data 30 novembre 2016, l'interessata presentò al Comune una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria con contestuale richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 36 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio n. 42, 2004, al fine di regolarizzare l'innalzamento delle quote di imposta della gronda e del colmo relative alla falda di copertura innestantesi nell'adiacente struttura "a torre", sostenendo che l'aumento della quota di imposta della gronda della falda non avrebbe comportato alcun aumento volumetrico, in quanto il maggior volume derivante dal suo innalzamento sarebbe stato compensato dall'asserito abbassamento di circa 40 centimetri dell'imposta del colmo della copertura;
f) dopo aver riavviato il procedimento sanzionatorio con nota prot. 0144116 del 9 maggio 2017 e dopo aver effettuato ulteriori verifiche ed esaminato l'intera documentazione fotografica prodotta dall'interessata, l'amministrazione comunale, con il già citato provvedimento del 4 aprile 2017, ha inibito gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in quanto «l'intervento realizzato ha comportato una soprelevazione solamente in gronda con evidente aumento di volume e SUL» e «risulta essere in contrasto con la normativa del P.I. di cui all'art. 75 relativamente alla categoria A3».
3. Tale provvedimento è stato impugnato dalla signora Marcella G. con il ricorso n. 713 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e affidato a sette motivi, compendiati in: «Violazione art. 36, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e 167, D. L.vo 42/04. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 3, L. 241/90 per motivazione insufficiente», «Eccesso di potere per difetto di motivazione e per travisamento dei fatti», «Violazione art. 7 e/o art. 10 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241», «Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti - travisamento dei fatti - Violazione art. 75 NTO del PI di Verona - difetto d'istruttoria», «Violazione art. 2, L. 241/90 - Violazione art. 167 e 181 D. L.vo 42/04», «Incompetenza del Dirigente all'Edilizia. Violazione art. 146 e 155 D. L.vo 42/2004» e «Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione art. 905 e 906 c.c.».
4. Il Comune di Verona e il controinteressato signor Gianluca C. (proprietario della limitrofa porzione del medesimo compendio immobiliare), si sono ambedue costituiti nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con l'impugnata sentenza n. 1064 del 21 giugno 2022, il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, ha dichiarato il ricorso in parte infondato (in relazione ai primi quattro motivi) e in parte inammissibile (per carenza d'interesse con riferimento agli ultimi tre motivi) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Verona e del controinteressato nella misura di euro 2.500 per ciascuna parte, oltre agli accessori di legge.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - rispettivamente in data 23 gennaio 2023 e in data 9 febbraio 2023 - Marcella G. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi e chiedendo che venga disposta «la verificazione e/o consulenza tecnica volta a rilevare l'attuale altezza della linea di colmo della copertura oggetto della SCIA in sanatoria, comparandola con l'ultimo stato assentito con il permesso di costruire SK 6909/95 e SK 3079/99, determinando l'eventuale aumento o diminuzione di volume dell'intervento edilizio oggetto di sanatoria».
7. Il Comune di Verona e Gianluca C. si sono costituiti entrambi in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. In vista dell'udienza di discussione l'appellante ha depositato documenti, una memoria e una memoria di replica, il controinteressato ha depositato una memoria e una memoria di replica e il Comune ha depositato una memoria. Con tali atti defensionali le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
10. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. In via pregiudiziale, si rileva che l'appello non reca alcuna specifica censura avverso il rigetto del terzo motivo (per infondatezza) e del settimo motivo (per inammissibilità) del ricorso di primo grado, su cui, pertanto, si è formato giudicato interno.
12. In via preliminare, va respinta l'istanza di disporsi consulenza tecnica o di verificazione (su cui l'appellante ha insistito anche nella memoria e memoria di replica), in quanto approfondimenti istruttori non necessari ai fini del decidere, come meglio si preciserà in prosieguo al paragrafo 16.1.
13. Tramite il primo motivo d'impugnazione - esteso da pagina 22 a pagina 25 del gravame - l'appellante ha lamentato «Errata motivazione della sentenza in ordine all'individuazione dello stato legittimo dell'immobile - Travisamento dei fatti».
14. Siffatta doglianza è infondata.
Correttamente il T.a.r. ha reputato il provvedimento comunale adeguatamente motivato.
Non è condivisibile, invero, la tesi dell'interessata secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile rappresentato negli elaborati allegati alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria del 2016 e gli elaborati grafici e tecnici contenuti nelle pratiche edilizie del 1995 e del 1999, senza procedere al raffronto non con le fotografie allegate alla segnalazione in sanatoria.
Al riguardo si osserva che il T.a.r. non ha considerato soltanto il confronto tra gli elaborati e le fotografie allegate alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (specificando che «dal confronto tra le foto ante lavori allegate alla pratica edilizia n. 6909/95 SK e quelle raffiguranti lo stato attuale dell'immobile è emerso che il punto di inserimento della falda di copertura nella struttura "a torre" (ovvero il colmo) è rimasto sempre invariato, come la sua distanza dagli elementi ornamentali che la caratterizzano»), ma ha valorizzato anche il confronto delle pratiche del 1995 e del 1997 con i dati riportati nelle sezioni "YY" della "Nuova tavola n. 2" (allegata alla segnalazione del 2016), escludendo, su tali basi, ragionevolmente e congruamente (senza erronee percezioni), «che l'altezza al colmo sia stata ridotta di 40 cm rispetto a quella autorizzata con il progetto risalente agli anni 1995 e 1999. Ciò in quanto l'asserito abbassamento del colmo di circa 40 cm avrebbe dovuto comportare anche la riduzione dell'altezza interna del divisorio tra il bagno ed il corridoio, mentre l'attuale altezza interna da sanare del divisorio tra il bagno e il corridoio misurata lungo la sezione YY risulta pari a 2,86 metri, a fronte di un'altezza autorizzata addirittura inferiore, pari a 2,85 metri» e concludendo che «in realtà la quota di imposta del colmo non sia mai stata variata e la relativa altezza di 3,35 metri, ricavata graficamente dal tecnico della ricorrente, non corrisponda allo stato attuale dell'immobile».
Sul punto l'appellante (peraltro specificamente soltanto in memoria di replica e, quindi, in modo inammissibile) ha affermato la sussistenza di un'inammissibile motivazione postuma del provvedimento amministrativo da parte del T.a.r., in quanto il provvedimento comunale non reca un tale ragionamento. Tale contestazione è comunque infondata, poiché il T.a.r. ha meramente svolto un ragionamento diretto a confutare le deduzioni della ricorrente, senza arricchire la motivazione del provvedimento amministrativo, di per sé autosufficiente.
In definitiva, il Collegio rileva che senza dubbio la dedotta altezza di 3,35 metri della linea del colmo non corrisponde allo stato attuale dell'immobile, tanto confrontando l'apparato fotografico delle precedenti pratiche edilizie con quello allegato alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, quanto analizzando gli elaborati allegati alla segnalazione e specificamente alla "Nuova tavola n. 2".
Il dedotto abbassamento del colmo di circa 40 centimetri avrebbe dovuto comportare anche la riduzione dell'altezza interna del divisorio tra il bagno ed il corridoio, mentre l'attuale altezza interna da sanare del divisorio tra il bagno ed il corridoio misurata lungo la sezione "YY" è pari a 2,86 metri, a fronte tuttavia di un'altezza autorizzata di 2,85 metri. La quota di imposta del colmo, quindi, non è mai stata variata, sicché va escluso che la relativa altezza sia pari ai 3,35 metri affermati dall'interessata.
Ad ogni modo, per completezza, va precisato, altresì, che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi sono ragioni giuridiche e logiche per le quali il confronto dovrebbe essere effettuata tra la rappresentazione progettuale recata dalla segnalazione in sanatoria del 2016 e quella risultante dalle segnalazioni certificate di inizio attività degli anni novanta del secolo scorso (SK 6909/95 e variante SK 3079/99).
E ciò considerato, peraltro, che l'amministrazione comunale ha evidenziato l'incongruenza tra elaborati e realtà, essendo, inoltre, infondata l'affermazione dell'interessata circa la mancata contestazione da parte del Comune dello stato attuale riportato nella segnalazione in sanatoria e di quello riportato nell'ultimo progetto approvato. Pertanto i relativi dati geometrici non sono pacifici, avendo l'amministrazione emanato il provvedimento inibitorio del 4 aprile 2017 rilevata la mancata omogeneità tra i riferimenti di gronda e colmo rappresentati negli elaborati progettuali allegati alla segnalazione certificata di inizio attività del 2016 e fotografie e sezioni ivi allegate, nonché con riferimento alle fotografie relative alle precedenti pratiche edilizie.
Fermo restando che, contrariamente alla tesi dell'appellante, le fotografie (non reperite aliunde dall'amministrazione, ma allegate dall'interessata alle segnalazione certificata di inizio attività del 2016 e alle pratiche edilizie del 1995 e del 1999) possono essere utilizzate per verificare lo stato legittimo o illegittimo di un immobile, nel caso di specie esse sono state utilizzate per vagliare la corrispondenza (poi in concreto esclusa) tra lo stato di fatto da sanare rappresentato negli elaborati allegati alla segnalazione del 2016 e quello realmente esistente (segnatamente nel provvedimento amministrativo oggetto di causa il Comune ha specificato che «da una verifica della documentazione fotografica allegata, i riferimenti di gronda e colmo, non trovano riscontro dal confronto con le sezioni e prospetti prodotti. Tale aspetto emerge anche dal confronto tra lo stato di preesistente e di progetto oltre che dalla documentazione fotografica di cui alla precedente pratica edilizia SK n° 6909/95 e variante SK n° 3079/99»).
Inoltre, l'attività di accertamento dell'amministrazione non può essere perimetrata dai rilievi effettuati dalla polizia municipale all'esito del sopralluogo e poi confluiti nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, dovendo il Comune valutare approfonditamente e senza preclusioni i fatti inerenti all'istanza di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Ad ogni modo, non vi è alcuna contraddittorietà, in quanto la polizia municipale ha riscontrato l'avvenuto innalzamento della linea di gronda, effettuando misurazioni all'interno dell'edificio, sicché l'altezza interna di 2,4 metri rilevata in corrispondenza del corridoio non è l'altezza del colmo, essendo presente un controsoffitto, mentre la computazione svolta dal Comune riguarda l'altezza esterna, totale ed effettiva.
Tanto premesso, il provvedimento di inibizione della segnalazione certificata di inizio attività è plurimotivato e tutte le ragioni ivi esplicate sono fattualmente corrette e logicamente congrue; in particolare dai documenti tecnici e dalle fotografie: a) lo stato di fatto da sanare rappresentato negli elaborati allegati alla segnalazione non è conforme al dato reale; b) l'aumento di volume determinato dall'innalzamento della quota di imposta della gronda (evento pacifico) non è stato compensato dall'asserita diminuzione dell'altezza del colmo del tetto; c) in via assorbente, l'intervento edilizio, a causa della variazione della quota di imposta della gronda e del conseguente incremento volumetrico del cespite, viola l'art. 75, lettera c) delle norme tecniche operative del piano degli interventi del Comune di Verona secondo cui per gli edifici di interesse storico o architettonico è possibile il «consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno».
15. Mediante la seconda censura - estesa da pagina 25 a pagina 27 del gravame - l'interessata ha dedotto «Errata ed insufficiente motivazione della sentenza in ordine all'istruttoria eseguita dal Comune di Verona. Errata ricostruzione dei fatti e dei luoghi. Omessa effettuazione della richiesta di verificazione - consulenze».
16. Il motivo è infondato, in quanto la motivazione del provvedimento inibitorio è congrua nella parte in cui esclude l'abbassamento del colmo della copertura dell'immobile in esame, per quanto già ampiamente illustrato al paragrafo 14.
In proposito va ribadito che: a) i rilevi della polizia municipale del 25 maggio 2016, prodromici all'avvio del procedimento sanzionatorio, non sono preclusivi di ulteriore e differenti valutazioni dell'amministrazione comunale nel contesto di un altro procedimento (valutazione della segnalazione certificata di inizio attività presentata il 30 novembre 2016); b) essi comunque non sono contraddittori con quanto successivamente accertato, trattandosi nel primo caso di misurazione dell'altezza interna e nel secondo dell'altezza esterna del tetto; c) non sussiste alcun eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria, in quanto le difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e quello rappresentato dalla segnalazione in sanatoria emergono nitidamente e univocamente dall'esame degli elaborati e delle fotografie allegati alla segnalazione presentata dall'interessata.
16.1. Ne deriva la totale superfluità e, quindi, inutilità del richiesto approfondimento istruttorio tramite consulenza tecnica o verificazione, per due ragioni ambedue decisive.
Da un lato, infatti, non vi è un principio di prova circa il fatto che il maggior volume del sottotetto sarebbe stato compensato con il dedotto abbassamento della quota di imposta del colmo della copertura, il che di per sé rende l'istanza non ammissibile per mancato assolvimento del relativo onere probatorio (seppur mitigato dalla teoria del principio di prova, che comunque non può spingersi fino a un totale esonero dell'onus probandi, pena un'alterazione del principio dispositivo, sebbene temperato nel processo amministrativo dal metodo acquisitivo, che rappresenta, infatti, un temperamento, ma non un rovesciamento delle posizioni processuali). Ciò in conformità con il costante orientamento di questo Consiglio e da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui «non può ricorrersi alla consulenza tecnica o alla verificazione per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti sollevandola dall'onere di fornire in giudizio un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni, conformemente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 115 c.p.c. (tra le tante, C.d.S., Sez. II, 8 maggio 2020, n. 2906), posto che tali accertamenti delegati non sono qualificabili come mezzo di prova in senso proprio (C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2021, n. 8627)» (C.d.S., Sez. V, 4 novembre 2025, n. 8581).
D'altro lato, per quanto ampiamente sopra rappresentato, vi è comunque prova in atti che l'abbassamento della quota non vi è stata.
17. Con il terzo motivo - esteso da pagina 27 a pagina 28 del gravame - l'appellante ha lamentato «Errata motivazione della sentenza. Errata ricostruzione e lettura del progetto presentato - Travisamento di fatti ed atti - Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione».
18. Detta censura è inammissibile e infondata.
La tesi dell'interessata - secondo cui «non si avvede il Tar che mentre nello stato autorizzato SK 3079/99 le travi sono poste in posizione completamente inferiore al solaio, mentre nella SCIA in sanatoria esse sono invece "incassate" nel solaio di copertura, con un'evidente maggiore e diversa altezza interna che però non è rilevante nelle misurazioni esterne. L'accorgimento tecnico viene usato in motivazione per comprovare una mancata modifica del colmo, senza avvedersi della tecnica usata (...) Di ciò non si è avveduto il Tar, né (va detto) è stato in precedenza oggetto di contestazione dal Comune di Verona, che ben si era avveduto di ciò e nel provvedimento non aveva contestato tale solo apparente anomalia dell'altezza interna. Errata quindi la sentenza del Tar Veneto che non si è avveduta che la particolarità della struttura portante del solaio ha "alzato" l'altezza interna senza compromettere quella esterna» - è stata introdotta in giudizio in violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 104 del codice del processo amministrativo (come eccepito dal Comune e adombrato dal controinteressato).
Si tratta, invero, di una censura non proposta con il ricorso di primo grado, ma solo con libello introduttivo del gravame (e poi ribadita in memoria e in memoria di replica), sicché essa è inammissibile.
18.1. Peraltro, ad abundantiam, essa rappresenta, in ogni caso, una soluzione progettuale non rappresentata graficamente nelle tavole e, quindi, non entrata neanche nel procedimento amministrativo, con conseguente infondatezza di qualsivoglia doglianza sul punto.
19. Con il quarto motivo - esteso da pagina 28 a pagina 30 del gravame - l'appellante ha dedotto «Errata motivazione della sentenza per erronea applicazione dell'art. 75, lett. c) delle NTO del P.I. del Comune di Verona - Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione».
20. Tale doglianza è inammissibile e infondata.
20.1. L'appellante ha introdotto nuove doglianze rispetto al ricorso dinanzi al T.a.r., con conseguente loro inammissibilità ai sensi dall'art. 104 del codice del processo amministrativo (come eccepito dal controinteressato).
In particolare nel ricorso originario non è stata dedotta l'apoditticità del richiamo, contenuto nel provvedimento oggetto di causa, all'art. 75 delle norme tecniche operative d[e]l piano degli interventi del Comune di Verona, né sono state dedotte violazioni del principio del contraddittorio procedimentale (diverse da quella inerente all'omesso invio del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis oggetto del terzo motivo del ricorso di primo grado, respinto dal T.a.r. per non applicabilità dell'istituto ai procedimenti in tema di segnalazione certificata di inizio attività e non riproposto in appello) e non era stata contestata, né direttamente né indirettamente, la mancata risposta del Comune a una domanda (del 3 novembre 2015) di validazione dirigenziale preventiva presentata dal tecnico dell'interessata (peraltro, in ogni caso, assorbita dalla definitiva inibizione dell'intervento) e alla mancata attribuzione di diversa categoria all'immobile (della cui richiesta non vi è prova in atti).
20.2. Ad ogni modo, per completezza, si precisa che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui l'art. 75 cit. consentirebbe il recupero dei sottotetti con modifica delle quote di alcune strutture orizzontali, in quanto come già sottolineato al paragrafo 14, il recupero è escluso in presenza di «alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, né alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture», mentre nel caso di specie vi è stato un aumento di volume a causa dell'innalzamento della quota di imposta della gronda, non compensato dall'asserito (e non reale) abbassamento della quota di imposta del colmo del tetto, come già dimostrato nei precedenti paragrafi e vi è stata anche un'alterazione della quota di imposta della gronda del tetto.
21. Attraverso la quinta censura - estesa da pagina 30 a pagina 31 del gravame - l'interessata ha lamentato «Errata motivazione della sentenza sul 5° e 6° motivo di ricorso. Omessa pronuncia - Errata declaratoria di carenza di interesse - Violazione art. 73, co. 3 c.p.a.».
22. Il motivo è infondato.
22.1. Va rammentato che con il quinto e il sesto motivo del ricorso di primo grado l'interessata aveva censurato il provvedimento inibitorio del Comune di Verona a causa del mancato avvio del procedimento finalizzato all'accertamento della compatibilità paesaggistica e per la dedotta incompetenza del dirigente della direzione attività edilizia SUAP-SUEP ad emettere il provvedimento oggetto di causa.
22.2. Ciò posto, è infondata la tesi dell'appellante secondo cui la carenza d'interesse non sarebbe stata eccepita né dal controinteressato né dal Comune, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, in assenza di avviso ex art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, in quanto con memoria depositata dinanzi al T.a.r. in data 21 febbraio 2022 il signor C. aveva tempestivamente eccepito la carenza d'interesse in relazione al quinto e al sesto motivo.
22.3. Tanto precisato, non è condivisibile la deduzione dell'interessata circa la presenza di un interesse in re ipsa «ad ottenere un titolo assentivo, seppure parziale (...) derivando dal suo rilascio benefici giuridici ed economici», sussistendo, a suo avviso, un proprio interesse «a non vedersi destinataria di provvedimenti sanzionatori paesaggistici, così come ad avere una sanzione edilizia di minore gravità, consentendo ad esempio di richiedere l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34, DPR 380/01, ottenibili solo per interventi paesaggisticamente compatibili», poiché la parte del provvedimento oggetto della censura inerente al mancato avvio del procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica ha natura interlocutoria ed è scevra di contenuto effettivamente provvedimentale.
In ogni caso, osta, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, all'applicazione della cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso la circostanza che vi sono state variazioni essenziali e soprattutto vi è stato un aumento volumetrico su immobile in zona vincolata. Comunque l'interessata avrebbe dovuto, se del caso, agire contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione e non impugnare un atto a contenuto non provvedimentale.
22.4. Conseguentemente, come correttamente rilevato dal T.a.r., è inammissibile per carenza d'interesse anche la contestazione sulla competenza del dirigente del settore edilizia ad adottare la comunicazione di non istruire la domanda di compatibilità paesaggistica presentata insieme alla segnalazione certificata di inizio attività.
23. In conclusione l'appello deve essere respinto.
24. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1188 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1064/2022.