Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 10 febbraio 2026, n. 1052
Presidente: Corradino - Estensore: Tulumello
FATTO E DIRITTO
1. L'odierno ricorrente ha impugnato davanti al T.A.R. del Lazio i provvedimenti con i quali la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'interno ha revocato il programma speciale di protezione nei confronti del predetto e della sua famiglia; nonché il successivo provvedimento di non revisione in autotutela della predetta revoca.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 23066 del 2024.
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente, e l'appello è stato dichiarato irricevibile per tardività con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5952/2025.
2. Quest'ultima sentenza è impugnata nel presente giudizio con ricorso per revocazione.
Il ricorrente deduce infatti che essa sarebbe viziata da un errore di fatto, ex art. 106 c.p.a., e art. 395, comma 4, c.p.c.
La sentenza resa in grado di appello ha infatti deciso nel senso dell'irricevibilità dopo aver premesso - ai fini del rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a. - che "nel corso della camera di consiglio cautelare è stato rilevato d'ufficio un profilo di irricevibilità dell'appello, come da verbale, e le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata".
L'odierno ricorrente lamenta che tale affermazione sarebbe viziata da errore di fatto, in quanto il procuratore della ricorrente non era presente alla predetta camera di consiglio, sicché il relativo avvertimento processuale sarebbe stato inutiliter dato.
Se fosse stato presente, egli avrebbe potuto dimostrare la tempestività del gravame.
In tal senso il mezzo svolge altresì considerazioni in merito all'applicazione del rito dimidiato ex art. 119 c.p.a.
3. Nel giudizio di revocazione si è costituito il Ministero dell'interno.
Con ordinanza n. 2873/2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
4. Il ricorso, per la parte rescindente, è infondato.
Va anzitutto osservato che esso, in quanto pone una questione di puro diritto, sarebbe a rigore inammissibile.
Nondimeno, poiché la prospettazione della parte è nel senso che il giudice d'appello non si sarebbe avveduto dell'assenza alla camera di consiglio del procuratore della parte appellante, essa assume come rilevante una dimensione fattuale che funge da presupposto alla conseguente pretesa in diritto.
Il mezzo, ancorché - in questi termini - ammissibile, è tuttavia infondato.
Come ha chiarito la già richiamata ordinanza cautelare resa nel corso del giudizio, la Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 4017/2015, "La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha infatti già precisato questo Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, sicché l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (C.d.S., Sez. III, 20 dicembre 2011, n. 6759)".
A tali considerazioni deve solo ulteriormente aggiungersi che la decisione del giudice d'appello di procedere alla deliberazione della sentenza di irricevibilità previo avviso alle (sole) parti presenti non è erronea, né frutto di un abbaglio circa la presenza in aula soltanto dell'amministrazione appellata (come del resto risulta dal verbale), in quanto l'assenza delle parti all'udienza camerale, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 98 c.p.a., non è preclusiva alla definizione del giudizio in forma semplificata, come questo Consiglio di Stato ha più volte chiarito nella propria giurisprudenza (ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045), dato che il rito previsto dall'art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale (C.d.S., Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 178).
La mancata comparizione delle parti costituite all'udienza cautelare non può pertanto impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata (C.d.S., Sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453) in vista di una sollecita definizione del giudizio, rispondente all'indisponibile principio della effettività della tutela giurisdizionale.
Considerazioni identiche valgono in merito all'avvertimento processuale ex art. 73, comma 3, c.p.a., dato in udienza in presenza di una soltanto delle parti del giudizio, rispetto alla successiva deliberazione della sentenza sul punto oggetto dell'avvertimento medesimo.
La presenza della parte è infatti una facoltà, che la parte stessa è libera di esercitare o meno, e non un diritto potestativo il cui esercizio è suscettibile di condizionare il giudizio: il mancato esercizio di tale facoltà, infatti, non paralizza l'operatività degli istituti di cui all'art. 73, comma 3, e 60 c.p.a., comportando dunque l'accettazione del rischio di uno svolgimento processuale al quale la parte abbia volontariamente deciso di non concorrere.
5. L'infondatezza del profilo di censura appena esaminato comporta l'inammissibilità dell'ulteriore questione dedotta in sede rescindente, relativa comunque a una questione di diritto e non di fatto (e dunque estranea all'ambito dei vizi rilevanti in sede di revocazione), concernente l'applicazione del rito dimidiato ex art. 119 c.p.a.
L'infondatezza della domanda rescindente preclude altresì l'esame della parte rescissoria del ricorso.
6. Il ricorso per revocazione deve essere dunque respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. III, sent. n. 5952/2025.