Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 11 febbraio 2026, n. 1100
Presidente: Taormina - Estensore: Basilico
FATTO E DIRITTO
1. Gli appellanti, premettendo di essere militari e di essere stati destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio, impugnano la sentenza che ha respinto la loro domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, in caso di trasferimento di autorità.
2. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame.
3. All'udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio ha rilevato d'ufficio una possibile causa d'inammissibilità dell'appello, dovuta alla mancanza della qualifica di "cassazionista" del difensore degli appellanti al tempo della notificazione, e, su domanda della parte privata, ha assegnato un termine di trenta giorni per produrre memorie e documenti sul punto.
4. Il 2 gennaio 2026 la parte appellante ha depositato una certificazione dell'Ordine degli avvocati di Viterbo, datata 16 dicembre 2024 e rilasciata per uso iscrizione all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, che attesta che il difensore in questione è iscritto all'albo ordinario dal 5 dicembre 2012 e ha dichiarato di aver esercitato e di esercitare ininterrottamente la professione legale.
5. Il 12 gennaio 2026 si è tenuta la camera di consiglio riconvocata per la decisione della causa.
6. L'appello è inammissibile.
7. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, c.p.a., «per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori».
Come già osservato dalla sezione, si tratta di «una previsione che non contrasta con il diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ma che anzi rappresenta una modalità per realizzarne la concreta effettività», non essendo irragionevole, nell'ottica di una tutela effettiva, «rapportare alla fruizione della giurisdizione della Corte suprema la più elevata competenza professionale da parte del difensore, più volte riconosciuta come elemento connotante la qualità di cassazionista», come affermato dalla Corte di cassazione, con argomenti che possono essere estesi a tutte le giurisdizioni superiori (C.d.S., Sez. II, 25 luglio 2025, n. 6653, che richiama Cass. civ., Sez. VI, ord. 4 febbraio 2020, n. 2451).
8. Nel caso di specie, l'appello è stato notificato il 19 dicembre 2024 e depositato l'11 gennaio 2025, mentre dalle verifiche effettuate d'ufficio - che è potere-dovere del giudice svolgere, essendo lo ius postulandi uno dei presupposti processuali (tra le tante, C.d.S., Sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10107) - risulta che il difensore della parte appellante a quelle date non fosse ancora iscritto all'albo speciale dei "cassazionisti" (e vi è stato inserito poco dopo).
9. Nel termine concesso all'udienza pubblica del 9 dicembre 2025, l'avvocato non ha fornito una prova contraria che potesse smentire i rilievi del collegio, perché la certificazione dell'Ordine degli avvocati di Velletri che questi ha depositato attesta che egli aveva maturato il requisito dell'esercizio ininterrotto della professione forense per dodici anni alla data del 16 dicembre 2024, ma non che in quel momento (o comunque quando ha notificato l'appello) fosse iscritto all'albo speciale.
10. A tal proposito si deve osservare che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - come modificato, da ultimo dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2025, n. 15 - possono chiedere l'iscrizione all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tredici anni dalla data di entrata in vigore della riforma (ossia, allo stato, entro il 2 febbraio 2026, dato che la legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 ed è entrata in vigore il 2 febbraio 2013).
Viene quindi in rilievo l'art. 33, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - come modificato, da ultimo, dalla l. 24 febbraio 1997, n. 27 - il quale stabilisce che «gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali».
11. Tuttavia, il mero possesso del requisito del periodo minimo di esercizio della professione non è sufficiente per poter patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori, essendo necessarie - come si evince tanto dall'art. 22 della l. n. 247 del 2012, quanto dall'art. 33 del r.d.l. 1578 del 1933 - la domanda dell'interessato e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense, quindi l'effettiva iscrizione nell'albo speciale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'iscrizione, «in quanto non dichiarativa, ma costitutiva di uno status», non può avere decorrenza anteriore al provvedimento che la disponga su istanza dell'interessato, e «il professionista, che non sia in possesso del titolo che consente lo svolgimento dell'atto, non può validamente compierlo, restando ininfluenti le personali sue vicende relative al possesso dei requisiti e ai rapporti con l'ordine professionale che amministra gli albi» (Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24124, la quale aggiunge che «la previsione normativa è di rigore formale solo apparente, giacché invece corrisponde a un interesse sostanziale degli assistiti e dell'ordinamento che a svolgere l'attività difensiva davanti alle giurisdizioni superiori siano solo soggetti che abbiano conseguito la necessaria abilitazione, la quale comprova ufficialmente l'idoneità a un particolare tipo di difesa tecnica»; in questi termini, anche Cass. civ., Sez. un., 4 maggio 1991, n. 4940).
12. Nella specie, il difensore non ha dimostrato di essere iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento dell'instaurazione del giudizio di secondo grado e questa carenza «determina la nullità del contratto di prestazione d'opera intellettuale con il cliente rendendo inammissibile l'appello perché l'appellante non è assistita da un avvocato in grado di patrocinare la causa dinanzi al Consiglio di Stato» (C.d.S., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 3881).
13. È opportuno precisare che, sebbene nel mandato e nell'intestazione del gravame sia indicato anche un diverso difensore, il quale è invero da tempo iscritto all'albo dei "cassazionisti", quest'ultimo non ha sottoscritto gli atti, in quanto appello, modulo di deposito e procure sono tutti sottoscritti dal solo difensore non iscritto.
Non può quindi trovare applicazione l'orientamento secondo cui «è tuttavia idonea ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell'atto prodotto nel corso del giudizio di secondo grado la circostanza che esso contenga, nell'epigrafe ed in calce, l'indicazione nominativa di altro legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, qualora esso atto risulti sottoscritto anche da esso legale e non soltanto dall'avvocato privo dello jus postulandi e, di conseguenza, la paternità dello stesso non possa ascriversi esclusivamente a quest'ultimo difensore» (C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2011, n. 5040, e 16 marzo 2011, n. 1626).
14. La carenza dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - sia pure per pochi giorni - rende doverosa la trasmissione di questa sentenza al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri, per la valutazione di eventuali profili di responsabilità disciplinare, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le determinazioni di competenza in ordine alla possibile rilevanza penale della condotta, rispetto alla quale il luogo di commissione deve appunto individuarsi nella Capitale (in termini analoghi, di recente, C.G.A., 29 novembre 2025, n. 952).
15. La novità della questione processuale risultata decisiva giustifica comunque la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla segreteria di trasmettere la presente sentenza, in copia non oscurata, al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il difensore degli appellanti.