Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 10 febbraio 2026, n. 271

Presidente: Correale - Estensore: Tallaro

Osservato che:

a) Candida D. ha impugnato d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il dirigente del Settore 4 - Territorio e pianificazione urbanistica del Comune di Vibo Valentia ha ordinato la demolizione di alcune opere edilizie eseguite dalla ricorrente sull'unità abitativa di sua proprietà, sita in via Cordopatri, n. 35, ed in particolare della «tettoia con struttura metallica con copertura in vetro e sottostante tenda ombreggiante», della «scala metallica posta in aderenza della falda di copertura con sbordo di accesso al terrazzo», della «terrazza posta al piano di copertura con ringhiera metallica di protezione»;

b) ella ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, perché:

b1) sul piano procedimentale, sarebbe mancato l'esame delle argomentazioni difensive portate a conoscenza dell'amministrazione con memoria prodotta in sede endoprocedimentale; ciò si sarebbe riflesso nel difetto di istruttoria e di motivazione;

b2) sul piano sostanziale, l'amministrazione non avrebbe specificato le ragioni della difformità edilizia delle opere, peraltro genericamente descritte, nessuna delle quali necessiterebbe di permesso di costruire: quella che viene definita come tettoia, sarebbe in realtà una pergotenda, ricadente nel regime dell'edilizia libera; l'apposizione di una ringhiera su una terrazza di copertura realizzata prima del 1967 non integrerebbe nemmeno un intervento edilizio; la scala esterna avrebbe natura pertinenziale, sarebbe presente fin da prima del 1967, sarebbe stata solamente sostituita, con un lieve spostamento di posizione, allorché l'originale era divenuta arrugginita e insicura, e in ogni caso sarebbe assoggettata al regime dell'attività edilizia libera;

c) costituitosi, il Comune di Vibo Valentia ha resistito all'avversa azione, deducendo che gli interventi edilizi andrebbero considerati unitariamente e, come tali, avrebbero necessitato di un titolo edilizio; in ogni caso, sia la tettoia, sia le altre opere, che avrebbero modificato stabilmente i prospetti dell'edificio, avrebbero necessitato di adeguato titolo edilizio;

d) alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Ritenuto in diritto che:

e) l'amministrazione ha correttamente trasmesso alla ricorrente comunicazione di avvio del procedimento, ricordando la facoltà di presentare memorie scritte, documenti o altri atti utili ai fini del procedimento;

f) in data 6 ottobre 2025 è stata depositata memoria, con cui è stata sostenuta la tesi della non necessità di titoli edilizi per le opere di cui si tratta;

g) il provvedimento conclusivo non contiene alcuna motivazione rispetto a tali deduzioni, limitandosi a dare per assodato che le opere de quibus necessitassero di titolo edilizio e che la mancanza di questo giustificasse l'ordinanza di demolizione;

h) come noto, l'obbligo previsto dall'art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241, di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all'amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della medesima legge, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'amministrazione attraverso la motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429);

i) nel caso di specie, tali requisiti, come già anticipato, non sussistono, essendo così integrato il vizio denunziato, che non attiene solo all'aspetto procedurale, ma anche ai profili istruttori e procedurali;

j) si ricordi, in proposito, che il legislatore ha recentemente modificato l'art. 21-octies l. n. 241 del 1990, escludendo la mancata notificazione del preavviso di diniego dal novero dei vizi che non conducono all'annullamento «qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», così significando la rilevanza che il contraddittorio procedimentale assume quando il contenuto del provvedimento non sia integralmente vincolato;

k) in questi termini, salvo riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato;

l) le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza tra ricorrente e amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del dirigente del Settore 4 - Territorio e pianificazione urbanistica di Vibo Valentia del 2 dicembre 2025, n. 16.

Condanna il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Candida D., delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.