Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 20 febbraio 2026, n. 368

Presidente: Prosperi - Estensore: Buzano

FATTO E DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Ministero resistente ha revocato il contributo di euro 5.803,12, in precedenza concesso all'impresa ricorrente.

Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistendo al ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

All'udienza camerale del 17 febbraio 2026 - previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. - la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.

L'eccezione è fondata.

2.1. Secondo i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, "... il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, e il quomodo dell'erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario" (Cass., Sez. un., sent. n. 1946/2024, par. 7 della motivazione, cfr. nello stesso senso C.d.S., sent. n. 4273/2023).

2.2. In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il contestato inadempimento del beneficiario agli obblighi relativi alla fase di erogazione del finanziamento, successiva a quella di ammissione dello stesso.

Nel caso di specie, infatti, la revoca del contributo alla società ricorrente è stata motivata per il mancato rispetto da parte di quest'ultima del termine previsto per il pagamento dei beni oggetto di agevolazione e per la presentazione della richiesta di erogazione.

La determinazione assunta dal Ministero resistente con il provvedimento impugnato non può quindi ritenersi espressione dell'esercizio del potere, ma è la conseguenza del contestato inadempimento della società ricorrente agli obblighi previsti in capo alla stessa quale soggetto beneficiario del contributo e ai quali era subordinata la sua effettiva erogazione.

Pertanto, la posizione della società ricorrente a fronte della revoca gravata in questa sede non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, e come tale, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.

4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.