Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 13 febbraio 2026, n. 1143

Presidente: Simonetti - Estensore: Cordì

1. Benetton Group s.r.l. ha appellato la sentenza n. 19688/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota con la quale l'A.G.C.M. aveva parzialmente accolto l'istanza di accesso agli atti di Oceania s.r.l. Tale istanza era finalizzata all'ostensione degli atti del procedimento A523, relativo all'accertamento di possibili abusi di dipendenza economica di Benetton ai danni di Miragreen s.r.l.; procedimento che l'Autorità aveva definito accettando la proposta di impegni formulata da Benetton e, quindi, non accertando la possibile violazione della disposizione di cui all'art. 9 della l. n. 192/1998.

2. Oceania aveva motivato l'istanza di accesso in ragione di specifiche esigenze difensive relative ad un giudizio civile instaurato da tale società avverso Benetton per abuso di dipendenza economica. In particolare, la società aveva evidenziato di avere urgente necessità di accedere agli atti al fine di rispettare il termine ex art. 171-ter c.p.c. per la produzione di documentazione. L'A.G.C.M., dopo lo svolgimento del contraddittorio con Benetton, aveva consentito l'accesso parziale ai documenti.

3. Benetton ha, quindi, proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio deducendo l'illegittimità del provvedimento di parziale ostensione degli atti.

4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando, in primo luogo, come non fossero state violate le garanzie del contraddittorio tra le parti. Il T.A.R. ha, inoltre, ravvisato la sussistenza di un nesso di strumentalità tra l'istanza di accesso e le esigenze difensive della parte, come richiesto dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio. Secondo il T.A.R.: i) Oceania, parte in causa nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Treviso avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, era da ritenersi legittimata all'accesso difensivo e non aveva rilievo la preclusione processuale in cui la parte era incorsa; ii) l'A.G.C.M. aveva, correttamente, bilanciato le esigenze conoscitive con la tutela della riservatezza, in conformità alle statuizioni rese dall'Adunanza plenaria.

5. Benetton ha proposto ricorso in appello articolando cinque motivi con i quali ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto: i) la decisione di concedere l'accesso era stata data con riserva, ad eccezione dei documenti coperti da riservatezza, consentendo, quindi, un'ostensione della documentazione prima dello svolgimento del contraddittorio; ii) nel procedimento non era stata coinvolta la società Schema s.r.l., anch'essa coinvolta nel procedimento antitrust; iii) non vi era alcun interesse attuale all'ostensione della documentazione essendo la parte decaduta dall'istanza istruttoria e non avendo la stessa formulato un'istanza di rimessione in termini, né vi era stato un provvedimento di acquisizione da parte del giudice ex art. 210 c.p.c.; iv) l'istanza di accesso era massima e generalizzata; iv) era stata violata la riservatezza commerciale di Benetton.

6. Si è costituita in giudizio l'A.G.C.M. chiedendo di respingere il ricorso in appello. Oceania s.r.l. ha, invece, omesso di costituirsi in appello, nonostante ritualmente intimata.

7. Con decreto n. 4165/2025 è stata accolta l'istanza cautelare monocratica ed è stata, quindi, sospesa interinalmente l'efficacia della sentenza di primo grado. Con ordinanza n. 4279/2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare collegiale ritenendo non privi di adeguato fumus boni iuris i motivi con i quali la parte aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado: i) in relazione alla sussistenza di un interesse attuale all'ostensione dei documenti (che il giudice amministrativo è chiamato a verificare; cfr., C.d.S., Ad. plen., n. 4/2021, punto 20.3), considerato che il termine processuale per la produzione in giudizio era scaduto e, allo stato, non risultava essere stata disposta la rimessione in termini; ii) in relazione al carattere massimo e generalizzato dell'istanza che non era stata, invero, supportata da puntuali indicazioni in ordine alla necessità e strumentalità dei documenti richiesti in relazione alle domande concretamente articolate dalla parte. La Sezione ha, altresì, ravvisato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile atteso che l'esecuzione della sentenza poteva comportare l'accesso alla documentazione in possibile carenza dei presupposti e con rischio di lesione della riservatezza commerciale.

8. In vista dell'udienza di trattazione del merito del ricorso in appello le parti hanno depositato memorie conclusionali. Benetton ha depositato, altresì, memoria di replica. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Ritiene il Collegio di potere principiare - in difetto di graduazione dei motivi - dalla disamina del terzo motivo, con il quale la parte ha dedotto, in sostanza, la carenza di interesse concreto e attuale di Oceania ad ottenere l'acquisizione dei documenti richiesti in ragione dell'intervenuta preclusione processuale per decadenza del loro deposito nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Treviso.

9.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio come il giudizio in materia di accesso - anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso - è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 16 gennaio 2026, n. 357; Sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 107). Ne consegue che spetta al giudice accertare la sussistenza di tali presupposti avendo riguardo all'intera vicenda fattuale (da cui trae origine la pretesa ostensiva), trattandosi - secondo parte della giurisprudenza - di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. C.d.S., Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664; Sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4261).

9.2. In relazione all'accesso difensivo, la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che, al fine di verificare la sussistenza del relativo interesse, non basta un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive, occorrendo la prova di un nesso di strumentalità necessaria, concreto e attuale (sottolineatura del Collegio), tra l'ostensione documentale richiesta e la tutela di una specifica e individuata situazione giuridica (cfr. C.d.S., Sez. VI, 23 gennaio 2026, n. 553; Sez. V, 16 gennaio 2026, n. 357; Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6881; Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5302; Sez. V, 10 giugno 2025, n. 5008; Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773; Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139). In ragione di questa giurisprudenza, occorre, quindi, accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità tale da poter ritenere il documento funzionale alle esigenze difensive della parte istante, fermo restando che "la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990" (C.d.S., Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4).

9.3. Declinando i principi esposti al caso di specie, deve osservarsi come il nesso di strumentalità tra l'accesso e le esigenze difensive non può essere affermato in termini meramente astratti, senza considerare la specifica situazioni processuale e, in particolare, senza verificare la decadenza in cui la parte è incorsa rispetto al termine per il deposito della produzione documentale ex art. 171-ter c.p.c. Infatti, risulta pacifico tra le parti costituite che Oceania risulta esser decaduta dal termine per la produzione documentale; inoltre, la parte si è riservata di depositare la documentazione relativa al procedimento antitrust una volta acquisita, chiedendo al giudice di essere autorizzata alla produzione. La parte ha, tuttavia, omesso di costituirsi in giudizio e non ha, quindi, nulla dedotto in ordine alla formulazione di tale istanza al giudice né dell'eventuale accoglimento dell'istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c., comunque formulata. Lasciando da parte quest'ultima ipotesi (che è nella disponibilità del giudice civile e rispetto alla quale non rileva l'istanza di accesso agli atti), nel caso di specie il nesso di strumentalità concreto e attuale tra l'accesso e le esigenze difensive è stato eliso dalla scadenza del termine processuale e dalla mancata formulazione di istanza di autorizzazione al deposito. Infatti, la documentazione oggetto dell'istanza era finalizzata ad esigenze difensive di quel giudizio; una volta che la parte è decaduta dal termine per la produzione documentale e non ha richiesto l'autorizzazione al deposito tardivo (anche nelle forme della rimessione in termini), l'accesso a tale documentazione non può più assolvere la funzione che era stata indicata a fondamento dell'istanza, trattandosi di documentazione che, allo stato, non può essere prodotta nel giudizio civile e, quindi, non può realizzare la funzione per la quale era stata richiesta. Diversamente opinando la documentazione verrebbe ostesa pur senza poter essere prodotta in giudizio; conclusione che muterebbe le caratteristiche dell'accesso difensivo, che da strumentale, necessario e attuale diverrebbe non attuale e, meramente, eventuale.

9.4. In considerazione di quanto esposto deve accogliersi il motivo di appello articolato da Benetton, fermo restando la facoltà per Oceania di formulare una nuova richiesta di accesso agli atti ove venisse autorizzata dal giudice civile.

10. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso in appello consente al Collegio di assorbire le rimanenti censure, considerato che la parte non ritrarrebbe alcuna utilità ulteriore dalla disamina delle stesse (cfr. C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).

11. In definitiva il ricorso in appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado deve essere accolto il ricorso introduttivo del giudizio e annullato il provvedimento impugnato.

12. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità e novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I, sent. n. 19688/2025.