Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV-ter
Sentenza 23 febbraio 2026, n. 3388

Presidente: Tricarico - Estensore: Biffaro

Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione ha rigettato la sua richiesta di differimento della prova orale del concorso "per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'Area dei funzionari" sulla scorta della seguente motivazione "al fine di rispettare gli impegni istituzionali e concludere la procedura entro la data del 16 dicembre, evitando ritardi e aggravi della procedura concorsuale".

Premesso, inoltre, che dalla documentazione versata in atti emerge come la parte ricorrente abbia richiesto il differimento della prova orale del suddetto concorso in quanto impossibilitata a sostenerla nella data prevista dall'Amministrazione (i.e., il [omissis]) a causa di sopravvenuti e gravi motivi di salute. In particolare, la ricorrente ha riferito che: i) in data [omissis] si è sottoposta a visita specialistica presso il [omissis] a causa del riacutizzarsi di una patologia alla [omissis] (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente); ii) in data [omissis] è stata ricoverata presso il reparto di [omissis] e, in data [omissis], è stata sottoposta d'urgenza a un primo intervento chirurgico (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente); iii) in data [omissis] è stata sottoposta ad un altro intervento chirurgico (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente).

Considerato che la parte ricorrente, con l'unico motivo di ricorso articolato con il presente gravame, ha contestato la legittimità della impugnata nota per "Violazione della par condicio dei concorrenti - Violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonché del principio di buona fede e di leale collaborazione - Violazione del principio di buona amministrazione - Eccesso di potere per carenza di motivazione, palese arbitrio, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e sproporzionalità della clausola del bando di cui all'art. 7 co. [8] del bando di concorso - Violazione del principio della causa di forza maggiore". Più in dettaglio, secondo la prospettazione ricorsuale, il rigetto della richiesta di differimento della prova orale del concorso risulterebbe illegittimo in quanto: a) la prova orale, per sua natura, non richiede un necessario svolgimento contestuale che coinvolga tutti i candidati; b) l'interesse al celere espletamento della procedura concorsuale avrebbe, quantomeno, dovuto essere contemperato con quello alla salute sotteso alla istanza di differimento presentata dalla parte ricorrente, tenuto anche conto del fatto che, alla data di proposizione del presente ricorso, il concorso in parola non risultava ancora concluso; c) il provvedimento di rigetto assunto dall'Amministrazione presenterebbe un carattere non proporzionato, non essendo stato considerato il sopravvenuto impedimento fisico legato al peggioramento delle condizioni di salute della parte ricorrente. La parte ricorrente, inoltre, ha anche impugnato la clausola del bando (art. 7, comma 8) che nel disporre che "l'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del presente bando", risulterebbe viziata da manifesta irragionevolezza e illegittima anche per violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente nel presente giudizio.

Atteso che all'udienza camerale del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d'udienza.

Ritenuto che il presente giudizio possa essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti normativi previsti da tale disposizione normativa e l'espletamento delle formalità ivi previste.

Ritenuto che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.

Ritenuto, in particolare, che risultino assorbenti i profili di censura con i quali è stata contestata la legittimità dell'art. 7, comma 8, del bando di concorso, trattandosi di una previsione irragionevole e non proporzionata che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui frappone un indebito ostacolo all'espletamento della prova orale del concorso, anche laddove l'impossibilità di svolgere tale prova dipenda da una causa di forza maggiore e vi sia stata una previa e motivata richiesta di differimento, come occorso nel caso di specie.

Ritenuto, altresì, che con riguardo alla prova orale, non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che una tale esigenza di simultaneità sussiste solo per lo svolgimento della prova scritta, essendo ciò giustificato «"dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali" (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683)» (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sent. n. 13446 del 3 luglio 2024).

Ritenuto, quanto all'illegittimità della gravata previsione dell'art. 7, comma 8, del bando di concorso, che questa Sezione ha già ritenuto illegittima una previsione di tenore analogo contenuta nel bando di una differente procedura concorsuale, sicché la relativa pronuncia può essere utilmente richiamata anche in questo giudizio con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. In particolare, in detta pronuncia è stato affermato che "La clausola di bando in argomento frustra manifestamente il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, che impone di trattare situazioni differenti in modo differente, e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, impedendo il completamento dell'iter concorsuale a candidati che involontariamente si trovino in condizioni, documentate, di impossibilità oggettiva rispetto alle quali nemo tenetur. Attesa la specifica natura della prova orale, per la quale lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati rappresenta una modalità costante, non può ritenersi in alcun modo giustificata dall'ordinamento una regola concorsuale che imponga di negare l'assenso alla istanza di breve differimento avanzata da un candidato ammesso all'orale e dovuta ad un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie. Laddove non si oppongano, come nella fattispecie, esigenze di tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto un breve differimento delle prove orali non scalfisce minimamente il principio di par condicio tra i candidati, la tutela della salute e del diritto al lavoro di cui agli artt. 32 e 4 della Costituzione va incontro ad una naturale espansione ed è evidentemente pretermessa da una clausola di bando, in ragione di ciò illegittima, che comprima del tutto ed in senso assoluto la possibilità di ottenere, per giustificati e documentati motivi comunque valutabili dalla P.A., il differimento della prova orale" (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, sent. n. 13446/2024, cit.).

Ritenuto, peraltro, che nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha motivato l'istanza di differimento evidenziando l'eccezionalità della richiesta alla luce delle "condizioni di salute avverse, precipitate nelle ultime settimane in modo irreversibile" e allegando copia della certificazione medica in suo possesso alla data del [omissis]. Tale motivazione, invero, trova pieno riscontro nella documentazione medico-sanitaria versata in atti, atta ad attestare come la parte ricorrente sia stata sottoposta a due interventi chirurgici presso una struttura ospedaliera pubblica, uno dei quali sostenuto nel medesimo giorno della prova orale, così come candelarizzata dall'Amministrazione.

Ritenuto, inoltre, che a conforto della illegittimità della gravata clausola del bando di concorso militi anche la circostanza per cui lo stesso bando (art. 4, comma 10) garantisce la partecipazione alle prove concorsuali alle sole candidate donne impossibilitate a rispettare il calendario per motivi afferenti a particolari stati di salute personali (gravidanza) o dei figli (allattamento). Orbene, ciò fa emergere in maniera ancora più evidente l'irragionevolezza dell'art. 7, comma 8, del bando di concorso, in quanto una tale possibilità avrebbe dovuto essere garantita a chiunque altro candidato al verificarsi di eventi imprevedibili incidenti sulle condizioni di salute, sempreché debitamente documentati.

Ritenuto che l'illegittimità, per le ragioni su esposte, della impugnata clausola di bando di concorso determina, in via derivata, anche l'illegittimità del rigetto serbato dalla Amministrazione sulla istanza di differimento avanzata dalla parte ricorrente. L'Amministrazione, invero, avrebbe potuto (e dovuto) accordare il differimento richiesto, atteso che le prospettate esigenze di celerità non sono poi state soddisfatte, come dimostra il fatto che all'atto della proposizione del presente gravame la procedura concorsuale in parola risultava ancora in itinere. Nella fattispecie in questione, pertanto, l'irragionevolezza dell'azione amministrativa contestata emerge anche dalla mancanza di una "ragionevole giustificazione dell'amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall'interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura" (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, sent. n. 683 del 30 gennaio 2023, passata in giudicato).

Ritenuto che, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame debba essere accolto, con conseguente annullamento dell'art. 7, comma 8, del bando di concorso e della nota [omissis] dicembre 2025 della Direzione concorsi di Formez PA, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da adottare nel rispetto del presente dictum giudiziale e, comunque, tali da consentire alla parte ricorrente di svolgere la prova orale del concorso per cui è causa.

Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite debbano porsi a carico delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.