Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione II
Sentenza 3 marzo 2026, n. 401

Presidente: Di Benedetto - Estensore: Amovilli

FATTO

1. In data 5 settembre 2025 l'odierna ricorrente ha richiesto al Comune di Cesenatico, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 oltre che dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 copia dell'autorizzazione allo scarico fognature ottenuta da T. Stefania oltre che della comunicazione a quest'ultima inviata inerente l'adeguamento del sistema di scarico delle acque domestiche alla normativa sopravvenuta.

L'istanza è stata motivata dalla necessità di difesa dei propri interessi giuridici nel già pendente giudizio innanzi al Tribunale civile di Forlì inerente azione negatoria servitutis.

Con provvedimento del 2 ottobre 2025 il Comune ha negato l'ostensione della documentazione richiesta in considerazione unicamente della "possibile" opposizione della controinteressata.

Con secondo provvedimento del 13 novembre 2025 l'Amministrazione ha nuovamente negato l'accesso attesa sia l'opposizione (ora espressamente manifestata) della controinteressata che la possibilità di accesso nell'ambito dell'incardinato giudizio civile, risultando la documentazione richiesta già consegnata al nominato CTU.

Avverso tale espresso diniego l'odierna ricorrente propone ricorso per l'accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla disciplina normativa in materia di accesso ai documenti disciplinata dagli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 oltre che di eccesso di potere sotto vario profilo, evidenziando altresì il carattere non meramente confermativo del secondo diniego e la strumentalità dell'accesso con la difesa dei propri interessi in giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cesenatico eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del primo espresso diniego nonché l'infondatezza nel merito attesa l'agevole possibilità di acquisizione del documento nell'ambito del pendente giudizio civile tra le parti.

Alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere l'accertamento del diritto di accesso della società ricorrente a documentazione detenuta dal Comune di Cesenatico tra cui l'autorizzazione del 15 luglio 2019 a T. Stefania allo scarico fognature, con cui pende causa civile di actio negatoria servitutis.

L'ostensione della documentazione è stata richiesta per esigenze difensive ovvero al fine di tutelare i diritti soggettivi della ricorrente nell'ambito della suindicata causa civile.

2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale per mancata impugnazione del diniego del 2 ottobre 2025.

È soltanto con il secondo diniego del 13 novembre 2025 che l'Amministrazione comunale ha concretamente motivato le ragioni ostative all'accesso individuate nell'opposizione concretamente manifestata dalla controinteressata e nella disponibilità del documento presso il CTU nominato dal Tribunale di Forlì, diniego che dunque non ha carattere meramente confermativo ma contenuto lesivo ed autonomamente impugnabile.

Come noto la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (ex multis C.d.S., Sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 8007).

3. Venendo al merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. L'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, nel testo novellato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, richiede per la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso la titolarità "di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" ed il successivo comma terzo prevede che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6" mentre l'art. 24, comma 7, precisa che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Le ragioni ostative all'accesso indicate dal Comune intimato nel provvedimento del 13 novembre 2025 sono del tutto prive di pregio.

Posto che l'istanza della ricorrente è strumentale all'esigenza di tutela dei propri diritti soggettivi nella causa civile pendente, la sola opposizione della controinteressata (controparte nel giudizio civile) non è di per sé ragione ostativa alla richiesta ostensione sia in quanto del tutto generica sia per il surrichiamato disposto normativo che accorda comunque prevalenza al diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 18 ottobre 2024, n. 18089).

In secondo luogo è del tutto irrilevante l'asserita disponibilità del documento richiesto presso il CTU nominato dal g.o., prescindendo completamente l'actio ad exibendum dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori del giudice civile, sicché l'accesso non può precludersi adducendo come ragione la possibilità che quei medesimi documenti possano risultare ostensibili nel giudizio civilistico (ex plurimis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 3 marzo 2025, n. 4578; C.d.S., Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 21).

5. Muovendo da tali considerazioni il diniego opposto dall'Amministrazione appare ingiustificato e va quindi affermato il diritto di accesso della ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 5 settembre 2025 essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990.

6. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto con l'effetto dell'accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Cesenatico di consentire alla ricorrente l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti con istanza del 5 settembre 2025 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Cesenatico alla refusione delle spese in favore della ricorrente, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.