Corte costituzionale
Sentenza 19 marzo 2026, n. 32
Presidente: Amoroso - Redattore: Cassinelli
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento penale a carico di S. G., con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione.
1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, presentata da imputato del delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. (Omicidio stradale), richiesta - in relazione alla quale il Pubblico ministero del medesimo Tribunale etneo ha espresso il suo assenso - comportante l'applicazione della pena di anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. Evidenzia, però, che l'imputato, in passato, ha riportato condanne - in forza di sentenze divenute definitive, rispettivamente, il 4 novembre 1968 e il 19 marzo 1977 - alla pena della reclusione, nella misura di anni due e mesi cinque, congiunta a quella della multa (peraltro convertita) di euro 30,99, nonché a cinque giorni di arresto ed euro 5,16 di ammenda (nuovamente, con conversione), nell'un caso per il delitto di furto aggravato, nell'altro per contravvenzione relativa alla violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli e natanti. In relazione ad ambedue tali condanne - si legge sempre nell'ordinanza di rimessione - risulta l'intervenuta riabilitazione, da parte della Corte d'appello di Catania, in forza di sentenza del 17 marzo 1988.
1.2.- Ciò detto, il giudice a quo rileva che, ai fini dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena, risultando la stessa subordinata alla sospensione condizionale, osta la previsione dell'art. 164, secondo comma, cod. pen., dal momento che tale norma - al numero 1) - esclude dal beneficio suddetto «chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione».
Eccepita, pertanto, dal difensore dell'imputato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., il predetto GUP del Tribunale catanese ha, innanzitutto, ritenuto rilevante la questione. Premesso, invero, che nella specie non ricorrono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice rimettente evidenzia che l'accoglimento della questione - in base alle indicazioni ricavabili dalla stessa giurisprudenza costituzionale - avrebbe «l'effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta» dalla norma censurata, «consentendogli così di valutare nel merito» la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale; per tale ragione risulta non necessario «diffondersi sulla sussistenza dei requisiti del beneficio», e ciò «posto che tale valutazione è logicamente successiva alla rimozione della preclusione stabilita dalla disposizione censurata», visto che essa «allo stato vieta in modo assoluto» la concessione del beneficio (è citata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2022). Del pari, non escluderebbe la rilevanza della questione - sempre secondo il giudice a quo - la circostanza che l'imputato, «per l'età raggiunta» (trattandosi di ultraottantenne) «potrebbe non scontare la sanzione eventualmente inflittagli». E ciò, sia perché l'applicazione di una sanzione comporta - in assenza di sospensione - l'esecuzione della stessa, sia (e soprattutto) perché «la decisione circa le modalità di applicazione della sanzione è temporalmente e logicamente successiva a quella circa la sua comminazione».
1.3.- Oltre ad essere rilevante, la questione di legittimità costituzionale - evidenzia sempre il GUP etneo - risulterebbe pure non manifestamente infondata, e ciò sulla base delle rationes e dei presupposti degli istituti tanto della sospensione condizionale della pena, quanto della stessa riabilitazione, così come disciplinati dagli artt. 164 e 178 cod. pen., in particolare nell'interpretazione datane da questa Corte.
Con riferimento, infatti, alla riabilitazione, il giudice rimettente rammenta che essa costituisce causa di estinzione della pena e degli effetti penali della condanna, «salvo che la legge disponga altrimenti» (e tale è, appunto, il caso contemplato dall'art. 164, secondo comma, numero 1, cod. pen.), fermo, però, restando che essa si pone come «uno degli strumenti di attuazione dell'art. 27 Cost. e della funzione rieducatrice della pena». La riabilitazione, pertanto, costituirebbe «istituto costituzionalmente necessario», configurandosi non più come «beneficio a favore del condannato», bensì come oggetto di «una vera e propria aspettativa giuridicamente tutelata a fronte delle "prove effettive e costanti di buona condotta", cioè dell'accertamento che, dopo aver scontato la sanzione, il reo si è integrato nella comunità». Ragion per cui - si sostiene - la limitazione dell'efficacia estintiva della riabilitazione, prevista dall'ultimo inciso dell'art. 178 cod. pen., «deve essere intesa in maniera rigorosa e restrittiva», dovendo trovare giustificazione «in ragione di particolari esigenze costituzionali», nella specie ritenute insussistenti.
In ordine, invece, alla sospensione condizionale della pena, il giudice rimettente sottolinea l'evoluzione che essa ha conosciuto per effetto degli interventi, dapprima, della giurisprudenza costituzionale e poi del legislatore.
Difatti, se nel testo originario dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., la sospensione condizionale costituiva un beneficio che poteva essere concesso una sola volta, questa Corte - rammenta il giudice a quo - riconobbe, dapprima, «la possibilità della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della continuazione a quello già precedentemente punito con pena sospesa» (sentenza n. 86 del 1970), per poi ammettere «tale possibilità anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente», sempre a condizione che «la pena da infliggere, cumulata con quella già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l'applicabilità del beneficio» (sentenza n. 73 del 1971).
A seguito di tali pronunce, il legislatore modificava - con l'art. 12 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220 - il testo dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., ribadendo, in via generale, che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, ma nel contempo prevedendo che il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa «disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163» dello stesso codice.
All'intervento del legislatore seguiva, tuttavia, una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale, destinata a colpire (l'allora) novellato testo dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva la concessione della sospensione condizionale della pena a chi avesse già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa (permettendola solo a chi avesse già fruito, in occasione di tale condanna, della sospensione), sempre che, beninteso, la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata con la condanna precedente, non fosse superiore ai limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (sentenza n. 95 del 1976).
In particolare, questa Corte, nel porre a confronto le due situazioni (ovvero, quella di chi, precedentemente condannato, non avesse fruito della sospensione della pena, e quella di chi avesse, viceversa, goduto di tale beneficio), ritenne che a giustificare la distinzione non potesse essere il fatto che «nel secondo caso già esiste una valutazione prognostica positiva che spetta al nuovo giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel primo caso esiste, al contrario, un giudizio negativo che potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti». Invero, la «commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l'erroneità della valutazione, compiuta dal primo giudice, di non recidività del reo e che quest'ultimo non merita un trattamento più favorevole» di quello riservato a chi di tale valutazione non si sia, in precedenza, giovato. Ma, soprattutto, questa Corte valutò come «decisivo» - secondo quanto posto in luce nell'ordinanza di rimessione - il fatto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non apparendo, pertanto, «ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice», e ciò non potendo «escludersi che l'esecuzione di una precedente condanna possa avere determinato l'evoluzione in senso positivo della personalità del condannato».
Su tali basi, pertanto, il giudice rimettente - ovvero, rimarcando la non conformità a Costituzione, affermata da questa Corte, dell'esclusione della sospensione condizionale per il solo fatto dell'esistenza di una condanna a pena detentiva non precedentemente sospesa - reputa che questa stessa «restrittiva impostazione del codice del 1930», già censurata dalla giurisprudenza costituzionale, ispiri il divieto, previsto dall'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione. E ciò «come se lo stigma sociale perseguiti il reo per tutta la vita ed a prescindere da qualsiasi altra considerazione», ignorando, invece, «svolgimenti in fatto che diano prova dell'allontanamento definitivo della persona dal reato e dalla "cultura" che si esprime a mezzo della sua commissione».
Questa visione della sospensione condizionale, si sostiene, sarebbe di dubbia compatibilità con i parametri costituzionali sopra richiamati.
Difatti, secondo questa Corte, sottolinea il giudice a quo, così come «l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (secondo quanto richiesto, d'altra parte, dall'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), parimenti, l'art. 27 Cost. rende il principio della finalità rieducativa della pena «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», richiedendo, in particolare, «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (sentenza n. 236 del 2016).
In questa prospettiva, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, lungi «dall'esprimere generiche istanze indulgenziali o di immotivata "fuga dalla sanzione" nei confronti degli autori di reato», costituiscono - prosegue il rimettente, ripercorrendo sul punto, nuovamente, la giurisprudenza di questa Corte - «istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost.». Quanto, specificamente, alla sospensione condizionale, essa «fu sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l'esperienza del carcere», e ciò perché, da tempo, «la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive brevi - troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all'influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità - producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti» (sentenza n. 208 del 2024). Secondo la sentenza testé citata, rammenta sempre il giudice rimettente, l'istituto della sospensione condizionale si pone «in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l'astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato ai sensi dell'art. 165 cod. pen., conferendo così un contenuto risocializzativo anche "positivo" al beneficio» (così, nuovamente, la sentenza n. 208 del 2024).
La connotazione della sospensione condizionale della pena quale beneficio octroyée, prosegue il rimettente, risulta, dunque, superata dal principio di proporzionalità della pena e da quello della rieducazione del condannato.
Orbene, l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. - poiché finisce, nei fatti, per dare prevalenza alla recidiva rispetto ad ogni altro profilo - risulterebbe di dubbia costituzionalità, comportando quell'evenienza, già censurata da questa Corte, costituita dalla «abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (sentenza n. 188 del 2023).
In conclusione, sostiene il giudice a quo, «il sistema degli artt. 178 e 164 cp risulta sbilanciato ed irrazionale in violazione del canone di ragionevolezza dell'art. 3 Cost.», in particolare «perché esclude quel potere discrezionale del giudice che, invece, gli artt. 132 e 133 cp gli attribuiscono», e inoltre perché non gli «permette di considerare le vicende successive alla consumazione del "primo" reato, il tempo trascorso tra l'uno e l'altro reato, il nesso tra gli stessi, l'intervenuta rieducazione del reo a seguito del "primo" reato».
Né in senso contrario, si legge sempre nell'ordinanza di rimessione, potrebbe invocarsi quanto affermato - peraltro, in epoca risalente nel tempo - dalla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., e ciò sul presupposto che la condotta antisociale di chi ha ottenuto la riabilitazione dimostra la persistenza nel reato e non consente un giudizio prognostico favorevole sulla sua futura astensione dal commettere ulteriori reati (Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 25 ottobre 1974-18 marzo 1975, n. 3019).
Tale esito, infatti, oltre che «in contrasto con la personalizzazione della pena», la quale respinge - sottolinea il giudice rimettente - «irragionevoli e sproporzionati automatismi e richiede che per ogni condannato si costruisca quasi un trattamento individualizzato», risulta «ripudiat[o]» dalla sentenza con cui questa Corte «ha dato risalto alla valutazione individualizzante del giudice» (si tratta della già citata sentenza n. 95 del 1976).
1.4.- Su tali basi, pertanto, il GUP del Tribunale di Catania ha concluso nel senso che il combinato disposto degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen., nella parte in cui impedisce «di concedere la sospensione condizionale a chi è stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall'art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione», sarebbe in contrasto:
«- con i principi di proporzionalità della pena sanciti dall'art. 27 Cost. e di uguaglianza-ragionevolezza, poiché impone che la pena per la commissione di un reato sia comunque irrogata senza considerare l'intervenuta riabilitazione, cioè l'accertamento operato in sede giurisdizionale dell'effettiva rieducazione del condannato e del suo fattivo inserimento nel contesto sociale e, quindi, di tutti gli elementi idonei a mostrare una ridotta capacità a delinquere dell'imputato;
- sempre con i principi di uguaglianza e rieducazione, poiché l'indiscriminata applicazione della sanzione per il "secondo" reato comporta l'inflizione di una pena sproporzionata e dunque percepita come ingiusta dal condannato;
- con il principio di ragionevolezza e di offensività del reato ex art. 25 Cost., poiché - a fronte della necessità di prevenire la recidiva - non considera l'evolversi della personalità del reo e finisce per comportare "una smisurata amplificazione, in chiave deterrente, della finalità general-preventiva della pena [...] avendo a che fare con la fase della punizione, [e] dispiega effetti di prevenzione pressoché nulli, implicando però un rilevantissimo sacrificio del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità della pena"».
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione e, comunque, in subordine, per la non fondatezza della stessa.
2.1.- Quanto, infatti, all'eccepita inammissibilità, si assume che la questione sarebbe stata portata all'attenzione di questa Corte «in maniera del tutto deficitaria, in assenza peraltro di indicazioni sistematiche circa l'esistenza di un "diritto vivente" contra Constitutionem».
Si sostiene, in particolare, che il giudice a quo non avrebbe specificato «in che modo il combinato disposto dell'art. 164 c.p. comma e n. 1 e comma 4 possa configurare la violazione del principio di proporzionalità della pena, ponendosi in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena». Si evidenzia, infatti, che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. «letto unitamente al comma 4 non esclude tout court la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena in forza di una presunzione assoluta di pericolosità del reo, correlata ad un rigido (pre)giudizio prognostico della futura commissione di reati da parte del condannato bensì esclude la concessione della sospensione condizionale solo ove la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 c.p.». L'ordinanza, dunque, sarebbe «deficitaria non chiarendo in che modo il superamento del limite stabilito dall'art. 163 c.p., il solo preclusivo alla concessione della sospensione condizionale, possa ritenersi contrario ai parametri costituzional[i] individuati dal giudice a quo».
L'inammissibilità della questione viene prospettata anche sotto un altro profilo.
Nell'ordinanza di rimessione - osserva l'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri - si riferisce che «l'imputato è già stato condannato alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione ed a quella di cinque giorni di arresto (convertita in pena pecuniaria)». Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'istituto della sospensione condizionale «è stato sottoposto a dei limiti che, nel corso delle successive modifiche apportate agli artt. 163, 164 e 168 c.p., per ragioni di politica criminale ed in base a valutazioni sociali e giudiziarie, sono stati sempre più ampliati, ma non fino a ricomprendervi la situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, giacché in tal caso la reiterazione dei reati lascia presumere una proclività a delinquere che non verrebbe contenuta dalla pendenza, sul capo del condannato, di una pena condizionalmente sospesa». Infatti, «nel caso in cui ad una precedente condanna con pena sospesa facciano seguit[o] altri reati», la Corte di cassazione ha chiarito che «la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto (vale a dire, reati considerati, dall'ordinamento, di minore gravità), giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p.» (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 27 giugno-6 ottobre 2014, n. 41645).
Con tale circostanza non si sarebbe confrontato il giudice rimettente.
2.2.- In ogni caso, la questione sollevata sarebbe non fondata.
La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha affermato che l'inibizione della sospensione condizionale presuppone, necessariamente, un giudizio prognostico attuale, di esclusiva competenza del giudice, sulla possibilità che il reo «si asterrà dal commettere ulteriori reati», giudizio basato sulla considerazione piena delle circostanze e della personalità del colpevole. Fatta tale premessa, occorre evidenziare - secondo il Presidente del Consiglio dei ministri - che, entro il limite individuato dall'art. 163 cod. pen., «il giudice ha piena cognizione delle circostanze e della personalità del colpevole ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale», sicché «[s]olo oltre tale limite, il legislatore ha individuato delle preclusioni volte a demarcare l'applicazione dell'istituto». Pertanto, è la conclusione, una «eccessiva discrezionalità giurisdizionale sull'opportunità di applicare la sospensione condizionale» sarebbe destinata a riverberarsi «sulla demarcazione fra punibilità e non punibilità, sull'applicazione di un trattamento più o meno favorevole».
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., censurandoli nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen. anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione.
3.1.- Il GUP, chiamato a pronunciarsi - in relazione a un'imputazione per il delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. (Omicidio stradale) - su un'istanza di patteggiamento che prevede l'applicazione della pena di anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, evidenzia l'impossibilità di accogliere l'istanza, visto che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. preclude il riconoscimento del beneficio «a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione». Tale è, appunto, il caso di specie, tenuto conto che l'imputato risulta gravato da un lontano precedente - la sentenza di condanna divenne definitiva il 4 novembre 1968 - per delitto di furto aggravato, sanzionato con la pena della reclusione di anni due e mesi cinque, congiunta a quella della multa di euro 30,99 (peraltro convertita), condanna oggetto di riabilitazione, da parte della Corte d'appello di Catania, in forza di sentenza del 17 marzo 1988, al pari di altra condanna, divenuta definitiva il 19 marzo 1977, a cinque giorni di arresto e a euro 5,16 di ammenda (nuovamente, con conversione), per contravvenzione relativa alla violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli e natanti.
3.2.- Tanto premesso, il giudice rimettente, dopo aver motivato le ragioni della rilevanza della questione - evidenziando come il suddetto art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. osti all'accoglimento dell'istanza di patteggiamento, data l'impossibilità di accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza di una precedente condanna per delitto anche se oggetto di riabilitazione - illustra le ragioni della non manifesta infondatezza. In particolare, dopo aver ricostruito la ratio dell'istituto della riabilitazione, indicata come «uno degli strumenti di attuazione dell'art. 27 Cost. e della funzione rieducatrice della pena», il giudice a quo ripercorre l'evoluzione conosciuta dalla sospensione condizionale della pena, grazie anche al contributo della giurisprudenza costituzionale.
Sottolinea, pertanto, che di tale ultimo istituto - concepito dal legislatore, inizialmente, come beneficio che poteva essere concesso una sola volta (e rispetto al quale aveva effetto ostativo l'esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto, "anche" oggetto di riabilitazione) - è stata ampliata da questa Corte, progressivamente, la portata. Difatti, la possibilità di fruire della sospensione, dapprima ammessa (sentenza n. 86 del 1970) allorché il secondo reato si leghi, con il vincolo della continuazione, a quello già punito con pena sospesa (così superandosi, quindi, il divieto della doppia concessione), e di seguito estesa al caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente pronuncia (sentenza n. 73 del 1971), è stata, infine, riconosciuta - dopo che il legislatore, proprio sulla scorta di tali arresti, era intervenuto a modificare il testo dell'art. 164 cod. pen. mediante l'art. 12 del d.l. n. 99 del 1974, come convertito - pure in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976). Esito, quest'ultimo, motivato da questa Corte sul rilievo che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», sicché «non appare ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» (così la citata sentenza n. 95 del 1976, in particolare al punto 5 del Considerato in diritto).
Le considerazioni che precedono sono alla base del ragionamento svolto dal rimettente, il quale evidenzia come la preclusione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, nascente da una condanna a pena detentiva per delitto pur oggetto di riabilitazione, configuri un automatismo non compatibile con la necessità, invece, di attualizzare la valutazione sulla proclività (o meno) a delinquere dell'imputato. Ciò, in particolare, sul presupposto che tale preclusione sia irragionevole, oltre che in contrasto con la funzione rieducativa della pena, se è vero che la sospensione condizionale della stessa costituisce uno di quegli «istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 208 del 2024).
4.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, opponendosi all'accoglimento della questione, fondamentalmente sulla base di due argomenti (o meglio, di altrettante eccezioni preliminari).
Per un verso, si sostiene che l'ordinanza di rimessione non avrebbe spiegato in che modo «il superamento del limite stabilito dall'art. 163 c.p., il solo preclusivo alla concessione della sospensione condizionale, possa ritenersi contrario ai parametri costituzionali individuati dal giudice a quo». Per altro verso, si evidenzia che «l'imputato è già stato condannato alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione ed a quella di cinque giorni di arresto (convertita in pena pecuniaria)», donde l'impossibilità di fruire della sospensione. Ciò perché, «nel caso in cui ad una precedente condanna con pena sospesa facciano seguito altri reati», secondo la giurisprudenza di legittimità, «la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto (vale a dire, reati considerati, dall'ordinamento, di minore gravità), giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p.» (viene richiamata, in particolare, Cass. n. 41645 del 2014).
5.- Lo scrutinio della presente questione di legittimità costituzionale deve muovere dalla disamina delle eccezioni sollevate dalla difesa statale.
5.1.- La prima eccezione - che intercetta un problema effettivo, ovvero quello del superamento, nel caso oggetto del giudizio a quo, del cumulo delle pene, ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, risultante dal combinato disposto degli artt. 163 (nella specie, terzo comma, data l'età dell'imputato) e 164, quarto comma, cod. pen. - non è fondata.
Il giudice rimettente, diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, ha ben chiaro l'effetto preclusivo - rispetto alla fruizione del beneficio della sospensione condizionale da parte dell'imputato nel giudizio a quo - derivante dal cumulo della pena, di cui all'istanza di patteggiamento, con quella applicata in virtù della condanna a pena detentiva per delitto, oggetto di riabilitazione. Non a caso, infatti, la sua iniziativa investe (si veda, in particolare, pagina 14 dell'ordinanza di rimessione) l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. «nella parte in cui impedisce di concedere la sospensione condizionale a chi è stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall'art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione». Inoltre, neppure può dirsi - come, invece, eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri - che il rimettente abbia omesso di motivare in che modo il superamento di tale limite «possa ritenersi contrario ai parametri costituzional[i]» evocati. All'incidente di costituzionalità sollevato è sottesa, infatti, l'idea - sulla quale si ritornerà più diffusamente nello scrutinio di merito - che, una volta conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate, la condanna oggetto di riabilitazione perderebbe rilievo ad «ogni effetto penale», così consentendo al giudice, in assenza di preclusioni automatiche, di valutare discrezionalmente l'opportunità della concessione della sospensione condizionale.
5.2.- La seconda eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato risulta prima facie destituita di fondamento.
Non è, infatti, conferente, rispetto al caso che qui occupa, il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso, per vero, ribadisce il consolidato principio - già espresso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio-28 febbraio 1984, n. 1718 - secondo cui «la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto», giacché è solo al di fuori di questi casi che «alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p.».
In applicazione di tale principio, nessuna preclusione deriva - nella vicenda processuale dalla quale ha tratto origine l'incidente di costituzionalità sottoposto all'esame di questa Corte - dalla condanna intermedia subita dall'imputato nel giudizio a quo: ciò perché non viene in rilievo alcuna "reiterazione" della sospensione condizionale della pena (beneficio, finora, mai fruito dallo stesso) e, comunque, in quanto la suddetta condanna intermedia, se mai potesse rilevare, ha riguardato una contravvenzione, non un delitto.
6.- Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GUP catanese è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. (con assorbimento, invece, della censura di violazione dell'art. 25 Cost.) e conduce alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., e non pure dell'art. 178 dello stesso codice, che si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione. La norma da ultimo menzionata, dunque, non ha l'effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Non vi è, pertanto, ragione per dichiararne l'illegittimità costituzionale, donde la non fondatezza - in relazione a tutti i parametri evocati - della censura che la investe.
6.1.- Quanto, invece, alla censura che investe l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. appare utile rammentare quali siano le condizioni (art. 179 cod. pen.) oltre che gli effetti dell'istituto della riabilitazione.
Quanto alle prime, esse risultano sia di natura "positiva" che "negativa".
Condizioni positive sono il decorso di un termine - ordinariamente di tre anni, elevato, rispettivamente, a otto per i recidivi e a dieci per delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.) - dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta (una disciplina ad hoc è prevista, sempre in punto decorrenza, nel caso in cui la pena comminata sia stata condizionalmente sospesa), nonché l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta da parte del condannato (art. 179, comma settimo, cod. pen.).
Condizioni negative - o meglio, ostative - sono la perdurante sottoposizione a misura di sicurezza (a eccezione della espulsione dello straniero dallo Stato ovvero della confisca) e il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che l'interessato dimostri di trovarsi nella impossibilità di provvedervi (art. 179, comma sesto, numeri 1 e 2, cod. pen.).
Quanto, invece, agli effetti della riabilitazione, essi consistono nella estinzione delle pene accessorie temporanee e di «ogni altro effetto penale della condanna», risultando, però, "non irreversibili", dal momento che è contemplata la revoca di diritto della riabilitazione «se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave» (art. 180 cod. pen.).
6.2.- Ciò detto in ordine alla disciplina della riabilitazione (e, dunque, in merito al contesto normativo in cui andrebbe a collocarsi l'intervento caducatorio richiesto a questa Corte), deve evidenziarsi - come correttamente osservato dal giudice rimettente - che la sospensione condizionale della pena ha conosciuto, nel tempo, una profonda evoluzione.
Essa, «sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l'esperienza del carcere» (e ciò sul presupposto che «le pene detentive brevi - troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all'influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità - producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti»), ha conservato, ancora oggi, tale sua «ratio essenziale» (sentenza n. 208 del 2024). Tanto è avvenuto «in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l'astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato (così, nuovamente, sentenza n. 208 del 2024, in particolare punto 3.1. del Considerato in diritto).
Nondimeno, se le finalità della sospensione sono rimaste, nel tempo, immutate, diversi ne sono divenuti i presupposti rispetto alle scelte iniziali del codice penale del 1930.
In particolare, la sospensione era concepita, in origine, come un beneficio del quale fruire una sola volta, sul presupposto che la "ricaduta" nel reato - allorché avesse interessato un delitto punito con pena detentiva - fosse preclusiva della sua rinnovata applicazione, denotando una proclività a delinquere del reo. A questa stessa logica si ispira(va), dunque, la previsione - art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. - in forza della quale la sospensione condizionale non può essere accordata a chi abbia «riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione», così come «al delinquente o contravventore abituale o professionale». Il solo fatto della "recidiva" - pure da parte di un soggetto "riabilitato" - precludeva, in questa prospettiva, la fruizione del beneficio; ciò in forza, sostanzialmente, di una "presunzione" (assoluta) di non meritevolezza.
Sennonché, questa Corte - come rammenta il giudice a quo - ha non solo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di doppia concessione della sospensione condizionale (escludendo, invece, l'illegittimità costituzionale della scelta legislativa di limitare a due volte la fruizione del beneficio, ritenendo non irragionevole «consentire la sospensione condizionale della pena anche in caso di recidiva, ma di recidiva primaria e non già di recidiva plurima»; sentenza n. 133 del 1980, in senso analogo sentenza n. 361 del 1991), ma ha pure ammesso che essa possa essere accordata, per la prima volta, in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976, più volte citata), e, dunque, di una situazione nella quale il precedente «giudizio negativo» sulla futura astensione dal delinquere «potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti». Infatti, la valutazione sull'applicabilità della sospensione condizionale, lungi dall'essere affidata ad automatismi, deve compiersi sul presupposto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non essendo, pertanto, «ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole» a una «valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» (così, nuovamente, sentenza n. 95 del 1976), dovendo, invece, lasciarsi all'autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» - che è alla base della connessione del beneficio - «secondo le regole di giudizio di cui all'art. 133 del codice penale» (sentenza n. 361 del 1991) e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli «istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 208 del 2024).
In forza di tali considerazioni, pertanto, è irragionevole che - pel sol fatto dell'esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione - sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull'assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Non si comprende, infatti, quale sia il maggior "stigma" che connota - rispetto a quanto si verifica nell'ipotesi da ultimo delineata - la condotta del soggetto riabilitato, giacché il medesimo ha disatteso le aspettative in ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi abbia già fruito della sospensione, potendone, però, beneficiare nuovamente.
D'altra parte, corrobora la conclusione nel senso dell'accoglimento della questione la constatazione che due dei principali progetti governativi di riforma del codice penale, varati tra la fine del secolo trascorso e l'inizio dell'attuale, pur muovendo da visioni opposte della sospensione condizionale della pena, giacché l'una diretta a estendere la portata dell'istituto, l'altra invece a ridurla, concordassero sulla necessità dell'abrogazione dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., ritenuto non più in linea con la disciplina dell'istituto, conseguita agli interventi di questa Corte, prima ancora che del legislatore.
6.3.- Non osta, invece, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., la circostanza - della quale, in parte, si è già detto al punto 5.2. - che l'accoglimento della questione avrebbe come ulteriore conseguenza di escludere che, in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione, la pena detentiva per delitto illo tempore comminata possa rilevare anche (solo) ai fini dell'osservanza dei limiti di pena di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., così consentendo la fruizione del beneficio pur quando, cumulata la pena detentiva oggetto di sospensione con quella in precedenza irrogata, siano superati, appunto, tali limiti.
Questa Corte, invero, ha affermato che la sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa «all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso» (sentenza n. 85 del 1997), avendo pure precisato che la discrezionalità legislativa - che, in via generale, contraddistingue tutti gli interventi operati nella modulazione degli «istituti del diritto penale punitivo "non carcerario"» (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto) - si è tradotta, in particolare, nell'aver fissato quale «preliminare condizione» per l'operatività dell'istituto «che la pena inflitta non ecceda un certo limite» (ordinanza n. 475 del 2002), ritenendo tale scelta espressione di quell'«ampia discrezionalità» di cui il legislatore «gode nella conformazione dell'istituto stesso» (ordinanza n. 296 del 2005), discrezionalità nel cui esercizio «spicca» proprio la previsione di detto «limite massimo di pena detentiva concretamente inflitta (ordinariamente, pari a due anni)» (sentenza n. 208 del 2024).
Tali rilievi, tuttavia, non precludono l'accoglimento della questione sollevata.
Invero, la circostanza che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., avrebbe come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale anche quando, come nel caso oggetto del giudizio a quo, risultino superati - in ragione del cumulo delle pene detentive irrogate, rispettivamente, con la precedente pronuncia, oggetto di riabilitazione, e con quella successiva - i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie dell'istituto della riabilitazione.
Difatti, l'intervenuta riabilitazione comporta l'estinzione di «ogni» effetto penale della condanna, tra i quali vi sarà - una volta rimossa, in ragione della decisione di questa Corte, l'automatica preclusione alla concessione della sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto di riabilitazione - anche quello che la pena detentiva per delitto già comminata non potrà assumere rilievo neppure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.
6.4.- Non ignora questa Corte che la descritta "neutralizzazione" degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi - alle condizioni indicate dall'art. 180 cod. pen. - la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta (la quale, peraltro, richiede una pronuncia che la dichiari, affinché possano prodursi i suoi effetti ex tunc: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 giugno-30 dicembre 2016, n. 55359). Evenienza, a ben guardare, suscettibile persino di concretizzarsi allorché il delitto - non colposo, nonché commesso nel lasso temporale di sette anni, al quale dà rilievo la norma testé richiamata - sia proprio quello in relazione al quale si discuta della possibilità della sospensione della pena. Ricorrendo, tuttavia, una situazione siffatta, resterebbe ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione, giusta il disposto dell'art. 683, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, a mente del quale è il tribunale di sorveglianza a decidere sulla revoca della riabilitazione, sempre che non sia già stata «disposta con la sentenza di condanna per altro reato». Risulta, dunque, evidente che in presenza di tale situazione, rivivendo - in ragione della disposta revoca - gli effetti della precedente condanna, tornerebbe a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.