Corte costituzionale
Sentenza 20 marzo 2026, n. 35
Presidente: Amoroso - Redattrice: Sandulli M. A.
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di G.E. G., con ordinanza del 12 maggio 2025, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;
deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 12 maggio 2025 (reg. ord. n. 109 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il cosiddetto «reddito di cittadinanza» (di seguito: Rdc, o anche: reddito), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare una persona imputata del reato di cui al censurato art. 7, comma 1, e che nel giudizio ne è emersa la responsabilità. Riporta, infatti, che dagli atti e dai documenti acquisiti risulta che l'imputata, nella dichiarazione sostitutiva unica (sottoscritta nel gennaio del 2020), prodotta con la domanda per ottenere il Rdc, aveva dichiarato di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare, occultando la presenza in esso del padre, titolare di reddito da pensione e proprietario della casa di abitazione del nucleo. In tal modo, aveva fatto figurare la sussistenza dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, percependone otto mensilità alle quali non aveva diritto (nell'an prima ancora che nel quantum).
L'ordinanza precisa che alla stessa conclusione si giungerebbe anche avendo riguardo al momento della presentazione della domanda (nell'aprile del 2020), in cui l'imputata faceva ormai parte di altro nucleo familiare, rispetto al quale continuavano a non sussistere i requisiti per beneficiare del suddetto reddito.
Inoltre il giudice a quo esclude che il fatto possa ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale.
1.1.- In punto di rilevanza, il rimettente premette innanzitutto che il delitto si è consumato nell'aprile del 2020, allorché era in vigore il d.l. n. 4 del 2019, come convertito, poi abrogato dall'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Tuttavia, «il fatto in contestazione costituisce [...] tuttora reato», in quanto - come avrebbe chiarito la Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 24 gennaio-21 febbraio 2024, n. 7541 - la formale abrogazione della disciplina sul Rdc e, per ciò che rileva, dell'indicata norma incriminatrice, non integrerebbe un'ipotesi di abolitio criminis di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., bensì darebbe luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui al comma terzo del medesimo articolo.
Tanto chiarito, il giudice a quo ritiene rilevante la questione poiché all'imputata andrebbe applicata «una pena base prossima al minimo edittale (fatta salva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche)»; pena che è ritenuta tuttavia eccessiva e sproporzionata.
1.2.- Ciò premesso, a parere del Tribunale di Firenze, la pena prevista dalla norma censurata, in primo luogo, sarebbe intrinsecamente sproporzionata, così violando gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poiché il suo «minimo edittale così significativamente elevato» impedirebbe al giudice di applicare una pena adeguata sia alle condotte delittuose, sia alla pericolosità dell'autore del reato. Per quanto riguarda il primo profilo, il giudice a quo osserva che le condotte, per quanto conformi al tipo considerato, risultano caratterizzate da una lesività modesta, poiché le somme erogate in relazione al beneficio del Rdc sono sempre di importo contenuto e costituiscono una misura di natura temporanea. In relazione al secondo profilo, mette in evidenza che, potendo il reato in questione perfezionarsi anche rispetto a soggetti che avrebbero comunque diritto ad accedere al Rdc, ma in misura minore nel quantum, si applicherebbe anche a soggetti che effettivamente verserebbero in condizioni di povertà o di rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, come dimostrerebbe proprio il caso da cui è sorta la questione di legittimità costituzionale, nel quale l'imputata, pur risultando priva dei requisiti di accesso al suddetto reddito, è persona che versa in condizioni di disagio psichico, sociale ed economico (del tutto priva di reddito e risorse proprie, e quindi interamente dipendente, nonostante l'età adulta avanzata, dal genitore).
A fronte dei citati fattori, la previsione per il reato in questione della «reclusione da due a sei anni» sarebbe pertanto sproporzionata per eccesso e quindi irragionevole.
1.3.- Il giudice a quo reputa il trattamento sanzionatorio stabilito dalla norma censurata manifestamente irragionevole e sproporzionato anche in comparazione con quello previsto per le fattispecie analoghe dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., e della truffa aggravata, di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen.
Richiamando testualmente quanto affermato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 9 novembre 2023-21 febbraio 2024, n. 7528, il rimettente rileva che il legislatore, con la censurata fattispecie incriminatrice, avrebbe inteso punire più severamente di quanto disposto in casi analoghi condotte che, altrimenti, potrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito di applicazione degli artt. 316-ter o 640-bis cod. pen.
1.3.1.- In primo luogo, l'ordinanza raffronta il reato previsto dal censurato art. 7, comma 1, con il reato, e la relativa sanzione, di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene esservi un rapporto di specialità.
Il Tribunale di Firenze rileva, invero, che, nonostante le differenze esistenti tra le due fattispecie incriminatrici, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. costituirebbe un valido termine di raffronto, a fini sanzionatori, con quello in esame.
Anche la fattispecie codicistica, infatti, punisce il rendere documenti o dichiarazioni false o attestanti cose non vere, e il silenzio antidoveroso, ma prevede una soglia di punibilità al di sotto della quale le condotte vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria.
A parere del giudice fiorentino, la presenza di detta soglia, unitamente alla circostanza che il Rdc è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, potrebbero giustificare la scelta del legislatore di creare un'apposita figura criminosa, ma non quella di corredare tale nuovo reato con una cornice edittale decisamente più severa rispetto a quella di cui al richiamato art. 316-ter cod. pen.
1.3.2.- Secondo il rimettente, la manifesta irragionevolezza e sproporzione del trattamento sanzionatorio, di cui al censurato art. 7, comma 1, emergerebbe anche dal confronto con la truffa aggravata di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen.
Tali disposizioni, pur contemplando un trattamento sanzionatorio più severo di quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., per «giurisprudenza di legittimità [...] unanime», delineano circostanze aggravanti e non reati autonomi e pertanto non sottratte alle regole generali sul bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. in caso di concorso con le circostanze attenuanti. Se ne ricava che la maggiore severità del trattamento sanzionatorio previsto dagli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen. risulterebbe in concreto «solo teorica». Allorché operi una circostanza attenuante, per la commisurazione della pena deve, infatti, aversi riguardo alla cornice edittale prevista per il delitto di truffa, di cui all'art. 640, primo comma, dello stesso codice, vale a dire la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa.
Viceversa, il delitto di cui al censurato art. 7, comma 1, si presenta come un reato autonomo, il cui minimo edittale, pari a due anni di reclusione, potrebbe essere solo minimamente ridotto in virtù delle circostanze.
Il giudice a quo chiede, pertanto, che anche per il suddetto reato venga introdotta una cornice edittale compresa tra sei mesi e tre anni di reclusione, oppure, quanto meno, posto che «le maggiori criticità si pongono con riguardo al minimo edittale», di sostituire la cornice edittale vigente con quella compresa tra sei mesi e sei anni di reclusione, che consentirebbe, comunque, di applicare una pena contenuta per le ipotesi meno gravi.
1.4.- Da ultimo, il Tribunale di Firenze, preso atto che il dato testuale della disposizione censurata non parrebbe consentire un'interpretazione conforme agli evocati parametri costituzionali, osserva che, qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale del censurato art. 7, comma 1, si potrebbe determinare un'incongruenza con la fattispecie incriminatrice di cui al suo comma 2, che punisce, con la pena della reclusione da uno a tre anni, l'omessa comunicazione, dopo il riconoscimento del beneficio, di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso.
Ciò in quanto il reato di cui all'art. 7, comma 1, attualmente punito con maggior rigore rispetto a quello di cui al comma 2, finirebbe, a seguito della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, per essere connotato da una cornice edittale in tutto o in parte meno severa.
Per superare tale criticità, ad avviso del giudice a quo, questa Corte dovrebbe ricorrere alla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevede una pena «da uno a tre anni», anziché «fino a tre anni», con conseguente operatività della regola generale di cui all'art. 23 cod. pen., che stabilisce in quindici giorni la durata minima della reclusione ogni qualvolta la legge non disponga espressamente.
A parere del rimettente dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha riproposto, con riguardo alla misura dell'assegno di inclusione, lo stesso contenuto delle disposizioni dettate dall'art. 7, commi 1 e 2, del richiamato d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.
Viene, innanzitutto, rilevato che le censure si fonderebbero su una ricognizione non corretta dell'istituto, in quanto il giudice a quo non avrebbe considerato che l'incriminazione, di cui ai commi 1 e 2 del censurato art. 7, troverebbe la sua ratio nel dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Sarebbe, altresì, errata, dal punto di vista socio-criminologico, l'affermazione che il reato in questione, per l'entità delle somme indebitamente corrisposte al singolo percettore, non avrebbe una grave valenza di danno patrimoniale a carico dello Stato.
Premesso ciò, l'Avvocatura generale dello Stato deduce che la prima censura di asserita sproporzione in sé del trattamento sanzionatorio rappresenterebbe una «mera petizione di principio», smentita «dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (sul reato in oggetto)», che avrebbe riconosciuto la non irragionevolezza della scelta legislativa. Quest'ultima, infatti, sarebbe giustificata dall'esigenza di sanzionare penalmente illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen., contrastando, «con sanzione adeguata, l'indebito accesso a un beneficio di larga applicazione».
Per quanto riguarda la comparazione con figure delittuose affini, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che il raffronto con i reati di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen. sarebbe stato «(dubbiosamente) ipotizzato dal giudice a quo, senza motivazione alcuna»; mentre il raffronto con l'art. 316-ter cod. pen. sarebbe «privo di rilevanza e in definitiva non utile». In ragione delle differenze strutturali e della disomogeneità, almeno parziale, tra le due fattispecie incriminatrici, che il rimettente non avrebbe considerato, il citato art. 316-ter non avrebbe potuto essere evocato quale tertium comparationis.
Non vi sarebbe, poi, alcuna violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., posto che il minimo edittale di due anni, previsto dal censurato art. 7, comma 1, consentirebbe «a qualsivoglia imputato di ottenere tutti i benefici di legge previsti dall'ordinamento (tra cui la sospensione condizionale e la non menzione della condanna)».
Da ultimo, a parere dell'Avvocatura generale, la manifesta infondatezza delle sollevate questioni emergerebbe anche dalla complessiva richiesta rivolta, «infondatamente, se non in modo inammissibile», a questa Corte, di riscrivere l'intero impianto sanzionatorio, dichiarando l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019 e dell'art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 48 del 2023, come convertiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d. l. n. 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» (di seguito: Rdc, o anche: reddito), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare una persona imputata del reato di cui al censurato art. 7, comma 1, alla quale andrebbe applicata, essendone nel giudizio emersa la responsabilità, «una pena base prossima al minimo edittale (fatta salva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche)», ritenuta, però eccessiva e sproporzionata.
In primo luogo, il rimettente si duole della manifesta sproporzione della pena prevista dal censurato art. 7, comma 1, in quanto sarebbe impedito al giudice di adeguare la pena sia alla gravità concreta della condotta, che, pur rientrando astrattamente nella fattispecie, può presentare un disvalore modesto, sia alla pericolosità dell'autore, che può essere ridotta o addirittura marginale.
L'ordinanza sottolinea in proposito che il reato può perfezionarsi anche se il soggetto avrebbe comunque avuto diritto al reddito, ma in misura inferiore, finendo così per colpire anche persone che versano in condizioni di disagio economico e sociale, come dimostrerebbe il caso concreto, caratterizzato da una condizione di fragilità psichica ed economica dell'imputata.
In secondo luogo, il giudice a quo reputa il trattamento sanzionatorio della norma censurata manifestamente irragionevole e sproporzionato anche in relazione a quello previsto dalle fattispecie analoghe dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., e della truffa aggravata, di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis dello stesso codice.
4.- Le questioni sono rilevanti, poiché il rimettente ha non implausibilmente motivato sulla necessità di fare applicazione della norma censurata nel giudizio principale, dando altresì correttamente conto del perché il censurato art. 7, pur se abrogato, continui a trovare applicazione. Come, infatti, ha già avuto modo di chiarire questa Corte (si vedano la sentenza n. 54 del 2024, punto 2.1. del Considerato in diritto, e la giurisprudenza di legittimità ivi citata), l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza e, con essa, delle fattispecie incriminatrici di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 7, non ha determinato una abolitio criminis, rimanendo le condotte da esse previste ancora penalmente rilevanti.
5.- All'esame del merito delle questioni giova premettere un breve inquadramento della figura criminosa prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
La suddetta disposizione punisce con la pena della reclusione da due a sei anni il soggetto che, al fine di ottenere l'ammissione al beneficio del Rdc, fornisce o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omette informazioni rilevanti per la decisione sulla relativa spettanza.
La condotta illecita consiste, pertanto, nel rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure nell'omettere di fornire informazioni dovute.
Il bene giuridico protetto, come rilevato dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 luglio-13 dicembre 2023, n. 49686, non è il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve il beneficio (come pure sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri nel proprio atto di intervento), bensì deve essere individuato nel «patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, [n]elle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso».
Occorre, poi, precisare che quello delineato dal censurato art. 7, comma 1, è un reato di pericolo concreto - per la consumazione del quale non è richiesta l'effettiva erogazione del sussidio, poiché esso si perfeziona al realizzarsi delle condotte ivi contemplate e tese a precostituire le condizioni per l'ottenimento del Rdc - e, come si evince dall'avverbio «indebitamente», a dolo specifico, che «svolge una funzione selettiva tra condotte penalmente rilevanti e quelle che tali non sono, estromettendo dalla fattispecie quelle insuscettibili di mettere in pericolo il bene protetto»; dolo specifico il quale non si limita solo «a tipizzare il movente dell'azione ma assolve anche allo scopo di qualificare la condotta, costituendo, sul piano oggettivo, un elemento della fattispecie rivelatore dell'offesa che si intende prevenire (e punire)» (in questo senso la citata Cass., sez. un. pen., n. 49686 del 2023).
5.1.- Per comprendere le ragioni della scelta legislativa occorre considerare anche le specificità del Rdc.
È, innanzitutto, necessario ricordare che, come già chiarito più volte da questa Corte, il Rdc, muovendosi lungo l'asse tracciato dai principi di dignità, eguaglianza e solidarietà, «"pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)" (ancora sentenza n. 19 del 2022)» (sentenza n. 31 del 2025, punto 7.1. del Considerato in diritto).
Tale misura era volta a immettere il nucleo familiare beneficiario nel percorso personalizzato diretto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, tanto che gli obiettivi dell'intervento implicavano una complessa operazione di integrazione sociale e lavorativa (così sentenza n. 19 del 2022, punto 4 del Considerato in diritto; in senso analogo, più di recente, sentenze n. 31 del 2025, punto 7.1. del Considerato in diritto; e n. 54 del 2024, punto 5 del Considerato in diritto).
In altri termini, con la misura in discorso si è venuto a delineare un complesso sistema di inclusione attiva - fondato sul principio di condizionalità e di impegno attivo dei beneficiari - caratterizzato da un'ampia platea di destinatari, che potevano facilmente accedervi, e con un impiego notevole di risorse economiche. In merito al procedimento per l'erogazione del beneficio, occorre ricordare - per ciò che è strettamente rilevante per le odierne questioni di legittimità costituzionale - che ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, con la domanda, che poteva essere presentata presso gli uffici postali, i centri di assistenza fiscale o gli istituti di patronato (comma 1), il richiedente autocertificava il possesso dei requisiti richiesti per il Rdc (comma 5) e se tali requisiti erano già stati dichiarati dal nucleo familiare ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la domanda di Rdc doveva essere associata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla corrispondente dichiarazione unica sostitutiva (comma 1).
In base allo stesso articolo, una volta ricevuta la domanda, l'INPS, nei successivi cinque giorni lavorativi, doveva verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, e doveva riconoscere tale reddito al più tardi entro la fine del mese successivo (comma 3). Inoltre, se pure poteva sospendere il pagamento delle somme in attesa delle verifiche anagrafiche che riteneva di richiedere ai comuni, tale sospensione poteva essere disposta per un termine non superiore a centoventi giorni, decorso inutilmente il quale, l'Istituto avrebbe dovuto comunque disporre il pagamento delle somme (art. 5, commi 4 e 4-quater, del citato d.l.).
6.- Venendo al merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con la quale viene denunciata la sproporzione intrinseca della pena prevista dal censurato art. 7, comma 1, non è fondata.
Le coordinate dello scrutinio sono rappresentate dalla costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che «le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021)» (sentenza n. 202 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto).
Questa Corte ha però precisato che la «discrezionalità» che si riconosce al legislatore non può «equivale[re] ad arbitrio». Infatti, «[q]ualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (sentenza n. 46 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto).
In altri termini, il sindacato sulla proporzionalità della pena può e deve svolgersi entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest'ultima può reputarsi arbitraria e, pertanto, giustificare l'intervento di questa Corte.
Al fine, poi, di perimetrare la valutazione di legittimità costituzionale, è stato sviluppato un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena in cui assumono rilievo la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, atta a ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, e l'asprezza del minimo edittale (fra le più recenti, sentenze n. 202, punto 7 del Considerato in diritto, n. 171, punto 8.1. del Considerato in diritto, e n. 83, punto 4.5 del Considerato in diritto, del 2025, nonché n. 91 del 2024, punto 3. del Considerato in diritto).
6.1.- Alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali, la pena della reclusione da due a sei anni, prevista dalla disposizione censurata, non può essere ritenuta intrinsecamente sproporzionata.
La fattispecie ivi considerata non è delineata in termini ampi e indeterminati e pertanto non è idonea a includere nel proprio ambito applicativo ipotesi notevolmente dissimili sul piano criminologico e significativamente differenziate nel tasso di disvalore. Le condotte sanzionate risultano, infatti, fortemente tipizzate e presentano, quindi, una latitudine circoscritta, in quanto attengono allo specifico procedimento volto all'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza e pertanto la produzione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso vanno a collocarsi nel ristretto ambito dei requisiti necessari per l'accesso a tale misura.
La riscontrata natura circoscritta della fattispecie incriminatrice vale a escludere l'intrinseca sproporzione della pena dalla stessa prevista, senza che possa deporre in senso contrario l'elemento, autonomamente considerato, del suo minimo edittale.
Il minimo edittale di anni due di reclusione, previsto dal censurato art. 7, comma 1, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere considerato di per sé irragionevolmente aspro e pertanto manifestamente sproporzionato.
Esso può certamente essere oggetto di critica sul piano della politica criminale, ma tali valutazioni sono estranee al giudizio di legittimità costituzionale, in cui questa Corte è chiamata non a soppesare la bontà delle varie soluzioni normative possibili, ovvero se sia, o no, auspicabile una maggiore o minore severità del trattamento sanzionatorio, ma soltanto a valutare - in ragione dell'indubbio rilievo costituzionale che deve riconoscersi anche alla discrezionalità del legislatore nelle scelte di politica criminale, e non solo - se la scelta legislativa sia o meno manifestamente irragionevole e quindi si ponga in contrasto con la Costituzione.
Non a caso, nella circostanza in cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'analogo limite minimo edittale previsto per il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646, primo comma, cod. pen. (sentenza n. 46 del 2024) la ragione del contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. è stata individuata non nella "misura" della pena, autonomamente considerata, ma nel fatto che rimanevano oscure le ragioni per le quali il legislatore aveva bruscamente innalzato a due anni di reclusione il precedente minimo edittale di quindici giorni, pur a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato.
7.- Neppure sul piano della comparazione esterna la pena detentiva minima prevista dal censurato art. 7, comma 1, si espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Come la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di rimarcare a più riprese, «il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative [...] deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009)» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.1. del Considerato in diritto).
Pertanto, unicamente «a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione» si può ritenere che la scelta legislativa trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (sentenza n. 68 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto).
7.1.- Per quanto riguarda il raffronto con le ipotesi di truffa aggravata - che per ragioni di chiarezza e semplicità espositiva si antepone alla valutazione delle doglianze risultanti dalla comparazione con l'art. 316-ter cod. pen. - deve preliminarmente essere ricordato che le fattispecie di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 640, primo comma, dello stesso codice (sulla natura di fattispecie aggravante del citato art. 640-bis, per tutte, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno-10 luglio 2002, n. 26351) e, pertanto, nel loro raffronto con la fattispecie oggi in esame assumono rilievo gli elementi caratterizzanti il reato-base della truffa.
Tanto premesso, non risulta idonea a dimostrare la manifesta irragionevolezza e sproporzione della pena prevista dalla disposizione censurata la comparazione con la fattispecie aggravata di cui all'art. 640, secondo comma, numero 1), cod. pen., che prevede - per ciò che qui rileva - la pena «della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [...] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea».
Seppur vi sia una coincidenza con il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, per ciò che concerne il soggetto passivo (lo Stato, per ciò che qui interessa), vi sono, in primo luogo, rilevanti differenze con riguardo alla tipizzazione della condotta, in quanto quella integrativa dell'ipotesi aggravata della truffa ha quali elementi caratterizzanti l'induzione fraudolenta in errore, mediante gli artifici e i raggiri, tale da determinare l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale altrui (ossia gli elementi propri del reato-base). La similitudine fra le due fattispecie non può essere predicata, in secondo luogo, neanche in relazione alla ratio dell'incriminazione di cui al censurato art. 7, comma 1, che è quella di contrastare l'indebita percezione del Rdc, ossia di una specifica misura con le particolari caratteristiche che si sono già messe in evidenza, mentre la fattispecie aggravata della truffa è volta a contrastare l'indebita aggressione a qualsiasi elemento costitutivo del patrimonio pubblico. Ciò determina una diversa gradazione sul piano del disvalore delle varie condotte che può abbracciare la truffa aggravata di cui si discorre, con la conseguenza, rilevante ai presenti fini, che tale più ampia latitudine applicativa costituisce anche la ragione del minimo edittale della relativa pena di un anno di reclusione, previsto dall'art. 640, secondo comma, numero 1), cod. pen.
La diversità quanto alla tipizzazione delle condotte e, soprattutto, la disomogeneità sul piano dell'offensività delle fattispecie poste a raffronto inducono, quindi, a ritenere non fondato il profilo di censura.
7.2.- A esito analogo conduce anche la comparazione con la fattispecie aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen., che prevede la pena «della reclusione da due a sette anni» «se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».
Seppur fra tale fattispecie incriminatrice e il reato di cui al censurato art. 7, comma 1, vi sia - ferme le differenze derivanti dall'inclusione nella disposizione codicistica degli elementi del reato-base della truffa - una parziale coincidenza per ciò che concerne l'oggetto materiale del reato e il bene giuridico tutelato, sono proprio tali e coincidenti elementi a giustificare, peraltro significativamente, l'elevata cornice edittale (reclusione da due a sette anni) dell'aggravante in parola, che risulta più severa anche di quella prevista dal censurato art. 7, comma 1.
Proprio la severa cornice edittale della fattispecie di cui al citato art. 640-bis porta a escludere che quest'ultima possa rappresentare un idoneo modello comparativo, dal quale ricavare la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata.
Non può, infatti, essere condivisa l'argomentazione spesa sul punto dal giudice a quo, ossia che la fattispecie di cui al censurato art. 7, comma 1, sarebbe manifestamente irragionevole in considerazione del fatto che per il reato aggravato di cui all'art. 640-bis cod. pen. la pena potrebbe essere in concreto più bassa, all'esito di un eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti.
Nel giudizio di comparazione, finalizzato a valutare la non manifesta irragionevolezza della dosimetria sanzionatoria, una volta dimostrata l'omogeneità fra le due fattispecie poste a raffronto - omogeneità di cui si può anche dubitare nel caso in esame, posto che, in forza della natura di circostanza aggravante, permangono gli elementi di differenziazione derivanti dal fatto che essa ripete quelli propri della struttura della truffa - il confronto deve essere invero condotto avendo come riferimento la cornice edittale delle due fattispecie incriminatrici, per come è normativamente definita, perché è questa a esprimere il disvalore che astrattamente il legislatore ha riconosciuto a quelle determinate condotte.
Se, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti non è idonea, poiché solo eventuale, a sanare il vulnus costituzionale insito nella previsione di una pena manifestamente eccessiva (sentenze n. 46 del 2024, punto 3.4. del Considerato in diritto, e n. 63 del 2022, punto 4.6. del Considerato in diritto), a contrario non è possibile ricavare la manifesta irragionevolezza di una determinata cornice edittale dal raffronto con un'altra, astrattamente analoga o addirittura più gravosa, la quale può tuttavia essere mitigata nel caso concreto, attraverso il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Deve quindi concludersi per la non fondatezza anche di tale profilo di censura.
7.3.- Da ultimo, è anche non fondata la censura di manifesta irragionevolezza e sproporzione della pena prevista dal censurato art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2029, come convertito, che si ricaverebbe dal raffronto con quella comminata dall'art. 316-ter cod. pen., in relazione al delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Tale disposizione punisce «chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».
La pena prevista è la «reclusione da sei mesi a tre anni», salvo che la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 3999,96 euro, nel qual caso si applica soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ratio dell'incriminazione risiede nella protezione del patrimonio dell'ente erogante, nonché nella corretta gestione delle risorse pubbliche, e la fattispecie incriminatrice trova applicazione «[s]alvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis», ossia la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dal quale differisce proprio per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore mediante artifizi e raggiri.
Si tratta di un reato di evento, che si consuma al momento e nel luogo in cui si consegue l'indebita erogazione di danaro e richiede un dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà, da un lato, della falsità o non veridicità delle dichiarazioni, dei documenti o delle attestazioni, ovvero della mancanza delle informazioni dovute, e dall'altro, del carattere indebito dell'erogazione.
7.3.1.- Tanto premesso sugli elementi essenziali della fattispecie richiamata quale tertium comparationis, risulta chiaro che fra quest'ultima e quella di cui al censurato art. 7, comma 1, è rintracciabile una diversità in ordine al momento consumativo e all'elemento soggettivo (reato di pericolo concreto e a dolo specifico, quello di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, di evento e a dolo generico, quello all'art. 316-ter cod. pen.), nonché per la previsione della soglia di punibilità nell'art. 316-ter cod. pen., al di sotto della quale le condotte sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le due fattispecie sono invece assimilabili per ciò che concerne la tipizzazione delle condotte, entrambe punendo la produzione di documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso, nonché per il bene tutelato, ossia il patrimonio dell'ente erogante.
Nonostante la segnalata somiglianza, la differenza nel trattamento sanzionatorio prevista dalle due fattispecie non risulta manifestamente irragionevole.
In primo luogo, e seppure non sia priva di fondamento l'osservazione del rimettente che l'art. 316-ter cod. pen. possa abbracciare condotte volte a ottenere erogazioni statali anche di rilevante portata, occorre considerare che tale fattispecie può altresì comprendere condotte volte all'indebito ottenimento di erogazioni una tantum e di minore entità; erogazioni, cioè, che, pur se nel loro ammontare superino la soglia di punibilità prevista dalla disposizione codicistica, si rivelino inferiori agli importi mediamente attribuiti per il Rdc.
Quest'ultimo, infatti, era un contributo periodico riconosciuto «per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi», rinnovabile, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, comma 6, d.l. n. 4 del 2019, come convertito). Esso, inoltre, consisteva in un beneficio economico che costituiva un'«integrazione del reddito familiare» fino alla soglia di 6.000 euro annui (incrementata a seconda dei componenti del nucleo familiare), alla quale si poteva aggiungere un'integrazione del reddito dei nuclei familiari locatari di un'abitazione, fino a un massimo di 3.360 euro annui (comma 1 del citato art. 3).
Quanto rilevato, per un verso, giustifica il minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 316-ter cod. pen. e, per l'altro e di conseguenza, mette in discussione la comparazione effettuata dal rimettente per fondare la valutazione di manifesta sproporzione della cornice sanzionatoria della disposizione censurata.
7.3.2.- Se si pone mente alle caratteristiche del Rdc sopra ricordate, il diverso e più grave trattamento sanzionatorio stabilito dal censurato art. 7, comma 1, trova, poi, una ulteriore e non manifestamente irragionevole giustificazione nella necessità di far corrispondere a un beneficio di larga applicazione e di facile accesso una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva.
L'ampia platea dei destinatari del Rdc rappresenta indubbiamente una circostanza oggettiva di maggiore capacità lesiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, da un lato, perché ampia avrebbe potuto essere la platea di indebiti percettori del reddito di cittadinanza, non legittimati nell'an o nel quantum della misura, con una conseguente maggiore esposizione, in termini di distrazione o non corretta allocazione, del patrimonio dell'ente erogante; dall'altro, perché avrebbe potuto rappresentare un elemento di criticità per i controlli riguardanti il possesso dei requisiti richiesti dalla misura, il cui esito si sarebbe avuto, e nei fatti si è effettivamente avuto, a distanza di diverso tempo rispetto all'erogazione effettiva, e non dovuta, del beneficio.
In tal senso, la norma censurata ha inteso neutralizzare anche il danno medio tempore derivante al patrimonio dell'ente erogante dall'indebito accesso al Rdc e dall'erogazione di quest'ultimo durante il tempo necessario all'effettuazione dei controlli.
7.3.3.- Per tutte le ragioni che precedono, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, esprime una precisa strategia di politica criminale e non risulta arbitraria la scelta legislativa di riservare alla specifica fattispecie considerata un trattamento sanzionatorio distinto e più severo di quello prefigurato dall'art. 316-ter cod. pen. Deve, pertanto, concludersi nel senso della non fondatezza anche di tale profilo di censura.
8.- Vanno, dunque, dichiarate non fondate tutte le questioni sollevate sull'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.