Corte costituzionale
Sentenza 20 marzo 2026, n. 36
Presidente: Amoroso - Redattore: D'Alberti
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 luglio 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 il Giudice relatore Marco D'Alberti;
udito l'avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 e iscritto al n. 24 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)».
Tale disposizione modifica la disciplina dell'ineleggibilità alle cariche di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Campania, incidendo sulla causa di ineleggibilità prevista per «i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale» all'art. 1, comma 212, lettera i), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)», come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)».
In particolare, la disposizione impugnata ha modificato il successivo comma 213-bis dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 16 del 2014 (come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera b, della citata legge reg. Campania n. 17 del 2024), che si occupa della rimozione dell'indicata causa di ineleggibilità.
Il testo del comma 213-bis anteriore alla disposizione impugnata era il seguente: «La causa di ineleggibilità prevista per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale. In caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate entro sette giorni successivi alla data di indizione delle elezioni».
L'impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025 ha sostituito le parole corrispondenti al primo periodo del comma 213-bis con le seguenti: «La causa di ineleggibilità prevista per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165».
1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione, in primo luogo, dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilità «qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito».
In sostanza, sussisterebbe la violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia elettorale regionale, della quale l'evocata norma interposta esprimerebbe un principio fondamentale.
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, pur attenuando i profili di irragionevolezza e di sproporzione che caratterizzavano il testo anteriore del comma 213-bis (il quale, come visto, stabiliva il più lungo termine di novanta giorni prima della cessazione del Consiglio regionale), non li avrebbe eliminati, nonostante l'impegno formalmente assunto in tal senso dalla Regione nel corso di interlocuzioni con il Governo, impegno che aveva indotto quest'ultimo a non impugnare il testo anteriore.
La novella, infatti, determinerebbe comunque «ricadute penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)», considerato che i sindaci interessati dovrebbero dimettersi molto prima di avere la certezza della loro candidatura. Ne deriverebbe un effetto discriminatorio nei confronti dei sindaci dei suddetti comuni e un pregiudizio al buon andamento delle relative amministrazioni comunali, che rimarrebbero prive degli organi di governo per un tempo irragionevolmente elevato.
1.2.- Sarebbero violati, in secondo luogo, gli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di elettorato passivo, costituenti limiti non valicabili dalla potestà legislativa regionale.
Sussisterebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei sindaci dei comuni campani, essendo costoro soggetti a un regime di ineleggibilità più restrittivo di quello stabilito dalla legge statale per i sindaci delle altre regioni.
L'eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni provocherebbe, inoltre, una surrettizia riduzione della platea dei soggetti partecipanti alle elezioni, escludendo di fatto molti sindaci in carica, senza alcuna modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica. Ciò rivelerebbe l'irragionevolezza del bilanciamento, operato dal legislatore regionale, degli interessi in gioco, risultando sacrificati gli interessi degli organi di governo locali a pervenire alla loro scadenza naturale e ad assicurare la continuità amministrativa, nonché quelli delle comunità locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti elettorali per l'intera durata della consiliatura, oltre agli interessi dei potenziali candidati e dei potenziali elettori a un «arricchimento della competizione elettorale, e quindi a vantaggio anche delle istituzioni politiche medesime».
1.3.- Il ricorrente osserva, infine, che in caso di accoglimento delle questioni promosse dovrebbe applicarsi, quale termine ultimo per le dimissioni, il «giorno fissato per la presentazione delle candidature», ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004, in linea con la recente sentenza n. 131 del 2025, con la quale questa Corte ha accolto questioni analoghe, relative a una disposizione legislativa della Regione Puglia.
2.- La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
3.- Il 25 agosto 2025 l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ha depositato un'opinione in qualità di amicus curiae adesiva al ricorso, che è stata ammessa con decreto presidenziale del 5 dicembre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 24 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025, che modifica la disciplina dell'ineleggibilità alle cariche di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Campania, incidendo sulla causa di ineleggibilità prevista per «i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale» all'art. 1, comma 212, lettera i), della legge reg. Campania n. 16 del 2014, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Campania n. 17 del 2024.
In particolare, la disposizione impugnata ha modificato il comma 213-bis dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 16 del 2014 (come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera b, della citata legge reg. Campania n. 17 del 2024), sostituendo le parole corrispondenti al primo periodo di tale comma con le seguenti: «La causa di ineleggibilità prevista per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165».
Per effetto della novella, dunque, il sindaco di un comune compreso nel territorio della Campania che aspirasse alla carica di presidente della Giunta regionale o di consigliere regionale dovrebbe cessare dalla funzione, per dimissioni, almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale, invece dei «novanta giorni» prima della stessa scadenza, stabiliti dalla disposizione nel testo antecedente la modifica.
Il secondo periodo dello stesso comma 213-bis non è stato modificato, pertanto resta fermo che «[i]n caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate entro sette giorni successivi alla data di indizione delle elezioni».
4.1.- Secondo il ricorrente sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 122, primo comma, Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004, ove si prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle loro funzioni «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito».
L'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025 determinerebbe «ricadute penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)», considerato che i sindaci interessati dovrebbero dimettersi molto prima di avere la certezza della nuova candidatura, e determinerebbe un effetto discriminatorio nei confronti dei sindaci dei suddetti comuni e un pregiudizio al buon andamento delle relative amministrazioni comunali, che rimarrebbero prive degli organi di governo per un tempo irragionevolmente elevato.
Sarebbero violati, in secondo luogo, gli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di elettorato passivo, in quanto l'eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei sindaci dei comuni campani rispetto ai sindaci delle altre regioni, nonché una surrettizia riduzione della platea dei soggetti partecipanti alle elezioni, poiché escluderebbe di fatto molti sindaci in carica, senza alcuna modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica, rivelando in tal modo l'irragionevolezza del bilanciamento degli interessi in gioco operato dal legislatore regionale.
5.- In via preliminare, nessun rilievo può attribuirsi, come ha osservato l'Avvocatura, alla mancata impugnazione dell'anteriore previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 17 del 2024, che, nell'introdurre il comma 213-bis nell'art. 1 della legge reg. Campania n. 16 del 2014, aveva stabilito per le dimissioni dei sindaci il più lungo termine di novanta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio regionale, così presentando, in ipotesi, un contenuto maggiormente lesivo di quello censurato in questa sede dal ricorrente.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tale circostanza non è ostativa all'esame delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nel presente giudizio, data la non operatività dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata, anche se preceduta da altra di contenuto identico (o in ipotesi maggiormente lesivo), e non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere (tra le tante, sentenze n. 22 del 2025, n. 151 del 2024 e n. 56 del 2020).
6.- Nel merito, le questioni non sono fondate.
7.- Quanto alla prima di esse, con la quale è dedotta la violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., si osserva che tale parametro è stato innovato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), alla stregua del quale il menzionato nuovo primo comma ora prevede che «[i]l sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
A seguito della riforma, pertanto, «l'art. 122 Cost. affida la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie che la esercitano nel rispetto dei principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale» (tra le tante, sentenza n. 134 del 2018).
In attuazione della novella costituzionale, lo Stato ha adottato la legge n. 165 del 2004, «con cui si è posta in essere la disciplina statale di cornice, relativa, tra l'altro, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità», lasciando «ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, ad una articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarie legifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981, che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virtù del principio di continuità dell'ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002)» (sentenza n. 143 del 2010, richiamata dalla sentenza n. 134 del 2018).
L'art. 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004 ha dettato i principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'art. 122, primo comma, Cost., disponendo, alla lettera b), come detto, la «inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».
Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale impugnata contrasterebbe con tale principio fondamentale dettato dal legislatore statale nella materia a competenza legislativa ripartita di cui all'art. 122, primo comma, Cost.
Tuttavia, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004 non vieta alle regioni di individuare un termine anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature, in quanto consente, in via alternativa, che l'inefficacia delle cause di ineleggibilità derivi dalla cessazione dalle attività o dalle funzioni «non oltre [...] altro termine anteriore altrimenti stabilito» dalle regioni stesse.
La norma statale interposta, in definitiva, esprime il principio fondamentale che la rimozione delle cause di ineleggibilità, per cessazione dalle attività o dalle funzioni che le determinano, non può in ogni caso avere luogo dopo il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Questa scelta è coerente con le ragioni sottese alla previsione delle cause di ineleggibilità, che mirano a scongiurare condizionamenti della libertà di voto o violazioni della parità di chances tra i candidati, e si è conformata al costante orientamento di questa Corte, alla cui stregua «il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità [...]; ma in nessun caso tale data può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo» (sentenza n. 46 del 1969, richiamata dalle sentenze n. 56 del 2017 e n. 309 del 1991).
Lo stesso principio fondamentale indicato dal ricorrente, dunque, riserva alla discrezionalità del legislatore regionale il potere di stabilire un termine anteriore a quello di presentazione delle candidature, che rappresenta il limite temporale invalicabile, oltre il quale le cause di ineleggibilità non si possono più rimuovere.
Tale discrezionalità può essere esercitata nei modi più vari. La concreta esperienza legislativa rivela quali sono le modalità solitamente utilizzate: un termine anteriore decorrente a ritroso dalla data fissata per la presentazione delle candidature (data mobile, che a sua volta dipende da quella individuata di volta in volta per le elezioni) ovvero decorrente a ritroso da un altro dies a quo, identificato (come nella specie) in quello di scadenza quinquennale del consiglio regionale, scadenza che dipende dalla data di svolgimento delle ultime elezioni.
Anche la determinazione dell'entità dell'anticipazione temporale è rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale. È vero che quest'ultimo, nell'individuare un «altro termine anteriore altrimenti stabilito», deve ricorrere comunque a criteri razionali, ma lo scrutinio, sotto questo profilo, va condotto sulla base non già dei titoli di competenza legislativa ripartita ex art. 122, primo comma, Cost., bensì dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, che vengono in rilievo nell'esame della seconda questione, con la quale è prospettata la violazione degli artt. 3 e 51 Cost.
8.- Come si è appena ricordato, con la seconda questione sono evocati congiuntamente gli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e proporzionalità, nonché del diritto di elettorato passivo, in quanto l'eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei sindaci dei comuni campani rispetto ai sindaci delle altre regioni, nonché una surrettizia riduzione della platea dei soggetti partecipanti alle elezioni, escludendo di fatto molti sindaci in carica, senza alcuna modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica, e rivelando in tal modo l'irragionevolezza del bilanciamento degli interessi in gioco operato dal legislatore regionale.
Sono pertinenti a tale questione, anche se formalmente riferite alla violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., le censure del ricorrente che prospettano «ricadute penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)», per il fatto che i sindaci interessati dovrebbero dimettersi molto prima di avere la certezza della loro candidatura.
8.1.- Non sussiste, innanzi tutto, la lamentata violazione del principio di eguaglianza.
La previsione di un termine anticipato rispetto a quello cui sono soggetti i sindaci dei comuni compresi in altre regioni, in forza delle rispettive discipline sulla rimozione della causa di ineleggibilità, non è, di per sé, lesiva dell'indicato principio. La Regione Campania ha operato nell'ambito della competenza legislativa concorrente a essa attribuita in materia elettorale regionale. In tale competenza è compreso il potere di stabilire «altrimenti», in luogo del giorno fissato per la presentazione delle candidature, un «altro termine anteriore» per la cessazione delle cause di ineleggibilità, nel rispetto del principio fondamentale della materia di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004, sicché è sufficiente osservare che il riconoscimento stesso di tale competenza comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale.
8.2.- In secondo luogo, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui al sindaco che abbia interesse a candidarsi alle elezioni verrebbe irragionevolmente imposto di rinunciare all'ufficio senza avere la certezza dell'inclusione nelle liste elettorali.
Sul punto va menzionata la sentenza n. 131 del 2025, là dove questa Corte, richiamando il proprio orientamento in materia, ha escluso che il rischio di rinuncia della carica "al buio" sia lesivo del diritto di elettorato passivo degli interessati, trattandosi di un rischio «immanente al sistema, che non consente all'interessato di avere, prima della cessazione dalla carica, "la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verrà successivamente presentata"».
8.3.- Anche le altre ragioni dedotte dal ricorrente ricalcano quelle già esaminate da questa Corte.
Esse esprimono un'unitaria censura di irragionevolezza, in quanto il legislatore regionale non avrebbe operato un adeguato bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale: da un lato, l'interesse a che la rimozione della causa di ineleggibilità sia disciplinata in modo da assicurare, in tempi idonei allo scopo, l'effettiva cessazione dalla carica che può turbare o condizionare la competizione elettorale; d'altro lato, l'interesse delle comunità locali a che sia assicurata la continuità e stabilità amministrativa, considerando che le dimissioni dei sindaci determinano lo scioglimento dei relativi consigli e la nomina di un commissario, ex art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
La sentenza n. 131 del 2025, nel valutare la medesima censura, in primo luogo ha precisato che, «[s]econdo la costante giurisprudenza costituzionale, "in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018)" (sentenza n. 88 del 2023, richiamata dalla sentenza n. 184 del 2023)».
In secondo luogo, ha ritenuto che la disposizione allora scrutinata, di cui all'art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), come sostituito dall'art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», che prevedeva il termine per le dimissioni di ben centottanta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio regionale, non avesse superato l'indicato test di proporzionalità.
Questa Corte, sempre nella medesima sentenza n. 131 del 2025, ha ravvisato la sproporzione della disciplina, e quindi la sua irragionevolezza, nella «notevole anticipazione», rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature, del termine anteriore altrimenti stabilito dal legislatore pugliese, «in una con la generale previsione del suo ambito applicativo», vale a dire «anche e soprattutto» per la sua «applicabilità ai sindaci di tutti i comuni pugliesi, senza alcuna distinzione» per soglie minime di popolazione.
Più precisamente, la richiamata sentenza n. 131 del 2025 ha ritenuto che la misura si collocasse tra quelle più restrittive dell'interesse alla continuità e stabilità dell'azione di governo locale, da contrapporsi a quello di assicurare l'effettiva rimozione della causa di ineleggibilità, a tutela della par condicio dei candidati e della genuinità complessiva del voto, «senza che tale maggior sacrificio [fosse] temperato, come in analoghe previsioni rinvenibili nell'ordinamento, o dalla limitazione dell'ineleggibilità ai comuni con popolazione superiore a determinate soglie o, comunque, dalla fissazione di termini per le dimissioni sensibilmente ridotti rispetto a quello di centottanta giorni prima della scadenza del consiglio regionale».
In questa sede si deve dunque verificare se abbia preminente rilievo la circostanza che il termine stabilito dalla disposizione impugnata è di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio regionale, pari a un terzo del periodo di centottanta giorni fissato, con la stessa decorrenza a ritroso, dalla disposizione regionale di cui questa Corte ha già accertato l'illegittimità costituzionale.
La verifica conferma tale ipotesi e depone nel senso della non fondatezza della questione.
La più volte citata sentenza n. 131 del 2025, infatti, ha assunto a paradigma di proporzionalità, tra le «altre normative regionali [che] prevedono un termine per dimettersi dalla carica molto più contenuto», proprio il caso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 213-bis, della legge reg. Campania n. 16 del 2014 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025).
Allo stesso caso la medesima sentenza si è evidentemente riferita là dove, nel rilevare la sproporzione della misura pugliese, ha affermato che il maggior sacrificio da essa imposto all'interesse per la continuità e stabilità dell'azione di governo locale non era temperato, «comunque, dalla fissazione di termini per le dimissioni sensibilmente ridotti rispetto a quello di centottanta giorni prima della scadenza del consiglio regionale».
La ratio decidendi sottesa alla sentenza n. 131 del 2025 consente dunque di valutare positivamente la compatibilità costituzionale dell'arretramento del termine stabilito dalla disposizione impugnata, in quanto «molto più contenuto» di quello già ritenuto eccessivo da questa Corte, a prescindere dall'applicabilità della misura ai sindaci di tutti i comuni della Regione, senza distinzioni su base demografica.
Di conseguenza, il legislatore campano, adottando un termine di cessazione delle funzioni anteriore al giorno fissato per la presentazione delle candidature, nell'esercizio della propria competenza legislativa concorrente nella materia elettorale regionale, ha operato un bilanciamento di interessi che non è trasmodato in una disciplina irragionevole e sproporzionata.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)», promosse, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.