Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 15 marzo 2026, n. 5889

Presidente: D'Ascola - Estensore: Stalla

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1.1. Yvonne B. e Luca Matteo Andrea P. hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame contro la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l'opposizione proposta, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di uguale contenuto (n. 04320160013629682/001-002) loro notificate da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. per il pagamento della complessiva somma di euro 83.301,12.

Questi i principali fatti di causa:

- il 15 settembre 2010 la F.I. Petroli s.r.l. otteneva da Banca Carime s.p.a., poi incorporata in UBI Banca s.p.a., un finanziamento dell'importo di euro 200.000,00 mediante utilizzo della provvista messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti s.p.a., finanziamento garantito dal fondo del Ministero dello sviluppo economico per le piccole e medie imprese ai sensi della l. n. 662/1996;

- Banca Carime s.p.a., visto l'inadempimento di F.I. Petroli s.r.l. all'obbligo di restituzione della somma finanziata, attivava la garanzia in questione, ottenendo da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., quale gestore del Fondo Pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, l. n. 662/1996 cit., l'importo garantito di euro 80.707,75;

- Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a. si surrogava quindi nel credito di Carime, affidandone il recupero ad Equitalia servizi di riscossione s.p.a. che procedeva alla notificazione, il 17 marzo 2017, delle suddette cartelle nei confronti degli odierni ricorrenti nella loro veste di fideiussori di F.I. Petroli s.r.l., tenuti in solido.

1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello (nel rigettare, per quanto qui più rileva, il secondo motivo di gravame) ha osservato che:

- era incontestato, tanto che Carime s.p.a. avesse erogato il finanziamento a F.I Petroli s.r.l. con la copertura del fondo di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale s.p.a., e finanziato dal CIPE allo scopo di parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese [art. 2, comma 100, lett. a), della l. n. 662/1996], quanto che gli appellanti B. e P. si fossero costituiti fidejussori della stessa F.I. Petroli s.r.l., resasi inadempiente;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore richiedente, il Fondo di garanzia acquisiva ex lege il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;

- intervenuta la surroga, correttamente la riscossione coattiva era qui avvenuta mediante iscrizione a ruolo del credito ed emissione della cartella di pagamento tramite Equitalia, in quanto procedura conforme agli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, del d.m. (attività produttive) 20 giugno 2005. Disposizione attuativa, quest'ultima, che applicava alle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

1.3. La cassazione di questa sentenza è stata dai ricorrenti richiesta, in sintesi, per i seguenti motivi, tutti formulati ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617-618, comma 3, c.p.c., relativamente all'errata affermazione di non appellabilità della sentenza di primo grado, dal momento che nella specie si verteva di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 618, comma 3, c.p.c.;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 100, comma 2, l. n. 662/1996, nonché degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, d.m. del 20 giugno 2005, atteso che essi non rispondevano del rapporto legale di surroga, e che nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra essi ricorrenti e la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale che aveva attivato la procedura di recupero;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio fin visto l'esito pregiudiziale di due giudizi pendenti, aventi rispettivamente ad oggetto l'accertamento negativo del saldo passivo di conto corrente di F.I. Petroli presso Carime s.p.a., nonché l'opposizione di F.I. Petroli ad analoga cartella notificatale per lo stesso titolo qui dedotto;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 287/1990, per nullità o inefficacia della garanzia fideiussoria azionata, in quanto contenente clausole in contrasto con la disciplina imperativa antitrust;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per sostanziale assenza di motivazione della sentenza di primo grado.

1.4. Nel giudizio di legittimità si costituivano Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante UBI Banca s.p.a., e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, mentre restava intimata Ader, succeduta ex lege ad Equitalia servizi di riscossione.

1.5. Con memoria 8 novembre 2024, depositata per l'adunanza 25 novembre 2024, veniva allegata documentazione attestante l'avvenuta presentazione telematica il 28 giugno 2023 - da parte del solo Luca Matteo Andrea P. - di domanda di adesione (prot. n. W-2023062808239992) alla definizione agevolata mediante "c.d. rottamazione quater", come disciplinata dall'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 23 dicembre 2022, in relazione alla cartella n. 04320160013629682-001 oggetto della presente controversia. La domanda di adesione conteneva piano di rateizzazione del dovuto con dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi. Entrambi i ricorrenti chiedevano quindi, in via principale, la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate e, in via subordinata, la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

Dalla documentazione in atti risultava inoltre che Ader avesse confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio, approvando un piano di diciotto rate - regolarmente adempiuto nelle scadenze già maturate - con ultimo pagamento al 30 novembre 2027.

2.1. Fissata la causa all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, interveniva l'ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025 con la quale la Terza Sezione civile della Corte rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite delle seguenti questioni di massima, di particolare rilevanza sul contenzioso per il recupero di crediti non tributari (segnatamente quelli, come nella specie, di natura restitutoria o risarcitoria):

- le conseguenze processuali dell'adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 23 dicembre 2022 cit. (questione già rimessa alla Prima Presidente dalla Sezione tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025), a seconda che tale adesione "imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse" (così l'ordinanza interlocutoria da ultimo citata);

- l'estensione o meno della relativa disciplina definitoria ai crediti non tributari, ed in particolare a quelli aventi ad oggetto il recupero di indebiti;

- la posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie, quale fideiussore - che non abbia aderito alla definizione agevolata; problema, questo, pure affrontato nella citata ordinanza interlocutoria della Sezione tributaria, ma senza che ne fosse fatto oggetto di specifica richiesta di attribuzione alle Sezioni unite.

2.2. Assegnate tali questioni alle Sezioni unite (in una con quella sollevata dalla Sezione tributaria) si addiveniva all'odierna udienza, in vista della quale le parti depositavano ulteriori difese:

- con memoria 8 ottobre 2025 i ricorrenti hanno concluso, in via preliminare e principale, per la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti di entrambi, in quanto debitori in solido; in via subordinata, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza della Corte d'appello.

- con memoria 25 giugno 2025 Intesa Sanpaolo, previo richiamo di quanto già dedotto in controricorso, ha chiesto che - ove venisse disposta l'estinzione del giudizio per effetto dell'adesione dei debitori alla c.d. "rottamazione quater" di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022 - i ricorrenti fossero comunque condannati alle spese di lite per soccombenza virtuale. In via subordinata, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con le spese;

- con memoria 8 ottobre 2025 Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale s.p.a. ha insistito per il rigetto del ricorso richiamando le già svolte difese. In ordine alle questioni devolute con l'ordinanza di rimessione, la Banca ha sostenuto che - ferma la legittimità della riscossione esattoriale del credito in oggetto, di natura pubblicistica - il co-debitore non aderente alla procedura di rottamazione quater non possa fruire del contenuto premiale in questa insito e, quindi, non possa neppure giovarsi dei suoi effetti processuali.

Il Procuratore generale, richiamando in parte le conclusioni già formulate per l'udienza del 26 marzo 2025, ha oggi concluso per l'estinzione del processo nei confronti di entrambi i ricorrenti (stante il vincolo di solidarietà passiva, ed avendo comunque anche la B., pur non aderente alla "rottamazione", manifestato inequivoca volontà in tal senso), con affermazione della legittima applicazione della procedura amministrativa di definizione anche ai carichi riscossivi, non tributari, come quello qui dedotto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1. Per quanto concerne la prima questione (effetti processuali dell'adesione alla procedura di "rottamazione quater") va preso atto del recente intervento chiarificatore del legislatore, il quale ha sgombrato ogni dubbio sul fatto che l'estinzione del processo discenda dalla definizione della procedura amministrativa intesa quale perfezionamento dell'ammissione alla procedura stessa mediante presentazione della domanda da parte del debitore; comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte di Ader; versamento dell'unica ovvero della prima rata di rientro, da documentarsi agli atti di causa.

La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento delle somme dovute non va oltre il tempo necessario all'esaurimento di queste fasi, dall'istanza al primo o unico versamento, scadenzate da termini perentori.

Alla luce della disciplina sopravvenuta, incentrata sulla distinzione tra definizione della procedura amministrativa ed estinzione del processo, deve quindi senz'altro escludersi che quest'ultima possa dipendere - nel caso di accesso a rateazione - dall'integrale pagamento del piano di rientro con versamento dell'ultima rata.

Più in dettaglio, l'art. 1, comma 236, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) stabilisce che: "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".

In sede di conversione del d.l. 17 giugno 2025, n. 84 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) da parte della l. n. 108 del 30 luglio 2025 (G.U. 1° agosto 2025, n. 177), si è stabilito (art. 12-bis) quanto segue: "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".

Il legislatore del 2025 non è intervenuto sul comma 244 della l. 197/2022, disciplinante la ripresa della riscossione, per il carico oggetto di dichiarazione, in caso di inadempimento: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero".

L'intervento legislativo di cui al d.l. n. 84/2025 - dichiaratamente di interpretazione autentica - ha inteso porre fine ai consistenti dubbi applicativi precedentemente insorti, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza di merito e legittimità, nella individuazione dello specifico presupposto comportante l'estinzione del processo pendente.

Si tratta di incertezze interpretative (non chiarite neppure dal provvedimento di riammissione alla "rottamazione quater" dei contribuenti decaduti per inadempimento, ex art. 3-bis d.l. n. 202/24 conv. con mod. in l. 15/2025) che - come messo in evidenza dall'ordinanza interlocutoria della Sezione tributaria n. 5830 del 5 marzo 2025, pur essa assegnata alla decisione odierna - potevano così riassumersi:

- secondo un primo indirizzo (condiviso da varie Sezioni di questa Corte: Cass., Sez. lav., 8 agosto 2023, n. 24138; Cass., Sez. lav., 7 agosto 2024, n. 22312; Cass., Sez. 2, 16 luglio 2024, n. 19628), in apparente maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo (che prevede, da un lato, l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e, dall'altro, che l'estinzione del giudizio sia subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), si riteneva che dovesse affermarsi l'impossibilità di addivenire, prima del pagamento dell'ultima rata, ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e che il giudizio andasse quindi necessariamente sospeso, o comunque rinviato, sino al termine ultimo del 30 novembre 2027 (Cass., Sez. trib., 24 gennaio 2023, n. 2105; Cass., Sez. trib., 21 agosto 2023, n. 24967; Cass., Sez. trib., 4 ottobre 2023, nn. 27951 e 27954; Cass., Sez. trib., 11 ottobre 2023, n. 28379; Cass., Sez. trib., 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. trib., 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. trib., 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. trib., 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. trib., 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. trib., 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. trib., 21 maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. trib., 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. trib., 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. trib., 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. trib., 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. trib., 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. trib., 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. trib., 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. trib., 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. trib., 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. trib., 17 settembre 2024, n. 24933; Cass., Sez. trib., 13 novembre 2024, n. 29343; Cass., Sez. trib., 3 dicembre 2024, n. 30940);

- in base ad un secondo indirizzo (volto alla massima valorizzazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.), i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non sarebbero stati invece ostativi alla estinzione immediata del processo, dovendosi quest'ultima farsi discendere dal perfezionamento della suddetta procedura, inteso però, non quale pagamento dell'ultima rata, ma quale deposito della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze; sempre che fossero documentati in giudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in termini: Cass., Sez. trib., 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. trib., 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. trib., 26 settembre 2024, n. 27572; Cass., Sez. trib., 13 dicembre 2024, n. 32376). La locuzione normativa farebbe quindi riferimento (ord. int. cit.) "non già al pagamento integrale del debito, ma alla integralità dei pagamenti rispetto al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti processuali suoi propri, che restano distinti dall'effetto sostanziale dell'estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del comma 244 dell'art. 1 (e del comma 14 dell'art. 3) l'integralità del pagamento";

- secondo un terzo indirizzo, ancora, l'adesione alla procedura non avrebbe comportato né la sospensione del processo fino al pagamento dell'ultima rata, né l'estinzione immediata del medesimo per rinuncia, quanto il rilievo che "è sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti", il che avrebbe giustificato la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell'azione, appunto l'interesse ad agire (Cass., Sez. trib., 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. trib., 1° febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez. trib., 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. trib., 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. trib., 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. trib., 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. trib., 11 settembre 2024, n. 24423; Cass., Sez. trib., 12 gennaio 2025, n. 780).

3.2. Il Giudice delle leggi ha più volte affrontato - rilevando in questa sede l'ambito extrapenale - il problema della retroattività prodotta dalla norma di interpretazione autentica in relazione ai processi in corso, tanto da affermare (Corte cost., sent. n. 4/2024, con richiamo alle sentenze nn. 145/2022, 174/2019, 73/2017, 260/2015 e 170/2013): "Dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte Costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in altri settori dell'ordinamento. (...) Qualora l'intervento legislativo retroattivo condizioni giudizi ancora in corso, il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente". È addivenuta per questa via alla elaborazione di elementi sintomatici di un uso distorto ed irragionevole della funzione legislativa, quali l'intento di interferire sul merito di specifiche liti in corso, di alterare a tal fine la parità delle armi nel processo in cui sia parte un'Amministrazione, di sopperire per questa via ad esigenze eccezionali puramente di cassa.

Sicché, "solo imperative ragioni di interesse generale (...) possono consentire, anche in base alla lettura della Corte EDU, un'interferenza del legislatore su giudizi in corso" (con richiamo a Corte cost., sentt. nn. 174/2019, 108/2019, 170/2013); e tra le imperative ragioni di interesse generale rientrano quelle "volte ad evitare indebiti vantaggi derivanti da difetti tecnici o lacune della legislazione, o l'assicurazione della pace e della sicurezza giuridica in una serie di più ampi conflitti".

Si tratta di argomenti già sviluppati da Corte cost., sent. n. 145/2022, anche con specifico riguardo all'art. 6 CEDU, essendosi in proposito osservato, in quest'ultima decisione, che: «la giurisprudenza della Corte EDU è costante nell'affermare che, seppure in linea di principio non è precluso al legislatore disciplinare, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, tuttavia, "il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia" (ex plurimis, sentenze 24 giugno 2014, Azienda agricola Silverfunghi sas e altri contro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, Biasucci e altri contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, Montalto e altri contro Italia, paragrafo 47; 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia, paragrafo 58)».

Orbene, nel caso in esame:

- la eterogenea articolazione e complessità dell'equivoco quadro interpretativo scaturito dalla lettura e prima applicazione del comma 236 dell'art. 1 l. 197/2022 come sopra riassunto (non a caso sollecitativo, prima del sopraggiunto intervento legislativo, della stessa rimessione del problema a queste Sezioni unite), attestava l'effettiva esigenza di un intervento chiarificatore definitivo ed univoco che ponesse rimedio, con riguardo ad un vastissimo contenzioso, alla varietà degli orientamenti di legittimità, così come delle disparate prassi invalse presso le Corti territoriali di merito;

- l'esplicitazione autentica del significato della norma in esame è stata dal legislatore attuata non mediante l'introduzione nell'ordinamento di previsioni o istituti nuovi (come tali idonei ad interferire sull'esito di decisioni in itinere e quindi a surrogarsi, in pratica, nella sovranità della giurisdizione), e nemmeno attraverso l'adozione di soluzioni interpretative originali, bensì tramite il recepimento quasi testuale di una delle tre opzioni ermeneutiche che, come detto, si erano già ben delineate nella giurisprudenza di legittimità con abbondanza di argomenti e di precedenti;

- l'autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica appare pertanto genuina, perché finalizzata all'enucleazione di una variante di senso (estinzione immediata del processo con il pagamento della prima rata) già pacificamente insita nella norma interpretata e, per ciò solo, suscettibile di essere considerata e prevista dalle parti aderenti al beneficio quale soluzione processuale certo non scontata, ma quantomeno realisticamente plausibile, e così anche quanto a valutazione delle conseguenze di un eventuale inadempimento successivo (rilevante sul piano sostanziale ai fini della ripresa della riscossione ex art. 1, comma 244, cit., ma ininfluente sul processo ormai estinto);

- si riscontra dunque qui quel tipico effetto di unificazione e saldatura del precetto dato dalla congiunzione della norma interpretativa con quella interpretata, essenziale per il controllo di ragionevolezza della deroga al principio generale (in ambito tributario esplicitato dall'art. 3 l. 212/2000) per cui la legge non dispone che per l'avvenire (Corte cost., n. 234/2007 e n. 374/2002);

- la scelta per l'estinzione immediata (nel senso che si è detto) dei processi in corso appariva del resto così poco imprevedibile ed avulsa dal sistema, da riprodurre con riguardo alla "rottamazione quater" un meccanismo di chiusura anticipata delle liti in realtà già ben noto e riscontrabile vuoi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla c.d. "prima rottamazione" di cui all'art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. [in] l. 225/2016 (v. Cass. n. 24083/2018, n. 11540/2019, n. 28602/2024 ed altre), vuoi nella medesima l. n. 197/2022 con riferimento all'istituto (diverso dalla "rottamazione" delle cartelle, ma pur sempre ascrivibile al sistema lato sensu condonistico in essa contenuto) della definizione agevolata delle liti pendenti, in ordine alla quale si stabiliva (art. 1, comma 194, ultima parte): "Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023", con il conseguente effetto estintivo del processo di cui ai commi 197 e 198;

- a ben vedere, neppure il disposto del comma 2 dell'art. 12-bis in esame, secondo cui l'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'art. 1, comma 236, l. 197/2022 comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, introduce una regola processuale innovativa, posto che esso, pur confliggendo con la regola generale dell'art. 310 c.p.c. per l'ipotesi di estinzione del processo civile, non fa che consequenzialmente ricondurre la fattispecie definitoria al diverso principio operante nel processo tributario (tale per cui l'estinzione del giudizio rende definitivo l'atto impositivo impugnato) e, in questo ambito, al criterio generale di non-sopravvivenza delle sentenze di merito medio tempore emesse che presiede a tutte le varie forme di definizione agevolata delle liti fiscali.

Quanto alle ragioni di interesse generale sottese all'intervento interpretativo, soccorre poi quanto osservato dalla Corte costituzionale (sent. n. 189 del 2024) nel ritenere infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.

Seppure con riguardo ad un'altra procedura amministrativa, le considerazioni della Corte costituzionale rilevano anche in questa sede là dove - richiamata la specialità del regime estintivo proprio del processo tributario ex art. 46 d.lgs. 546/1992 e, all'interno di questo, dell'atipicità delle forme di estinzione previste dalle procedure amministrative di contenuto agevolativo e definitorio - evidenziano come l'istituto della definizione delle liti pendenti debba essere letto all'interno "del più ampio contesto degli interventi di carattere strutturale attuativi degli impegni assunti nel PNRR e nel Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR e trova origine e giustificazione nella situazione critica dello stato del contenzioso tributario, risultante anche dalla relazione alla legge oggetto del presente giudizio".

Stabilito che "l'evidente finalità principale di tale disciplina è, quindi, quella di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti, in attuazione degli impegni assunti" dallo Stato italiano, aggiunge la Corte che "considerata l'ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, l'estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto appare in armonia con i declinati obiettivi, evitando stasi nello svolgimento dei processi. In questo senso, particolarmente significativa è la chiara esclusione di un generale effetto sospensivo dei processi interessati dal procedimento di definizione agevolata, essendo la scelta rimessa, ma per un tempo determinato, al contribuente".

Si tratta, come detto, di osservazioni valide anche per la procedura di "rottamazione" qui dedotta, dal momento che anche questa, nei casi in cui la riscossione sia associata alla pendenza di una controversia giurisdizionale, muove da finalità deflattive del contenzioso parimenti riconducibili agli impegni PNRR; ed anzi a maggior ragione queste finalità possono nella specie ritenersi pressanti, se solo si consideri che si verte di un contenzioso che non ha ad oggetto, almeno di regola, l'accertamento della pretesa impositiva quanto - a valle - la sua realizzazione satisfattiva terminale, per giunta sovente all'esito di un iter processuale già alquanto risalente.

4.1. Venendo alla seconda questione posta dall'ordinanza di remissione (estensione della procedura definitoria ai carichi non tributari), va premesso che il credito dedotto in giudizio, pur scaturendo da un ordinario rapporto bancario di finanziamento tra soggetti privati (Banca Carime e F.I. Petroli s.r.l.), assume carattere pubblicistico a seguito dell'inadempimento. Inadempimento che ha infatti determinato l'attivazione da parte di Carime del fondo di garanzia PMI (art. 2, comma 100, l. n. 662/1996) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e gestito da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale s.p.a., con conseguente surroga di quest'ultimo a Carime ed affidamento della riscossione ad Equitalia, che vi ha provveduto notificando, nel marzo 2017, ai fideiussori B. e P. (oltre che alla debitrice principale F.I. Petroli s.r.l.) le cartelle dedotte nel presente giudizio.

Nel dettare norme di "potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese", l'art. 8-bis d.l. n. 3/2015, conv. in l. n. 33/2015, ha rafforzato - proprio in ragione della sua funzione pubblicistica - il credito di restituzione rinveniente dall'attivazione del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996 cit., sancendone la natura privilegiata con prevalenza "su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi"; disponendo quindi che: "Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". L'art. 17 da ultimo citato, nella sua vigenza ratione temporis, stabilisce la riscossione coattiva mediante ruolo non solo dei tributi ma, in generale, delle "entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi", aggiungendo poi che "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (comma 2), e che "Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti" (comma 3-bis).

Già il d.lgs. n. 123/1998 [Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59] stabiliva (art. 9, comma 5) che al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati a titolo di sostegno pubblico si provvedesse (anche per le somme dovute a titolo di rivalutazione, interessi e sanzioni) "con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43", di istituzione del servizio di riscossione dei tributi "e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici", a sua volta richiamante, per le modalità di recupero, il d.P.R. n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Sulla continuità normativa in materia di garanzia pubblica nelle sovvenzioni alle attività produttive, si è affermato (Cass. n. 30621/2019) che: «la norma dell'art. 8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, (...). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)».

Più di recente, ed esattamente in termini con la fattispecie qui in esame, si è stabilito (Cass. n. 9657/2024) che: "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente".

4.2. Posta la legittimità della riscossione del credito in esame mediante iscrizione a ruolo e cartella, non vi è ragione per ritenere che esso, pur non avendo natura tributaria ma puramente restitutoria in surroga della garanzia pubblica escussa, non possa rientrare nella procedura di "rottamazione" di cui alla l. 197/2022.

Va in proposito considerato che:

- materia di definizione mediante pagamento del solo capitale (e spese), con esclusione di interessi, sanzioni ed aggi, sono ex lege non i (soli) debiti "tributari" ma, più genericamente, "i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022" (art. 1, comma 231), dunque anche quelli costitutivi di un'entrata pubblica di matrice diversa da quella strettamente impositiva; ciò che nell'intento legislativo rileva è, dunque, da un lato, la modalità legale di riscossione a mezzo ruolo e, dall'altro, l'affidamento del recupero all'agente entro l'arco temporale indicato (requisiti entrambi qui sussistenti);

- l'art. 1, comma 246, prevede alcune ipotesi di esclusione "dalla definizione di cui al comma 231", ma si tratta di esclusioni specifiche e tassative (risorse proprie UE ed IVA sull'importazione; recupero aiuti di Stato; crediti rinvenienti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna), e comunque in alcun modo incentrate sulla discriminazione, tributaria o meno, del credito posto in riscossione;

- l'art. 1, comma 245, ammette alla definizione agevolata, sempre sul presupposto dell'affidamento del carico all'agente della riscossione nel periodo indicato, anche debiti di natura pacificamente non tributaria, quali quelli rinvenienti da istanze ai sensi della l. n. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) e del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);

- l'art. 1, comma 247, ammette alla definizione agevolata, nei limiti indicati, (anche) i debiti per sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle di natura tributaria o previdenziale;

- l'art. 1, comma 251, estende la procedura (previa adozione da parte dell'ente interessato, entro il 31 gennaio 2023, di specifico provvedimento da comunicarsi ad Agenzia entrate Riscossione) ai carichi affidati anche da Casse ed enti previdenziali di Ordini di libera professione ai sensi del d.lgs. n. 103/1996.

Al dato letterale e sistemico si associa - certo non ultima - la già ricordata ratio della procedura definitoria, volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere - nel caso di processi pendenti - il relativo contenzioso. E non vi è dubbio che si tratti di esigenze entrambi ravvisabili in ragione del solo elemento oggettivo rappresentato dall'affidamento del carico all'Agente della riscossione nel tempo considerato, risultando per contro non selettiva (sebbene si discuta di una procedura indubitabilmente introdotta avendo a mente la speciale emergenza del recupero del carico tributario) la natura del credito posto in riscossione.

5.1. Venendo ora alla terza questione posta dai giudici remittenti (estensione della estinzione del processo ai co-obbligati in solido), il dubbio scaturisce dal fatto che le norme sulla definizione riscossiva in esame nulla prevedono sul punto specifico.

Si ritiene che questa lacuna possa tuttavia essere interpretativamente colmata nel coordinamento dei principi che regolano in via generale l'obbligazione solidale, valevoli anche in ambito tributario, con le regole che presiedono alle procedure pubblicistiche di definizione.

Sotto il primo aspetto (principi generali in tema di solidarietà), conta che nella fattispecie di co-responsabilità solidale passiva strettamente intesa ex art. 1292 c.c., la pluralità soggettiva del vincolo si correla ad un identico fatto generatore dell'obbligazione e ad un'identica prestazione, "in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri". L'unicità causale del rapporto debitorio e l'identità di prestazione (una res debita) sono di tutta evidenza nel caso in esame, in cui il debito dei co-obbligati scaturisce dalla fidejussione congiuntamente prestata, ex art. 1946 c.c., per il medesimo debito principale, come reso tangibile dal fatto che i due ricorrenti sono stati qui attinti da cartelle del tutto sovrapponibili perché di identico contenuto pretensivo. Alla stessa maniera, la fattispecie di solidarietà passiva si riscontra in ambito tributario allorquando, per legge, il presupposto impositivo si produce unitariamente nei confronti di più contribuenti tenuti al pagamento, così - ad esempio - nell'ambito della responsabilità dei soci di società personali ovvero ex art. 57 t.u. registro.

Da ciò discende, dunque, che l'avvenuta definizione, da parte di un co-obbligato in solido, della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata debba produrre effetto liberatorio anche nei confronti del co- obbligato che a tale procedura non abbia aderito. E la conclusione non cambierebbe se alla procedura condonistica in generale, ovvero specificamente a quella di "rottamazione quater", si attribuisse sostanzialmente un contenuto remissorio parziale, posto che anche questo sarebbe comunque efficace, ex art. 1301 c.c., nei confronti dei co-debitori che non siano stati parte dell'accordo.

5.2. Sotto il secondo aspetto (regole proprie della definizione) soccorre la già richiamata finalità legislativa volta a chiudere i rapporti pendenti e le azioni di recupero, così da agevolare l'introito dei crediti erariali (anche se in misura ridotta) ed estinguere i processi eventualmente pendenti. Finalità che verrebbe chiaramente frustrata - e, con essa, gli interessi pubblicistici che la sottendono - qualora la definizione del debito da parte di un co-obbligato (da ritenersi irrevocabile ed irretrattabile: Cass. n. 22966/2018, n. 17141/2018 ed altre) lasciasse intatto ed ancora contendibile il rapporto impositivo (basato, si ripete, sugli stessi presupposti di quello definito) nei confronti di altri soggetti pur tenuti in solido con il primo.

Nel valutare gli effetti processuali della sanatoria fiscale di cui all'art. 15 l. n. 289/2002, queste Sezioni unite (sent. n. 1518/2016) hanno stabilito che la conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è rilevabile (ove risultante dagli atti di causa) anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, "dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell'originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992".

Il che presuppone la rilevanza oggettiva, come tale sottratta alla disponibilità delle parti, di tutti gli esiti sostanziali e processuali della definizione.

Seppure con riguardo ad una diversa procedura condonistica, ma in ragione di argomenti di valenza più ampia, si osservò in quell'occasione (Sez. un. cit.) che la portata e gli effetti delle leggi di condono aventi finalità recuperatorie e deflattive del contenzioso, così come i modi di accesso alla sanatoria, hanno natura eminentemente giuspubblicistica e non pattizia, così da sfuggire ai "meccanismi propri della modificazione negoziata dell'obbligazione in via di novazione, transazione o conciliazione"; e ciò sempre nell'ambito di quella atipicità delle forme di definizione del rapporto (e del processo) tributario già più volte evidenziata dalla Corte costituzionale (sent. Corte cost., n. 172/1986, n. 321/1995, n. 109/2009 ed altre).

Attesi questi presupposti di sistema, congruente appare allora il solido indirizzo della giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte in materia di definizione agevolata, secondo cui il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente. Si legge in Cass. n. 27020/2024: "la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente" (con richiamo a Cass. n. 37393/2021, n. 19034/2014, n. 18008/2006 ed altre non massimate).

Sennonché, una volta stabilito dal legislatore che - nella "rottamazione" - la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata (§ 3.2), e che dalla definizione così intesa deriva l'estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa, è giocoforza dedurre che quest'ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell'ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell'adesione) si sposta all'interno del rapporto di regresso ex art. 1299 c.c., senza più poter impegnare l'Amministrazione.

D'altra parte, questa conclusione si avvalora anche sul piano analogico e di sistema, là dove lo stesso legislatore ha più volte espressamente esteso gli effetti della definizione delle liti pendenti al co-obbligato non aderente, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente e fatti salvi gli effetti del giudicato (così nell'art. 16, comma 10, l. n. 289/2002, nell'art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, nell'art. 1, comma 202, della stessa l. n. 197/2022); e va escluso, vista l'identità di ratio, che lo stesso effetto possa essere stato deliberatamente negato dal legislatore, in irragionevole contrasto con tutti gli indicati argomenti, con riguardo alla sola procedura qui in esame.

6.1. Ricapitolando, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

- in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis d.l. n. 84 del 17 giugno 2025 come convertito in l. n. 108 del 30 luglio 2025, "ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata";

- la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 segg., l. 197/22 (c.d. "rottamazione quater") può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

- nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 segg., l. 197/2022 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l'estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

6.2. Da ciò consegue l'estinzione del presente processo, costituendo elementi pacifici di causa che il debito dedotto in giudizio è stato ammesso da Agenzia delle entrate Riscossione, su istanza del P., alla definizione di cui all'art. 1, commi 231 segg., l. 197/2022, con regolare pagamento della prima rata.

L'esito definitorio e lato sensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza di una procedura agevolativa sopravvenuta, depone per l'esclusione dei presupposti di valutazione della soccombenza virtuale richiesta dalle banche controricorrenti, dovendosi le spese di lite invece integralmente compensare. Per le medesime ragioni, neppure sussistono i requisiti per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; spese compensate.