Corte costituzionale
Sentenza 23 marzo 2026, n. 38
Presidente: Amoroso - Redattore: Viganò
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), promosso dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di O. D'A., con ordinanza dell'11 luglio 2025, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione di O. D'A.;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
udito l'avvocato Riccardo Mele per O. D'A.;
deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza dell'11 luglio 2025, iscritta al n. 182 reg. ord. del 2025, la Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cass. pen. sez. un. 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989), consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, mentre [...] dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati».
1.1.- In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito dell'appello proposto da un imputato avverso la sentenza che lo ha ritenuto responsabile di un'insolvenza fraudolenta commessa, secondo l'accusa, il 22 e il 23 agosto 2017.
1.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni, l'ordinanza di rimessione muove dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989, che ha affermato il seguente principio di diritto: «[l]a disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».
In applicazione di tale principio, il reato ascritto all'imputato non sarebbe ancora estinto per prescrizione. Pur essendo decorsi più di sette anni e mezzo dalla sua commissione, infatti, la prescrizione non sarebbe ancora maturata, dovendo a detto termine aggiungersi il periodo di sospensione di un anno e sei mesi di cui all'art. 159, comma 2, numero 1), del codice penale, nel testo modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario). Pertanto, secondo il rimettente, «per effetto di questo ulteriore periodo di sospensione, il termine, che sarebbe venuto a scadenza in data 22-23.2.2025, come sostenuto dai difensori dell'appellante, verrà, invece, a maturare in data 22-23.8.2026».
Dal che la rilevanza delle questioni, poiché i motivi di gravame imporrebbero alla Corte d'appello di verificare se il reato per cui si procede sia estinto per prescrizione.
A tali fini, la rimettente dovrebbe, nel caso di specie, fare applicazione proprio di quel «diritto vivente» - costituito dall'interpretazione fornita dalla menzionata sentenza n. 20989 del 2025 delle Sezioni unite - della cui legittimità costituzionale il giudice rimettente dubita.
1.3.- Prima di illustrare il merito delle censure, il rimettente ricostruisce il quadro normativo di riferimento, attraverso una disamina degli interventi legislativi che hanno interessato la disciplina della sospensione del termine di prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza (originariamente di condanna) di primo e di secondo grado.
Osserva, in particolare, che l'istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della sentenza di condanna di primo o secondo grado - introdotto dalla legge n. 103 del 2017 mediante abrogazione dell'originario secondo comma dell'art. 159 cod. pen. e inserimento di tre nuovi commi, dopo il primo - è stato oggetto di due successivi interventi normativi. Dapprima la legge n. 3 del 2019 ha abrogato i commi terzo e quarto e sostituito il comma secondo dell'art. 159 cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione «sostanzialmente sine die dalla pronuncia della sentenza di primo grado (qualunque sentenza) o dal decreto penale di condanna». In seguito, la legge n. 134 del 2021 ha abrogato il secondo comma dell'art. 159 cod. pen. (e, con esso, lo stesso istituto della sospensione della prescrizione in conseguenza dell'impugnazione). La stessa legge, altresì, ha abrogato il quarto comma dell'art. 159 cod. pen., «come risultante per effetto delle precedenti abrogazioni e modifiche»; ha modificato l'art. 160 cod. pen., «prevedendo nuovamente il decreto penale di condanna come atto interruttivo della prescrizione»; ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., che disciplina «il nuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione»; ha inserito, infine, l'art. 344-bis cod. proc. pen., che disciplina il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
1.4.- Il giudice a quo si sofferma, quindi, sulla sentenza delle Sezioni unite n. 20989 del 2025, della quale richiama ampi stralci. Evidenzia, in particolare, che secondo tale pronuncia:
- nonostante l'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019 si limiti a differire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni abrogative e modificative al 1° gennaio 2020, il legislatore avrebbe in realtà inteso «stabilire che tutte le nuove disposizioni in materia di prescrizione (prima tra tutte la sospensione sine die del termine di prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado inserita nell'art. 159 del codice penale da quella riforma) debbano trovare applicazione solo in relazione ai reati commessi dall'1 gennaio 2020»;
- proprio in tale prospettiva andrebbe individuata «la ragione della forte divaricazione temporale - non inferiore alla durata di un anno [...] - tra l'epoca di approvazione, promulgazione e pubblicazione della legge e quella di inizio di produzione dei suoi effetti»: essa avrebbe «segnato una cesura con la pregressa disciplina, del tutto svincolata da reali esigenze di conoscibilità del dettato normativo, così da sfociare in un vero e proprio regime transitorio, preclusivo del raffronto fra la disciplina con essa introdotta e quelle pregresse»; il legislatore, in altri termini, avrebbe inteso procrastinare nel tempo gli effetti delle nuove norme, «al fine, del resto non sottaciuto, di adottare in quell'intervallo le opportune riforme necessarie per velocizzare il processo penale, in guisa da evitare, dopo l'introduzione della sospensione sine die della prescrizione del reato all'esito della sentenza di primo grado [...], l'ordinaria evenienza di un giudizio di cognizione suscettibile di durata indefinita nei gradi successivi»;
- l'inapplicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 3 del 2019 ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020 rinverrebbe «il suo coerente sviluppo nella disciplina dell'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021, chiaramente coordinato con le innovazioni apportate dalla legge del 2019, con particolare riferimento all'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità riguardante gli stessi reati per i quali la legge del 2019 aveva previsto la sospensione indeterminata della prescrizione con la sentenza di primo grado»; tale disposizione, limitando l'applicabilità dell'istituto processuale di nuovo conio alle sole impugnazioni aventi a oggetto i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, manifesterebbe «la chiara volontà di limitare gli effetti a ritroso dell'improcedibilità ai soli reati commessi a partire da tale data».
In definitiva, secondo le Sezioni unite, la data del 1° gennaio 2020 identificherebbe, in materia di prescrizione, «la soluzione netta della continuità rispetto al passato». A questa data si sarebbe «sincronizzata l'efficacia temporale di operatività degli istituti dell'improcedibilità e della sospensione sine die del termine di prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado, istituto - quest'ultimo - riposizionato dalla legge n. 134 del 2021 nell'art. 161-bis cod. pen., con formula normativa non dissimile dalla precedente, sia pure con l'inserzione nella rubrica della disposizione del più forte riferimento al fenomeno della cessazione della prescrizione, da un lato, e con l'elisione dalla norma del richiamo (oltre che della sentenza di primo grado, anche) del decreto di condanna, ricollocato, nell'art. 160 cod. pen., fra gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale».
Sulla base di tali argomenti, la Corte di cassazione ha tratto la conclusione che «la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 non possiede efficacia retroattiva e si applica ai soli reati commessi dall'1 gennaio 2020; la legge n. 134 del 2021 è intervenuta a modificare, nella stessa materia, le sole norme dettate dalla legge n. 3 del 2019, non quelle dettate dalla legge n. 103 del 2017; di conseguenza, la legge n. 134 del 2021, nella medesima materia, a sua volta, non dispiega efficacia retroattiva, applicandosi ai soli reati commessi dall'1 gennaio 2020. Pertanto, le disposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2019 in materia di prescrizione, ivi inclusa la sospensione del decorso del relativo termine, hanno assunto efficacia dall'1 gennaio 2020».
1.5.- Una tale conclusione sarebbe però, secondo il rimettente, «in contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di legalità penale posto dall'art. 25, comma 2, Cost., che, come è noto, esprime un principio supremo dell'ordine costituzionale, che si estende anche al regime legale della prescrizione (Corte Cost. ordinanza n. 24/2017)».
In particolare, il diritto vivente ricavabile dalla pronuncia delle Sezioni unite si porrebbe «in contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., poiché costituirebbe interpretazione non in linea con il significato letterale delle norme, nonché con l'art. 3 Cost., poiché produttiva di un regime transitorio non previsto dalla legge ed irragionevole, in quanto generante effetti in malam partem per l'imputato».
Sotto il primo profilo, nello specifico, l'interpretazione violerebbe il «canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di interpretazioni estensive o analogiche a sfavore del reo». Tale canone, «fondato a livello costituzionale [...] sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost.», impedirebbe «di riferire la norma penale (fra le quali [...] sono ricomprese anche quelle che attengono al regime della prescrizione) a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali» e costituirebbe «un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo» (sono richiamate le sentenze n. 98 del 2021 e n. 215 del 2008 di questa Corte).
Secondo il rimettente, «[i]l ragionamento delle Sezioni Unite [sarebbe] frutto di una duplice forzatura interpretativa di un testo normativo, pervero, chiaro nel suo significato letterale».
La prima forzatura riguarderebbe l'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, secondo il quale: «[l]e disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020». «[A] differenza dell'art. 1, comma 15, della legge n. 103/2017», chiosa il rimettente, «la norma non prevede che le disposizioni citate si applicano "ai reati commessi dal 1° gennaio 2020", [bensì] che le disposizioni entrano in vigore dall'1 gennaio 2020». Una simile previsione non si tradurrebbe in una specifica disciplina di diritto transitorio, intesa a limitare l'applicazione delle nuove norme (che potrebbero essere sia favorevoli che sfavorevoli al reo) ai soli fatti commessi da una certa data in poi - disciplina che risulterebbe insindacabile, sotto il profilo costituzionale, se non nei limiti della ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. -, avendo invece il legislatore lasciato che il fenomeno resti regolato dalla disciplina generale in tema di successione di leggi penali nel tempo.
La seconda forzatura riguarderebbe «una sorta di sostanziale equiparazione dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione», come modificato dalla legge n. 3 del 2019, «a quello della cessazione del corso della prescrizione di cui all'art. 161-bis c.p., come introdotto dalla legge n. 134/2021». Tali istituti, invece, sarebbero solo in apparenza simili, presentando «significative differenze [...] non solo nel nomen iuris (cessazione del corso della prescrizione in luogo di sospensione), ma anche, e soprattutto, nella disciplina giuridica». Nel primo caso, infatti, si tratterebbe di una sospensione sine die del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado e del decreto penale di condanna, anche a fronte dell'annullamento con regressione del processo al primo grado; nel secondo caso, di una cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (non più con il decreto penale di condanna), con eventuale sua ripresa in caso di annullamento con regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore.
Osserva allora il rimettente che «[l]imitare l'effetto abrogativo dell'art. 159, comma 2, c.p., determinato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 134/2021, ai soli reati commessi dall'1.1.2020, in mancanza di una espressa disciplina transitoria, per effetto di una forzatura esegetica di un testo normativo, quello di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 3/2019, che, sotto il profilo del significato letterale, afferma tutt'altro, [...] significa "creare" in via interpretativa un regime transitorio in malam partem in violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.».
Più specificamente, «in maniera "creativa"» si sarebbe fatta «"rivivere" per i reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019 l'intera disciplina della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o di secondo grado», prevista dall'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, benché i commi terzo e quarto dello stesso articolo siano stati abrogati dalla legge n. 3 del 2019 e il secondo comma, come sostituito dalla legge n. 3 del 2019, sia stato abrogato dalla legge n. 134 del 2021. Tale operazione interpretativa sarebbe in malam partem, in violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., perché escluderebbe i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 dall'effetto abrogativo dell'istituto della sospensione dei termini di prescrizione prodotto dalla legge n. 134 del 2021; e sarebbe altresì «irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost.», perché priva di qualsiasi ragionevole giustificazione.
In realtà, secondo il rimettente, la legge n. 134 del 2021 avrebbe comportato, per un verso, che per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 operino i due nuovi istituti di cui agli artt. 161-bis cod. pen. e 344-bis del codice di procedura penale; per altro verso, che «per tutti i reati commessi in precedenza, abrogato definitivamente ciò che restava dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della sentenza [...], la disciplina del termine di prescrizione [rimanga] quella della c.d. legge ex Cirielli, che non prevedeva l'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza». Ciò in quanto «la disciplina della prescrizione, come prevista dalla legge n. 251/2005, non [sarebbe] mai giuridicamente "morta"», essendosi solo innestato sulla stessa il predetto istituto, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 e successivamente modificato dalla legge n. 3 del 2019.
Infine, il giudice a quo esclude la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, considerato che quella delle Sezioni unite costituirebbe «un'interpretazione in malam partem e, tuttavia, vincolante come autorevole precedente, costituente "diritto vivente", che può essere rimossa solo attraverso l'intervento costituzionale».
2.- Si è costituito in giudizio O. D'A., imputato appellante nel giudizio principale, sostenendo la fondatezza delle questioni.
La parte ripercorre le argomentazioni svolte dal giudice rimettente, sostenendo che le Sezioni unite abbiano «inteso limitare, stravolgendone la portata, l'efficacia abrogativa del II comma dell'art. 159 c.p. prevista, dalla legge n. 134 del 2019 [recte: 2021] in assenza di una disciplina transitoria», fornendo così «non solo un'esegesi del testo normativo in contrasto con il dato letterale», che avrebbe «tutt'altro tenore e significato», ma anche «glissando sugli effetti abrogativi a catena» prodotti dal succedersi delle leggi n. 103 del 2017, n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 134 del 2021 e 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, «nella parte in cui [...] consentono l'interpretazione» enucleata dal diritto vivente, «in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, mentre [...] dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati».
Nella sostanza, la Corte rimettente censura il diritto vivente risultante dalla sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 20989 del 2025, secondo la quale le modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2021 alla disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen. non sono applicabili ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020.
Secondo il giudice a quo, tale interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale della legge e, per tale ragione, violerebbe l'art. 25, secondo comma, Cost. Inoltre, essa determinerebbe un risultato irragionevole e, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost., impedendo che la riforma del 2021, in quanto lex mitior, si applichi retroattivamente ai fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2020 e, segnatamente, ai fatti commessi durante la vigenza della legge n. 103 del 2017.
5.- Ai fini della migliore comprensione delle questioni, appare necessaria una preliminare ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui esse si collocano.
5.1.- La legge n. 103 del 2017 introdusse per la prima volta, nel riformulato secondo comma dell'art. 159 cod. pen., due distinte cause di sospensione del corso della prescrizione, operanti, rispettivamente, durante il giudizio di appello e in quello di cassazione, laddove il grado precedente si fosse chiuso con una sentenza di condanna.
Più precisamente, la disposizione prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso: a) per un tempo, comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio; b) per un tempo, parimenti non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dallo stesso art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
5.2.- La successiva legge n. 3 del 2019, nel quadro di una più ampia riforma della disciplina della prescrizione, modificò il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., sostituendo alle due cause di sospensione previste nel 2017 un'unica causa di sospensione, operante a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado (non più necessariamente di condanna), o del decreto di condanna, «fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».
Per effetto di tale modifica, il termine di prescrizione cessava di decorrere, di fatto definitivamente, una volta intervenuta la sentenza di primo grado.
La stessa legge n. 3 del 2019 (pubblicata nel gennaio dello stesso anno) previde espressamente (all'art. 1, comma 2) che le nuove disposizioni - e in particolare le modifiche all'art. 159 cod. pen. da esse risultanti, certamente sfavorevoli per l'imputato rispetto al regime previsto nel 2017 (infra, 8.2.) - entrassero in vigore soltanto il 1° gennaio 2020, e dunque in una data significativamente posteriore rispetto alla consueta vacatio legis.
5.3.- La legge n. 134 del 2021, infine, ha tout court abrogato il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., introducendo contestualmente un nuovo art. 161-bis cod. pen., rubricato «Cessazione del corso della prescrizione», che testualmente recita: «[i]l corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
Parallelamente, il legislatore del 2021 ha introdotto nel codice di procedura penale un nuovo art. 344-bis, che contempla due distinte cause di improcedibilità dell'azione penale, nell'ipotesi in cui, rispettivamente, il giudizio di appello non sia definito entro il termine di due anni, e il giudizio di cassazione non lo sia entro il termine di un anno.
Nulla prevede la legge n. 134 del 2021 quanto all'efficacia nel tempo delle sue disposizioni modificatrici della disciplina della prescrizione del reato. Per ciò che concerne, invece, la nuova disciplina dell'improcedibilità, si stabilisce espressamente che essa si applica «ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020» (art. 2, comma 3), salva l'applicabilità di un termine più lungo per la conclusione dei giudizi di appello e di cassazione ove introdotti entro il 31 dicembre 2024.
5.4.- A fronte di una successione di leggi modificatrici del regime della prescrizione in un così breve lasso di tempo, la giurisprudenza si è domandata quale sia, oggi, il regime applicabile ai reati commessi, in particolare, tra la data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (3 agosto 2017) e il 31 dicembre 2019, con specifico riferimento al regime della sospensione della prescrizione previsto, al momento della commissione del fatto, dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., così come introdotto, appunto, dalla riforma del 2017.
Secondo un orientamento largamente maggioritario presso la giurisprudenza di legittimità, ai fatti in questione sarebbe rimasta applicabile la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, in quanto disciplina più favorevole tra tutte quelle succedutesi nel tempo, e in ogni caso rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021 (così, sia pure in esito a vari percorsi argomentativi, fra le altre, Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenze 10-16 luglio 2024, n. 28474 e 12 giugno-4 luglio 2024, n. 26294; prima sezione penale, sentenza 29 settembre 2023-22 gennaio 2024, n. 2629; quarta sezione penale, sentenza 28 giugno-27 settembre 2023, n. 39170).
Secondo un orientamento minoritario, invece, l'abrogazione ad opera della legge n. 134 del 2021 del secondo comma dell'art. 159 cod. pen. avrebbe determinato la scomparsa di qualsiasi causa sospensiva del corso della prescrizione legata alla pendenza del giudizio di appello e di cassazione, e dunque anche di quella introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente, sarebbe la legge n. 134 del 2021 a doversi considerare più favorevole rispetto alla legge n. 103 del 2017; con l'effetto pratico di determinare l'inapplicabilità di quest'ultima legge ai fatti commessi nel periodo di tempo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, per i quali - quindi - non opererebbe alcuna causa sospensiva della prescrizione durante i gradi di impugnazione (così, ad esempio, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 27 febbraio-14 maggio 2024, n. 18873).
Il contrasto interpretativo è stato risolto dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, che con la citata pronuncia n. 20989 del 2025 hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «[l]a disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».
Secondo le Sezioni unite, il legislatore del 2019 ha inteso senz'altro escludere l'efficacia retroattiva delle modifiche apportate alla disciplina della sospensione della prescrizione, disponendone l'applicazione ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020. La legge n. 134 del 2021 è poi intervenuta a modificare, nella stessa materia, le sole disposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2019, e non dispiega pertanto essa stessa alcuna efficacia retroattiva, applicandosi ai soli reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Dal che la persistente applicabilità della legge n. 103 del 2017 ai reati commessi nel lasso di tempo in cui è stata in vigore.
6.- Ciò premesso, va osservato anzitutto che le questioni sollevate dalla Corte rimettente sono rilevanti, e pertanto ammissibili, dal momento che:
- il fatto di reato ascritto all'imputato sarebbe stato commesso il 22 e 23 agosto 2017, e dunque dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017;
- alla data dell'ordinanza di rimessione, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., risultava ormai decorso;
- in base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, opererebbe tuttavia la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta dalla stessa legge n. 103 del 2017, sicché - non essendo ancora trascorso un anno e sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado - il reato non potrebbe considerarsi prescritto;
- ove, invece, l'interpretazione adottata dalle Sezioni unite, costituente diritto vivente, fosse ritenuta da questa Corte incompatibile con i parametri costituzionali evocati, il giudice a quo potrebbe pervenire a una diversa soluzione interpretativa e ritenere inapplicabile la causa di sospensione in parola, con conseguente obbligo di prosciogliere l'imputato (ove non assolto nel merito) per intervenuta prescrizione del reato.
7.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. non è fondata.
7.1.- Come il rimettente giustamente rammenta, questa Corte ha più volte sottolineato che il principio di legalità in materia penale (di cui il divieto di analogia costituisce un corollario) «non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo» (sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto, nonché, nello stesso senso, più recentemente, sentenza n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto).
Ciò per due ragioni essenziali. Da un lato, perché «la ratio della riserva assoluta di legge in materia penale, che assegna alla sola legge e agli atti aventi forza di legge il compito di stabilire quali siano le condotte costituenti reato [...], verrebbe nella sostanza svuotata ove ai giudici fosse consentito di applicare pene al di là dei casi espressamente previsti dalla legge». Dall'altro, perché «il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce l'ovvio pendant dell'imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di "formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati" (sentenza n. 96 del 1981)», essendo evidente che «[l]a garanzia soggettiva che la determinatezza della legge penale mira ad assicurare sarebbe [...] anch'essa svuotata, laddove al giudice penale fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura» (sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto).
Un'interpretazione della legge penale incompatibile con il dato testuale della legge medesima violerebbe, dunque, lo stesso principio di legalità penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.: il quale opera, al contempo, come criterio ermeneutico per il giudice comune (così, ancora, la sentenza n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto) e come possibile parametro di legittimità costituzionale di norme, risultanti dal diritto vivente, che abbiano tratto da singole disposizioni penali significati che si assumano incompatibili con il loro tenore letterale.
7.2.- Per altro verso, coerentemente con l'assunto generale che la prescrizione costituisce istituto non già di diritto processuale, ma di diritto sostanziale, la costante giurisprudenza costituzionale ritiene che la disciplina della prescrizione sia abbracciata dalla garanzia del principio di legalità dei reati e delle pene di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, fra le più recenti, sentenze n. 2 del 2026, punto 9.2. del Considerato in diritto; n. 140 del 2021, punto 12 del Considerato in diritto; n. 278 del 2020, punto 9 del Considerato in diritto; n. 115 del 2018, punto 10 del Considerato in diritto; n. 265 del 2017, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 393 del 2006, punto 4 del Considerato in diritto). Ciò anche con riferimento specifico alla disciplina, che qui viene in considerazione, della sospensione del corso della prescrizione (sentenza n. 140 del 2021, punto 12 del Considerato in diritto).
Ne consegue che il divieto di interpretazioni incompatibili con il tenore letterale delle disposizioni interpretate, discendente dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost., non può non valere anche per le disposizioni in materia di prescrizione in generale, e di sospensione del corso della prescrizione in particolare.
7.3.- Tutto ciò posto, questa Corte non comprende tuttavia sotto quale profilo l'interpretazione delle Sezioni unite qui censurata possa essere ritenuta in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni interpretate.
La Corte rimettente considera, invero, una «forzatura» l'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019 offerta dalle Sezioni unite, le quali leggono l'indicazione per cui le disposizioni qui rilevanti «entrano in vigore il 1° gennaio 2020» come espressiva della volontà del legislatore di restringere l'applicabilità delle disposizioni stesse ai fatti commessi a partire dalla data in questione. Ciò sarebbe in contrasto, secondo l'ordinanza di rimessione, con il tenore letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore, che sarebbero meramente riferibili alla data di entrata in vigore della riforma, non già alla sua possibile applicazione retroattiva ai fatti pregressi.
A prescindere però dal rilievo che la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 159 cod. pen. introdotta nel 2019 era certamente peggiorativa per gli imputati rispetto a quella prevista nel 2017 - e come tale comunque inapplicabile ai fatti commessi tra l'agosto 2017 e il dicembre 2019 in forza non solo dell'art. 2 cod. pen., ma anche dello stesso art. 25, secondo comma, Cost. -, il nodo che le Sezioni unite erano chiamate a sciogliere era relativo non già all'eventuale effetto retroattivo della riforma del 2019 (che nessuno aveva mai ipotizzato), bensì all'efficacia nel tempo delle modifiche apportate alla disciplina con la successiva legge n. 134 del 2021.
Più precisamente, le Sezioni Unite dovevano chiarire se le modifiche apportate nel 2021 all'art. 159 cod. pen. avessero determinato il venir meno della causa di sospensione del corso della prescrizione introdotta nel secondo comma del medesimo art. 159 cod. pen. dalla legge n. 103 del 2017, con effetto esteso anche ai fatti commessi sotto il vigore di quest'ultima legge.
Su questo specifico profilo, la legge n. 134 del 2021 era affatto silente: sicché non si vede quale dato testuale sia stato, in ipotesi, ignorato o calpestato dalle Sezioni unite, nel complesso percorso argomentativo che le ha indotte a concludere nel senso dell'esclusione di qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi dall'agosto 2017 al dicembre 2019.
Né appare in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. il passaggio argomentativo delle Sezioni unite - che il rimettente ritiene costituire una seconda «forzatura interpretativa» - in base al quale il contenuto normativo dell'art. 159, secondo comma, numero 1), cod. pen. nella versione modificata dalla legge n. 3 del 2019 (e dunque la sospensione sine die della prescrizione dopo la sentenza di primo grado) sarebbe stato in effetti trasfuso, o riallocato, nel nuovo art. 161-bis cod. pen., rubricato «Cessazione del corso della prescrizione». Decisiva è in tal senso la considerazione che il rimettente non ha indicato alcun dato testuale nella legge n. 134 del 2021 con il quale questo passaggio argomentativo risulterebbe incompatibile. La sua censura si risolve nell'espressione di un dissenso - in sé legittimo, ma certamente insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale del diritto vivente - contro la complessiva operazione interpretativa compiuta dalle Sezioni unite.
Né, infine, può convenirsi con il rimettente allorché sostiene che le Sezioni unite abbiano fatto indebitamente "rivivere" una disposizione abrogata dalla riforma del 2019 - l'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta nel 2017 -, in spregio ancora una volta all'art. 25, secondo comma, Cost. È evidente, infatti, che l'abrogazione di una disposizione non comporta la sua definitiva scomparsa dall'ordinamento: in diritto penale, in particolare, la disposizione abrogata continua di regola ad applicarsi ai fatti commessi nel tempo in cui è stata in vigore laddove sia più favorevole di quella che l'ha abrogata, sostituendola con una diversa e più severa disciplina. Le Sezioni unite hanno preso atto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 159, secondo comma, cod. pen., a opera della riforma del 2021; ma al tempo stesso hanno tenuto ferma, in esito a un percorso argomentativo certo non incompatibile con la lettera di alcuna disposizione, l'applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi, ritenendo che la disciplina sopravvenuta avesse inteso confinare la propria efficacia ai fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020.
8.- Infondata è, altresì, la seconda censura, peraltro assai succintamente argomentata, relativa all'asserita incompatibilità dell'interpretazione delle Sezioni unite con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sotto lo specifico profilo dell'ingiustificata deroga alla ordinaria retroattività della legge penale più favorevole.
8.1.- La giurisprudenza costituzionale è, invero, pacifica nell'assegnare al principio della retroattività della legge penale più favorevole rilievo costituzionale, in forza dell'art. 3 Cost. e - ora - dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché (limitatamente all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione) degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, primo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tale principio il legislatore può derogare soltanto in funzione della tutela di controinteressi prevalenti sul piano costituzionale, al metro di quello che la sentenza n. 393 del 2006 ha definito un «vaglio positivo di ragionevolezza» (punto 6.3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, nella giurisprudenza più recente, sentenze n. 123 del 2025, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 95 del 2025, punto 5.1.5. del Considerato in diritto, e ivi per ulteriori riferimenti).
Nulla osta, pertanto, a che una norma enucleata dalla giurisprudenza possa essere censurata per il suo contrasto con tale principio costituzionale, laddove essa a) sottragga i fatti compiuti sotto il vigore di una precedente disciplina a una più favorevole disciplina entrata in vigore successivamente, e b) non sussistano ragioni di preminente rilievo costituzionale per giustificare tale conseguenza.
8.2.- Nel caso ora all'esame, difetta però già il primo di tali presupposti, dal momento che la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021 non può ritenersi più favorevole rispetto a quella risultante dalla legge n. 103 del 2017.
La valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale - tanto ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cod. pen., quanto a quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius della norma penale successiva - non può, infatti, essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, ma deve necessariamente considerare l'insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto, e in particolare sull'esito - che qui rileva - di estinzione o non estinzione del reato per prescrizione (in questo senso, in materia di prescrizione, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 17 novembre 2016-24 gennaio 2017, n. 3385; quinta sezione penale, sentenze 17 aprile-20 giugno 2014, n. 26801 e 5 ottobre-6 dicembre 2010, n. 43343; in generale, sul divieto di individuare la disciplina più favorevole combinando disposizioni dell'una e dell'altra disciplina, con conseguente creazione di una "terza legge", e sulla necessità di applicare invece integralmente o l'una o l'altra, Cass., sez. un., n. 20989 del 2025, e ivi ulteriori precedenti; per un'applicazione, in effetti, di questo principio da parte della stessa giurisprudenza costituzionale, sentenze n. 223 del 2018, punti 6.2. e 6.3. del Considerato in diritto; n. 68 del 2017, punto 8 del Considerato in diritto).
Come si è più innanzi rammentato (supra, punto 5.3.), la legge n. 134 del 2021 ha bensì abrogato l'art. 159, secondo comma, cod. pen. - che, nella versione modificata nel 2019, prevedeva una "sospensione" sine die del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna -; ma ha contestualmente introdotto un nuovo art. 161-bis cod. pen., che dispone oggi la «cessazione» del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.
Il risultato pratico, quanto meno con riferimento all'ipotesi della sentenza di primo grado che qui rileva, è esattamente il medesimo: il termine prescrizionale si arresta, in maniera di regola definitiva, dopo la sentenza di primo grado. E tale risultato è certamente sfavorevole, per l'imputato, rispetto a quello prefigurato dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che stabiliva invece la sospensione per un solo anno e mezzo del corso della prescrizione prima nel giudizio di appello, e poi in quello di cassazione.
La conclusione relativa al carattere sfavorevole, per l'imputato, della riforma del 2021 non muta neppure considerando il "contrappeso" rappresentato dall'introduzione, nel nuovo art. 344-bis cod. proc. pen., dell'improcedibilità del giudizio di appello o di cassazione. E ciò per la decisiva e assorbente ragione che tale improcedibilità non si applica ai reati commessi anteriormente al 1° gennaio 2020, e più in particolare a quelli commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.
Deve, pertanto, escludersi che l'interpretazione delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella parte che rileva nel giudizio a quo, contrasti con il principio della retroattività della legge penale più favorevole.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.