Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 24 marzo 2026

Presidente: Lenaerts - Relatore: Gavalec

«Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Obbligo di motivare l'applicazione concreta di tali eccezioni - Normativa nazionale che conferisce al giudice nazionale di ultima istanza la facoltà di respingere i ricorsi con una motivazione sommaria - Presupposti necessari per motivare il rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale».

Nella causa C‑767/23 [Remling] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 13 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento A.M. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra A.M., cittadino di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») in merito al rifiuto di quest'ultimo di rilasciare un permesso di soggiorno ad A.M.

Contesto normativo

3. L'articolo 91, paragrafo 2, del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495; in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), dispone quanto segue:

«Se l'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato (Paesi Bassi)] ritiene che una censura addotta non possa dar luogo ad un annullamento, essa può limitarsi a tale valutazione nella motivazione della sua decisione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

4. A.M., cittadino marocchino, la cui moglie e i cui figli risiedono nei Paesi Bassi e possiedono la cittadinanza dei Paesi Bassi, ha presentato domanda di permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell'Unione europea al Segretario di Stato. Con decisione dell'8 ottobre 2019, tale domanda è stata respinta con la motivazione che A.M. disponeva già di un permesso di soggiorno in Spagna.

5. Dopo aver presentato reclamo avverso tale decisione, respinto con decisione del Segretario di Stato del 19 maggio 2020, A.M. ha proposto ricorso avverso quest'ultima decisione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunale dell'Aia, sede di Utrecht, Paesi Bassi).

6. Con sentenza del 5 marzo 2021, tale giudice ha respinto siffatto ricorso con la motivazione che, conformemente alla sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354), spettava ad A.M., al fine di ottenere il permesso di soggiorno richiesto, dimostrare che i suoi figli non disponevano di un permesso di soggiorno in Spagna o che non potevano ottenerne uno.

7. A.M. ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), giudice del rinvio. Nell'ambito di tale appello, A.M. contesta, anzitutto, l'interpretazione che il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunale dell'Aia, sede di Utrecht) ha accolto della sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15, EU:C:2017:354), e si avvale di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi dell'articolo 20 TFUE, come interpretato segnatamente in tale sentenza. Egli lamenta, poi, il fatto che tale giudice di primo grado non abbia adito la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nonostante le divergenze esistenti nella giurisprudenza nazionale in materia di onere della prova relativo a tale diritto di soggiorno derivato. Infine, egli reitera, dinanzi al giudice del rinvio, la sua richiesta di adire la Corte ai sensi di tale disposizione.

8. Il giudice del rinvio ritiene che la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata da A.M. risulti chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335), e del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), tale giudice ritiene di non essere tenuto a procedere a un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE e di poter statuire sulla controversia principale motivando sommariamente la propria decisione come segue:

«L'impugnazione non comporta l'annullamento della decisione [del giudice di primo grado]. Non è necessario motivare ulteriormente tale conclusione.

Il ricorso di impugnazione non solleva questioni rilevanti per l'unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale in generale (articolo 91, paragrafo 2, della legge sugli stranieri)».

9. Tale facoltà di ricorrere a una motivazione sommaria, prevista all'articolo 91, paragrafo 2, della legge sugli stranieri, rifletterebbe l'equilibrio voluto dal legislatore dei Paesi Bassi, al momento dell'adozione di tale legge, tra la volontà di generalizzare la possibilità di interporre appello in qualsiasi causa riguardante il diritto degli stranieri e la necessità di consentire al giudice del rinvio di concentrare il suo esame sulle questioni che richiedono una risposta nell'interesse dell'unità del diritto, dello sviluppo del diritto o della tutela giurisdizionale in generale.

10. Il giudice del rinvio sottolinea di essere legittimato, in particolare, a motivare sommariamente le sue decisioni quando i motivi dedotti dinanzi ad esso sono inoperanti o si limitano a contestare l'applicazione della sua costante giurisprudenza da parte del giudice di primo grado, senza stabilire chiaramente in che modo tale applicazione sarebbe errata o lacunosa, né perché occorrerebbe discostarsene. In tali casi, non vi sarebbe alcun interesse a riprodurre, in maniera circostanziata, soluzioni giurisprudenziali che non sono seriamente contestate. Inoltre, l'assenza di motivi di annullamento della sentenza del giudice di primo grado e di questioni riguardanti l'unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale implicherebbe, in generale, l'assenza di questioni di interpretazione del diritto dell'Unione che richiedono di procedere a un rinvio pregiudiziale.

11. Il giudice del rinvio ritiene che, anche in caso di motivazione sommaria, il singolo benefici di una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che ogni causa relativa al diritto degli stranieri è oggetto di un esame approfondito e circostanziato da parte del giudice di primo grado, dinanzi al quale i cittadini di paesi terzi e i loro difensori possono in particolare presentare i loro motivi per iscritto e perorare la loro causa oralmente nel corso del contraddittorio. Tale giudice emetterebbe, in ogni caso, una sentenza corredata di una motivazione completa. Quanto al giudice del rinvio, esso effettuerebbe sempre un esame completo del merito dell'appello, anche se ciò non risulta dalla motivazione sommaria della sua sentenza.

12. Tale giudice rileva altresì che la Sezione specializzata in materia di diritto degli stranieri ha pronunciato 11 047 sentenze di merito nel corso del periodo compreso tra il 2020 e il 2023, di cui l'85% motivato sommariamente. A tal riguardo, esso afferma che il diritto dell'Unione esercita un'influenza crescente sul diritto degli stranieri e osserva che, nell'ambito dei procedimenti di appello, sono formulate numerose domande di rinvio pregiudiziale, talune delle quali sono prive di qualsiasi motivazione. Orbene, tenuto conto di tale situazione, sarebbe dispendioso in termini di tempo motivare il rifiuto di sottoporre questioni pregiudiziali alla luce delle eccezioni elaborate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21), da cui risulta che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (in prosieguo: il «giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso»), dinanzi al quale è sollevata una questione di diritto dell'Unione, è esonerato dal suo obbligo di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, quando ha constatato che la questione sollevata non è pertinente, che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (in prosieguo: le «tre eccezioni Cilfit»).

13. Il giudice del rinvio aggiunge che, quando motiva sommariamente la sua decisione, fa proprio il dispositivo della decisione pronunciata in primo grado, senza necessariamente riprendere tutta la motivazione di quest'ultima. Su questo punto, esso precisa che potrebbe giungere allo stesso risultato adottato dal giudice di primo grado, ma per motivi diversi. Pertanto, il giudice del rinvio potrebbe ricorrere a una motivazione sommaria qualora esso abbia respinto una domanda diretta a sottoporre questioni pregiudiziali senza motivare debitamente la sua decisione, o persino qualora non abbia esaminato una siffatta domanda.

14. Il giudice del rinvio ritiene, riferendosi in particolare alla sentenza della Corte EDU, 24 aprile 2018, Baydar c. Paesi Bassi (CE:ECHR:2018:0424JUD005538514), che la facoltà riconosciutagli dall'articolo 91, paragrafo 2, della legge sugli stranieri di ricorrere a una motivazione sommaria sia conforme all'obbligo generale di motivazione derivante dall'articolo 47, primo comma, della Carta nonché dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Esso non intende quindi interrogare la Corte su tale punto.

15. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che dal punto 51 della sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), risulta che la decisione di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, il quale si ritenga esonerato dall'obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, deve far emergere che la questione di diritto dell'Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, o che l'interpretazione della disposizione considerata del diritto dell'Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte o, in mancanza di una tale giurisprudenza, che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta a tale giudice con un'evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Si porrebbe, pertanto, la questione se la facoltà di motivare sommariamente tale decisione sia conforme all'articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, qualora una parte della controversia di cui detto giudice è investito chieda di procedere a un rinvio pregiudiziale. Il giudice del rinvio si chiede in particolare se, in tal caso, esso debba motivare in modo circostanziato le ragioni per le quali non è tenuto a procedere a un siffatto rinvio, precisando in particolare quale delle tre eccezioni Cilfit si applica.

16. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che dai punti da 61 a 65 della sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), risulta che, quando un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso dichiara un ricorso irricevibile per motivi propri del procedimento dinanzi ad esso, lo stesso può astenersi dall'adire la Corte in via pregiudiziale, senza essere vincolato dall'obbligo di motivazione previsto al punto 51 di tale sentenza. Il giudice del rinvio si chiede se tale soluzione non possa essere estesa all'ipotesi in cui, sebbene un ricorso sia ricevibile, il giudice adito motivi sommariamente la sua decisione, per motivi propri del procedimento dinanzi ad esso.

17. In tali circostanze, l'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che queste disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 91, paragrafo 2, [della legge sugli stranieri], in base alla quale l'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), in quanto giudice nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre [ricorso], può pronunciarsi con una motivazione in forma abbreviata su una questione sollevata sull'interpretazione del diritto dell'Unione, eventualmente in combinazione con una domanda esplicita di rinvio pregiudiziale, senza motivare quale delle tre deroghe al suo obbligo di rinvio si configuri».

Sulla questione pregiudiziale

18. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso può pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere ad un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, senza indicare quale delle tre eccezioni Cilfit trovi applicazione nella causa di cui trattasi.

19. Occorre ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati. Esso instaura infatti un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che ha lo scopo di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione. In tal modo, detto procedimento permette di garantire la coerenza, la piena efficacia e il carattere stesso di tale diritto nonché l'autonomia del sistema giuridico dell'Unione di cui la Corte garantisce il rispetto [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, nonché sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 33].

20. Qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 32, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 34).

21. L'obbligo per i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di adire in via pregiudiziale la Corte rientra nell'ambito della cooperazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, fra gli organi giurisdizionali nazionali, in quanto giudici incaricati dell'applicazione di tale diritto, e la Corte. Tale obbligo ha segnatamente l'obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell'Unione (sentenze del 24 maggio 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, EU:C:1977:89, punto 5, e del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 35).

22. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso può, di conseguenza, essere esonerato da tale obbligo solo se si trova in una situazione corrispondente a una delle tre eccezioni Cilfit. Tale giudice deve quindi valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con la dovuta attenzione, se ha l'obbligo di sottoporre alla Corte la questione di diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso o se, al contrario, può essere esonerato da tale obbligo qualora sia applicabile una delle tre eccezioni Cilfit (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza citata).

23. A tal riguardo, dal sistema istituito dall'articolo 267 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall'obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall'articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell'Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia, o che l'interpretazione della disposizione considerata del diritto dell'Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta ad esso con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 51, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 62).

24. Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE nell'ordinamento giuridico dell'Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest'ultima rientri in una delle tre eccezioni Cilfit. Ne consegue che, qualora un siffatto giudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, tale decisione deve, in ogni caso, rispettare l'obbligo di motivazione richiamato al punto precedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali tale eccezione si applica.

25. Tale interpretazione non mette in discussione la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 15 marzo 2017, Aquino (C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 56), e del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 61), secondo la quale un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 47).

26. Al di fuori di tale ipotesi, il rigetto di un ricorso sulla base di una motivazione sommaria, consistente unicamente nel constatare che le condizioni alle quali la normativa nazionale subordina l'utilizzo di una siffatta motivazione sono soddisfatte nel caso di specie, non può soddisfare l'obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti e giustifichi il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte.

27. È vero che la Corte EDU ha ritenuto, in particolare nella sentenza del 24 aprile 2018, Baydar c. Paesi Bassi (CE:ECHR:2018:0424JUD005538514, §§ 20, 48 e 51), che non occorresse dichiarare incompatibile con le disposizioni della CEDU una normativa dei Paesi Bassi analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consentiva allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) di respingere un ricorso per cassazione sulla base di una motivazione sommaria.

28. Ciò premesso, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, elaborata sotto il profilo del rispetto del diritto a un equo processo garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, si limita a prevedere l'ipotesi in cui una parte di una controversia abbia esplicitamente invitato il giudice adito a formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Come precisato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto a una decisione motivata è funzionale alla regola generale sancita dalla CEDU volta a proteggere l'individuo dall'arbitrarietà dimostrando alle parti che esse sono state ascoltate e garantendo che esse ricevano una risposta alle loro osservazioni e che comprendano la decisione giudiziaria. Inoltre, nella misura in cui la CEDU non garantisce il diritto a che una questione sia sottoposta alla Corte in via pregiudiziale, una parte può, a titolo di garanzia contro l'arbitrarietà, attendersi una risposta da parte di un giudice nazionale nella motivazione di una sentenza o di una decisione solo se ha presentato osservazioni in vista di un rinvio dinanzi al giudice nazionale competente. Pertanto, in assenza di una siffatta domanda e di motivi espliciti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che il fatto che un giudice, senza fornire alcuna motivazione, non abbia rinviato una questione pregiudiziale alla Corte, non possa essere considerato una violazione del diritto a un equo processo (v., in tal senso, Corte EDU, 16 dicembre 2025, Gondert c. Germania, CE:ECHR:2025:1216JUD003470121, § 42).

29. Per quanto riguarda il diritto dell'Unione, l'obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali essi ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti si impone tuttavia qualora una delle parti di tale controversia si avvalga del diritto dell'Unione, prescindendo, a tal proposito, dal fatto che essa chieda un rinvio pregiudiziale alla Corte. Infatti, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo da giudice a giudice, la cui proposizione si basa interamente dalla valutazione della pertinenza e della necessità di tale rinvio compiuta dal giudice nazionale (sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 42), senza che sia richiesta una domanda in tal senso delle parti. Di conseguenza, affinché tale obbligo di motivazione trovi applicazione, è sufficiente che una delle parti della controversia in esame si sia avvalsa del diritto dell'Unione, senza che sia necessario esigere che essa abbia, inoltre, espressamente formulato una domanda di rinvio pregiudiziale.

30. In tale contesto, occorre ricordare che, prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando una «questione [del genere] è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione» nazionale, l'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE non limita tale rinvio ai soli casi in cui l'una o l'altra parte della controversia in esame abbia preso l'iniziativa di sollevare una questione d'interpretazione o di validità del diritto dell'Unione, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dalla stessa giurisdizione nazionale, la quale ritenga la decisione della Corte su tale punto necessaria per emanare la sua sentenza (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, EU:C:1981:136, punto 7; del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punto 9, e del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale, C‑561/11, EU:C:2013:91, punto 30).

31. Pertanto, detto obbligo di motivazione si impone altresì a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso nell'ipotesi in cui, sebbene le parti della controversia in esame non si siano avvalse del diritto dell'Unione, esso ha, in forza del suo diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1995, van Schijndel et van Veen, C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punti 13, 14 e 22, nonché del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 45) o del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 38, e del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 37 nonché giurisprudenza citata), la facoltà o l'obbligo di sollevare d'ufficio i motivi di diritto fondati su una norma vincolante del diritto dell'Unione.

32. Ne consegue che, quando uno Stato membro autorizza un siffatto giudice a ricorrere a una motivazione sommaria, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia riducendo la durata dei procedimenti giurisdizionali e consentendo a detto giudice di dedicare la parte essenziale delle sue motivazioni alla risoluzione delle cause che presentano un interesse per garantire l'unità e la coerenza del diritto, una motivazione sommaria del genere deve tuttavia esporre, altresì, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali lo stesso giudice ritiene che si applichi una delle tre eccezioni Cilfit nell'ambito della controversia di cui è investito e che, pertanto, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte sia giustificato.

33. Un siffatto obbligo si considera rispettato quando un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso dichiara espressamente che intende avvalersi dei motivi accolti dal giudice di grado inferiore nella controversia di cui trattasi, a condizione che tale giudice di grado inferiore abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto che la questione di diritto dell'Unione sollevata non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell'Unione considerata fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure che tale interpretazione si imponesse con un'evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

34. Al di fuori di tale ipotesi, la motivazione che incombe ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso deve essere adeguata alle circostanze di fatto e di diritto della controversia in esame e impone loro, in ogni caso, di esporre le ragioni specifiche e concrete per le quali essi ritengono che non occorra adire la Corte in via pregiudiziale.

35. Per quanto riguarda la motivazione specifica e concreta volta a giustificare l'applicazione di una delle tre eccezioni Cilfit, essa dovrebbe tuttavia, in linea generale, poter essere succinta qualora un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso ritenga che le questioni che una o più parti della controversia in esame gli suggeriscono di porre non siano pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, vale a dire quando la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della lite (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punto 10).

36. Analogamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale (sentenze del 27 marzo 1963, Da Costa e a., da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6, pagg. 75 e 76; del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punti 13 e 14, nonché del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 36), un mero rinvio alla giurisprudenza pertinente della Corte può giustificare il rifiuto di adire quest'ultima. Tuttavia, qualora, in mancanza di una rigorosa identità delle questioni della controversia, una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto in questione, indipendentemente dalla natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, potrebbe rivelarsi necessaria una motivazione più dettagliata per giustificare un siffatto rifiuto.

37. Infine, in linea generale, una motivazione più dettagliata sarà parimenti necessaria per dimostrare che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, dal momento che l'esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso deve indicare, alla luce di tali elementi, perché ha maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso e alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 40). Tale giudice nazionale non è tuttavia tenuto a dimostrare in modo circostanziato che tali altri giudici nazionali e la Corte effettuerebbero la stessa interpretazione.

38. Tenuto conto di tutte le considerazioni precedenti, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, può pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni Cilfit.

Sulle spese

39. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all'obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).

Note

(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.