Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 7 marzo 2026, n. 113
Presidente: Balloriani - Estensore: Giardino
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Pescara in data 18 febbraio 25 con cui veniva intimato alla medesima di lasciare il territorio dello Stato italiano per motivi inerenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007;
- l'Amministrazione resistente, con relazione difensiva depositata il 23 febbraio 2026, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale per essere competente la Sezione specializzata del Tribunale ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 22, n. 2, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- all'udienza camerale del 27 febbraio 2026, in sede di decisione della domanda cautelare il Collegio, previa delibazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione, sentita sul punto la parte ricorrente presente in udienza, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del[l']art. 60 c.p.a., stante l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Considerato che:
- la controversia relativa all'impugnazione del provvedimento del Prefetto che dispone l'allontanamento del cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007, nonché per i motivi di cui al successivo art. 21, è regolata dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dalla legge;
- tale controversia va dunque proposta davanti al Tribunale ordinario - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (art. 17 del d.lgs. n. 150/2011).
Ritenuto pertanto di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di lite in ragione del fatto che la ricorrente ha proposto il presente gravame in quanto nel provvedimento impugnato il T.A.R. Pescara viene erroneamente indicato quale giudice competente a conoscere della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.