Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-ter
Sentenza 13 marzo 2026, n. 4743

Presidente: Bignami - Estensore: Mariani

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso principale i ricorrenti - titolari di piccole aziende per il commercio su area pubblica, con autorizzazione per posteggi a rotazione nella rotazione denominata "Battitori e Piazzisti" - hanno impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il competente ufficio di Roma Capitale ha ricollocato la sosta n. 1 della rotazione, sita in Via Amendola n. 103, Via Milazzo 34 presso il mercato in sede impropria denominato "Castro Pretorio".

2. In estrema sintesi, da quanto esposto e versato in atti risulta che:

- dal 2014 Roma Capitale ha dato il via ad una delocalizzazione generale delle postazioni della rotazione di interesse dei ricorrenti, nel corso della quale è stata individuata la postazione n. 1 in Via Amendola 103;

- con nota del 6 luglio 2023, integrata con nota del 17 novembre 2023, in occasione della riqualificazione urbana dell'area di Piazza dei Cinquecento, in vista dei lavori e delle operazioni giubilari, anche ai fini di sicurezza, il Municipio Roma I ne ha disposto la soppressione;

- con sentenza di questo Tribunale n. 17233/2024, la determinazione di soppressione è stata annullata per carenza di motivazione in merito alla scelta della soppressione, statuendo altresì che "In punto effetti conformativi della presente pronuncia, giova precisare che l'accoglimento del ricorso, pure comportando l'annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato, non esonera Roma Capitale dall'adozione di una nuova determinazione che, tenendo conto delle sopra indicate coordinate, motivi in ordine alle scelte (soppressione o ricollocazione) che riterrà di adottare";

- con nuova determinazione del 5 novembre 2024 Roma Capitale ha trasferito la detta postazione n. 1 in Via Milazzo, nel mercato su strada denominato "Castro Pretorio", con decorrenza immediata;

- con sentenza breve n. 22946/2024 il Tribunale ha annullato anche tale provvedimento, in quanto non accompagnato da una esatta individuazione del posteggio mercatale di destinazione;

- con la nuova determinazione del 24 gennaio 2025 Roma ha riconfermato il posteggio all'interno del mercato di Castro Pretorio.

3. Avverso tale ultima determinazione i ricorrenti, con il ricorso principale, hanno lamentato "eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento di fatto, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, sviamento - violazione di legge (art. 97 Cost.), violazione del principio di buon andamento della P.A., nonché di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa - violazione di legge e/o regolamento (art. 53, comma 3, l.r. 22/2019 - del. A.C. 108/2020 art. 48 - del. A.C. 101/2023 art. 47)"; in sostanza, i ricorrenti hanno dedotto che l'Amministrazione si è limitata a richiamare non precisate esigenze di sicurezza sulla concentrazione dei posteggi (in assenza peraltro di nuovi pareri sul punto da parte dei competenti enti e organi), come già nei provvedimenti annullati, senza tuttavia tenere conto delle delocalizzazioni medio tempore intervenute a liberare la zona. Né Roma Capitale avrebbe motivato la sede di destinazione, non appetibile dal punto di vista commerciale, che per altri operatori è stata cambiata.

4. Roma Capitale si è costituita in resistenza, deducendo di aver legittimamente agito per aver specificato la postazione da occupare all'interno del mercato Castro Pretorio, in linea con quanto deciso con la sentenza breve n. 22946/2024.

5. Con ordinanza 5151 dell'11 marzo 2025 il Tribunale ha disposto un'istruttoria a carico della P.A., affinché rendesse chiarimenti al Collegio sullo stato dei luoghi e sulla eventuale perdurante esigenza di delocalizzazione della postazione di interesse di parte ricorrente (anche alla luce delle censure svolte e delle rappresentazioni fotografiche versate, "stante la natura anche temporanea delle esigenze che, in origine, hanno motivato la determinazione amministrativa oggi espressa nel provvedimento da ultimo impugnato, e tenuto conto del fatto notorio per cui nella zona di cui si discute i lavori di cantierizzazione sono stati conclusi").

6. L'incombente non è stato adempiuto.

7. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2025, i ricorrenti - ribadendo, in sostanza, i motivi di censura già illustrati - hanno poi gravato la nuova determinazione dell'11 marzo 2025 con cui, in attuazione del provvedimento del Municipio impugnato con il ricorso principale, il competente dipartimento ha ricollocato il posteggio di cui si discute nell'area già individuata.

8. Con ordinanza n. 2252 del 18 aprile 2025, rimasta inappellata, è stata accolta l'istanza cautelare annessa al ricorso accessorio.

9. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Il gravame è fondato e va accolto.

10.1. Invero, come correttamente denunciato, i provvedimenti impugnati difettano totalmente di motivazione con riguardo alle ragioni della disposta delocalizzazione della postazione di interesse dei ricorrenti, né tali ragioni sono state chiarite in giudizio.

Il che conduce a ritenere, come lamentato, che effettivamente non vi fossero ragioni effettive e concrete a sostegno della disposta delocalizzazione, pure tenuto conto del dato, incontestato e giustamente evidenziato, che, terminate le esigenze temporanee dei lavori giubilari nella zona, sono invece state mantenute varie postazioni del tutto limitrofe a quella di cui si discute.

Sul punto è fortemente significativa la nota del Municipio I datata 19 marzo 2025, rivolta alle associazioni rappresentative dei commercianti, con cui l'Amministrazione - nel dare atto della disciplina prescelta per le varie postazioni (molte delle quali sulla Via Gioberti, contigua alla Via Amendola) - si è limitata a comunicare che "Non possono, ad oggi, essere messe a bando, in quanto incompatibili, le seguenti postazioni: ... Rotazione Via Amendola 103", senza null'altro specificare in merito alla ritenuta incompatibilità.

La motivazione della determinazione amministrativa di delocalizzazione del posteggio n. 1 resta pertanto del tutto oscura, in violazione delle più basilari regole dell'azione amministrativa.

Si rammenta, infatti, che "La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese" (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 1° ottobre 2020, n. 879) costituendo, la motivazione del provvedimento, "il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile" (tra le molteplici, C.d.S., Sez. VI, 20 dicembre 2021, n. 8449).

In altre parole, la motivazione deve - per legge - estrinsecarsi nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne giustificano il contenuto, perché altrimenti né il destinatario, né tantomeno il Giudice in sede contenziosa, possono verificare il rispetto dei limiti della discrezionalità amministrativa e conoscere le ragioni di pubblico interesse che hanno imposto la restrizione delle sfere giuridiche dei privati interessati ovvero ne hanno impedito l'ampliamento.

Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell'impianto varia in ragione del variare degli effetti dell'atto, dei suoi destinatari, dell'incidenza dell'interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia, è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche e non significative (quali, indubbiamente, sono quelle utilizzate dall'Amministrazione nella fattispecie, posto che la tematica della sicurezza, richiamata nei primi atti, risulta in contraddizione con la conferma di svariate postazioni in loco).

11. In conclusione, per quanto detto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati.

12. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del 25 gennaio 2025 e dell'11 marzo 2025, indicati in epigrafe, con essi impugnati.

Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000 (tremila,00) oltre oneri come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.