Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 18 marzo 2026, n. 2314

Presidente: Franconiero - Estensore: Santini

FATTO E DIRITTO

In data 28 aprile 2008 veniva ordinata la demolizione di un manufatto parzialmente abusivo, di proprietà dell'odierna appellata, in quanto erano stati costruiti 30 mq in più rispetto al progetto a suo tempo approvato con regolare permesso di costruire.

L'ordine di demolizione veniva impugnato dinanzi al T.A.R. Latina con n.r.g. 691 del 2008.

Nel frattempo veniva comunque formulata istanza di sanatoria ex art. 36 del testo unico edilizia. L'istanza di sanatoria veniva archiviata con esito negativo.

In data 11 luglio 2013 veniva adottato provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale. Tale provvedimento veniva impugnato sempre dinanzi al T.A.R. Latina con n.r.g. 669 del 2013.

Successivamente, il giudizio n.r.g. 691 del 2008 si chiudeva con sentenza n. 92 del 2015 con cui veniva dichiarata l'inammissibilità del gravame per assenza di lesività dell'ordine di demolizione del 28 aprile 2008. Ciò in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto prima esprimersi sulla successiva istanza di sanatoria e poi, dopo eventuale rigetto della stessa istanza di sanatoria, spiccare un nuovo ordine di demolizione. La sentenza non veniva impugnata e dunque passava in giudicato anche in ordine all'ordine procedurale che la P.A. avrebbe dovuto al riguardo osservare.

Dal canto suo, il giudizio n.r.g. 669 del 2013 veniva accolto con la sentenza n. 487 del 2023 in quanto l'amministrazione, come affermato nella citata sentenza n. 92 del 2015, avrebbe dovuto "riadottare... un'ulteriore ordinanza di demolizione, dopo la necessaria (a sua volta) pronuncia sulla "sanatoria".

La suddetta sentenza n. 487 del 2023 veniva impugnata dal Comune di Alatri per i seguenti motivi: a) erroneità nella parte in cui il ricorso di primo grado non sarebbe stato dichiarato improcedibile (a seguito di archiviazione dell'istanza di sanatoria); b) erroneità nella parte in cui si impone alla P.A. la adozione di un nuovo provvedimento di demolizione; c) venivano poi riproposte le difese e le eccezioni già formulate in primo grado avverso altri motivi di ricorso poi assorbiti.

Si costituiva in giudizio la originaria ricorrente che, nel chiedere il rigetto del gravame, formulava in ogni caso eccezione di interruzione del giudizio in quanto l'originario difensore dell'amministrazione comunale si era nel frattempo cancellato volontariamente dall'albo degli avvocati.

All'udienza di smaltimento dell'11 marzo 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso osserva il collegio che:

1. Quanto all'eccezione di interruzione del giudizio processuale (poiché l'avvocato del Comune di Alatri si è nel frattempo volontariamente cancellato dall'albo degli avvocati in quanto nominato membro del C.G.A.R.S.), la difesa di parte appellata richiama un orientamento secondo cui la cancellazione volontaria dall'albo avvocati sarebbe equiparabile alla morte o interdizione dell'avvocato (di qui la necessaria interruzione del processo ex art. 301 c.p.c.) ma, secondo un altro orientamento della Corte di cassazione cui il collegio ritiene di aderire (sentenza n. 12261 del 27 maggio 2009) tale cancellazione volontaria, poiché non espressamente contemplata tra le cause di interruzione del processo ex art. 301 c.p.c., andrebbe piuttosto equiparata alla revoca/rinuncia e subentro di un altro legale (subentro qui peraltro tempestivamente avvenuto). La Suprema Corte, in particolare, si è così espressa al riguardo: "la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia ad essa)". Ed ancora: "Infatti, la cancellazione volontaria dall'albo del difensore non può assolutamente essere equiparata alla morte o radiazione o sospensione del medesimo, essendo all'evidenza quest'ultimi eventi, a differenza del primo, indipendenti dalla volontà dell'interessato". Alla luce delle suddette considerazioni, l'eccezione di interruzione deve quindi essere superata.

2. Quanto invece al merito dell'appello (primo e secondo motivo da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione logica) occorre evidenziare che:

2.1. È vero che la giurisprudenza si è ormai consolidata su un orientamento per cui "la presentazione di un'istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma determina una mera sospensione della sua efficacia con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia" (cfr. C.G.A.R.S. n. 581 del 14 luglio 2025 e C.d.S. n. 9148 del 23 ottobre 2023);

2.2. È anche vero, tuttavia, che la sentenza del T.A.R. Latina n. 92 del 2015, pur non aderendo a tale orientamento, è comunque passata in giudicato sul punto specifico dettando la regula iuris del caso concreto ossia che, dopo il rigetto dell'istanza di sanatoria, l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione;

2.3. Poiché tale nuovo ordine di demolizione non è stato pacificamente spiccato (l'amministrazione ha infatti adottato direttamente un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale) va da sé che il provvedimento di acquisizione qui gravato si è posto in frontale contrasto con il giudicato di cui alla sentenza n. 92 del 2015 del T.A.R. Latina;

2.4. Di qui l'inevitabile rigetto dei due motivi di appello.

3. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato.

4. Le spese di lite possono comunque essere compensate attesa la assoluta peculiarità della esaminata questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. n. 487/2023.