Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 23 marzo 2026, n. 2417
Presidente: Franconiero - Estensore: Tulumello
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 8524/2024 il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento della determina dirigenziale del Comune di Genzano di Roma del 9 agosto 2011, recante parere negativo relativo alla pratica di sanatoria edilizia ex l. n. 724/1994, e degli atti connessi.
L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Il Comune di Genzano non si è costituito in giudizio; si è invece costituito, senza svolgere difese scritte, il Ministero per i beni e le attività culturali.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all'udienza straordinaria dell'11 febbraio 2026.
2. Come ricorda la sentenza gravata, l'intervento oggetto di domanda di sanatoria "riguardava il fabbricato per civile abitazione descritto in atti e consisteva in un ampliamento e in un cambio di destinazione d'uso da magazzino agricolo a residenziale".
L'appellante censura la sentenza gravata anzitutto nella parte in cui ha respinto il motivo relativo alla pretesa carenza di istruttoria, per non avere il provvedimento comunale, uniformatosi al parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo paesaggistico, considerato che le opere abusivamente realizzate ricadono in area "già largamente compromessa".
Contesta in particolare l'appellante l'assunto della sentenza del T.A.R. secondo la quale tale prospettazione sarebbe indimostrata, laddove a sostegno del ricorso di primo grado era stata allegata in proposito un'aerofotogrammetria.
L'appellante ha quindi riproposto le censure non esaminate in primo grado.
3. Il mezzo è fondato, nei sensi di seguito indicati.
La sentenza gravata, preso atto della valutazione negativa dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ritenuta "apparentemente logica ed immune da apparenti travisamenti di fatti", con formula sintetica ha reputato "insussistenti tutti i vizi denunciati in ricorso, posto che la condotta comunale si atteggiava quale condotta del tutto necessitata ed imposta dal parere negativo espresso dall'ente ministeriale".
Non era però propriamente questa la materia del contendere.
Il T.A.R. non ha infatti considerato l'effettivo contenuto delle censure del ricorrente, che lamentavano come il parere negativo fosse stato reso unicamente sulla base di un'istruttoria "cartacea", che non ha tenuto conto del fatto che "la zona in oggetto sia, purtroppo, degradata e deturpata" (pag. 5 del ricorso di primo grado), a fronte di un mutamento di destinazione d'uso che non altera la forma dell'immobile, laddove il vincolo in questione ha riguardo a profili estetico-culturali e non funzionali.
In altre parole, il ricorrente ha dedotto - fondatamente o meno - l'insussistenza della situazione di fatto in relazione alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
In disparte, ovviamente, la fondatezza di tale pretesa, la sentenza gravata è affetta dal vizio dedotto con il primo motivo di gravame, proprio perché resa all'esito di una motivazione apparente (in relazione al contenuto delle censure articolate con il ricorso di primo grado), in quanto riferita ad una questione giuridica astratta e non alla specifica censura articolata dal ricorrente, che aveva invece riguardo all'esercizio del potere riferito alla situazione di fatto (e, conseguentemente, di diritto) dell'immobile in questione, e alla mancata considerazione da parte dell'amministrazione in sede istruttoria di tali peculiarità della fattispecie.
4. Dalla richiamata motivazione risulta che il T.A.R. ha vagliato la legittimità del provvedimento in una prospettiva meramente oggettiva, sulla base dei princìpi di elaborazione giurisprudenziale regolanti l'istituto di cui si tratta, e in relazione ai profili estrinseci della motivazione di tale provvedimento; il (necessario) termine di relazione costituito dai profili di censura rivolti con il ricorso giurisdizionale a detti contenuti, che costituisce il nucleo insopprimibile del diritto di difesa (fondati o meno che siano tali profili), risulta assente nel percorso logico-motivazionale che ha condotto al rigetto.
La censurata motivazione, pertanto, non consente di accertare se e in che misura i vizi dedotti abbiano costituito oggetto di una reale verifica critica da parte del primo giudice.
5. La motivazione in questione risulta peraltro radicalmente viziata secondo la qualificazione - da intendersi in modo tassativo - di cui alle sentenze dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 10 e n. 11 del 2018, dal momento che «non può riscontrarsi la presenza di requisiti minimi e nemmeno la struttura decisionale essenziale per consentire l'intervento "ortopedico" del giudice di appello» (C.d.S., Sez. III, sentt. n. 9824/2023 e n. 4069/2024).
Il ricorso in appello va dunque accolto in relazione al profilo di censura, dirimente ed assorbente, fin qui esaminato (che preclude l'esame degli ulteriori vizi dedotti).
L'effetto della decisione di accoglimento del gravame non può però essere quello, auspicato dall'appellante, dell'accoglimento del ricorso di primo grado, ma - per le ragioni fin qui indicate, conseguenti al regime della pronuncia come individuato dall'Adunanza plenaria in sede di esegesi della relativa disciplina del codice del processo amministrativo - quello dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
Le parti devono pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 3, c.p.a., riassumere il processo avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
La natura della pronuncia, che comporta un nuovo giudizio di primo grado e che comunque lascia impregiudicata la fondatezza o meno delle ragioni delle parti, costituisce motivo per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. II, sent. n. 8524/2023.