Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione II
Sentenza 30 marzo 2026, n. 309
Presidente: Pisano - Estensore: Imbesi
FATTO E DIRITTO
1. Le ricorrenti con il presente ricorso in riassunzione chiedono che, previa declaratoria dell'illegittima occupazione dei fondi di loro proprietà da parte del Comune di Santi Cosma e Damiano, venga ordinato al Comune di determinarsi sulle numerose diffide formulate dalle ricorrenti affinché l'amministrazione concluda il procedimento relativo all'illegittima occupazione dei terreni di loro proprietà o mediante provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio pubblico con conseguente pagamento dell'indennizzo e risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, oppure in alternativa, mediante la restituzione del fondo alle ricorrenti previa remissione in pristino e risarcimento del danno per l'illegittima occupazione.
Chiedono che altresì che venga assegnato termine al Comune per pronunciarsi disponendo, per il caso di inadempimento dell'amministrazione, la nomina di commissario ad acta che provveda nel successivo termine assegnatogli.
2. Le ricorrenti sono proprietarie dei terreni siti nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) località Cisterna, descritti in catasto al fg. 55 tutti derivanti dalla p.lla 25 successivamente frazionata. In ricorso le ricorrenti espongono che:
- con deliberazione del 27 gennaio 1997 il Comune di Santi Cosma e Damino avrebbe approvato il progetto esecutivo di lavori per la sistemazione di parcheggio, spazi di sosta ed area attrezzata a verde pubblico lungo la Via Francesco Baracca e Via Filari di Cristo, assumendo la relativa spesa;
- con successiva deliberazione n. 209 del 10 luglio 1997 sarebbe stata dichiarata la pubblica della predetta opera stabilendo che i lavori iniziassero entro il quinto mese della deliberazione e fossero completati entro cinque anni, dando mandato al Sindaco di acquisire le aree private necessarie alla realizzazione dell'opera mediante procedimento espropriativo, nonché di ottenerne l'immediata disponibilità mediante ricorso al procedimento di occupazione d'urgenza;
- con ordinanza n. 48, prot. 13940, del 6 novembre 1997 veniva disposta l'occupazione di urgenza del terreno necessario per la realizzazione dell'opera in questione, riportato in catasto al fg. 55, n. 25, indicando la superfice occupata in mq 4.900 ed indicando quale proprietario del terreno l'Ordine dei frati trinitari di Roma;
- con verbale del 28 novembre 1997 il Comune di Santi Cosma e Damiano si sarebbe immesso nel possesso del terreno, riconoscendo nello stesso verbale che i beni erano nella disponibilità e nella titolarità delle sig.re C. Guerrina Albina e Ca. Anna Maria (danti causa delle odierne istanti).
- che la signora C. Guerrina Albina con atto per notaio Schettino del 23 maggio 1997, rep. 44968, avrebbe venduto i propri fondi alle ricorrenti C. Flora e C. Maria cedendo anche i diritti derivanti dalla occupazione subita e che con altro atto per notaio Schettino del 9 maggio 1997, rep. 44675, racc. 13109, la sig.ra Ca. Anna Maria ed il di lei marito C. Pasquale avrebbero ceduto alle ricorrenti C. Maria e C. Flora la nuda proprietà della residua porzione dei terreni riservando per sé l'usufrutto, poi consolidatosi nella proprietà a seguito del decesso dei genitori.
- con successiva deliberazione n. 74 del 19 marzo 1998 il Comune di Santi Cosma e Damiano avrebbe approvato un nuovo progetto per la realizzazione di altri parcheggi lungo la via Francesco Baracca, deliberando altresì di voler espropriare ulteriori porzioni di proprietà delle ricorrenti;
- con decreto n. 10 del 3 aprile 1998, il Sindaco del Comune di Santi Cosma e Damiano avrebbe disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili in località campo Maggiore (Via Francesco Baracca e Via Filari di Cristo) ancora una volta indicando, nonostante il proprio precedente verbale del 28 novembre 1997, quale proprietario l'Ordine dei frati trinitari di Roma;
- dell'occupazione sarebbe stato dato avviso a tale ultimo Ordine dei frati, come verificato a seguito di accesso agli atti e con verbale del 23 marzo 1998 sarebbe stata occupata tale ulteriore area;
- con nota del 16 agosto 2000, ancora una volta indirizzata all'Ordine dei frati trinitari, il Comune di Santi Cosma e Damiano avrebbe comunicato di aver occupato la superfice di mq 8.449 totali in forza dei predetti atti ed avrebbe invitato l'Ordine a comparire presso l'ente per addivenire ad un accordo bonario per l'indennizzo, mentre nessuna comunicazione in relazione all'occupazione sarebbe stata data alle ricorrenti sigg.re C., sebbene dagli stessi verbali di occupazione risultasse che la proprietà dei fondi appartenesse alle stesse ricorrenti;
- ai predetti atti avrebbe fatto seguito un copioso scambio di corrispondenza con cui le ricorrenti avrebbero richiesto al Comune di procedere alla definitiva espropriazione delle aree ormai irreversibilmente destinate a parcheggio e area attrezzata nonché alla restituzione delle ulteriori aree occupate, senza che il Comune desse corso alla definizione;
- le odierne ricorrenti incardinavano giudizio iscritto al n. 5561/2019 innanzi alla Corte d'appello di Roma alla quale formulavano le seguenti conclusioni: "Voglia la Corte adita, ritenuto che parte delle particelle 2004, 2003, 2002, 2006, 2005, 2210, 2211 al foglio n. 55 oltre parte della particella 362 al foglio 52 di proprietà delle istanti in Santi Cosma e Damiano (LT) località Cisterna per la complessiva estensione di circa mq 8.500, sono state occupate dall'ente convenuto ed irreversibilmente trasformate in aree di parcheggio e verde attrezzato, determinato il valore venale delle stesse, condannare il Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) a corrispondere l'indennità di occupazione dovuta ai sensi dell'art. 50 L. 380/2001 ... con riserva di agire separatamente per le ulteriori indennità di espropriazione e detenzione sine titulo dovute oltre che per il risarcimento del danno conseguente la indisponibilità dei beni";
- il Comune di Santi Cosma e Damiano, costituitosi in quella sede in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la materia fosse di competenza del Giudice Amministrativo;
- con note di trattazione scritta dell'udienza del 30 aprile 24 le ricorrenti avrebbero aderito all'eccezione preliminare di controparte chiedendo alla Corte d'appello di fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per riassumere la causa innanzi alla competente autorità giudiziaria;
- con sentenza del 16 luglio 24 depositata il 10 settembre 2024 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, concedendo il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
3. Da qui il presente ricorso in riassunzione, notificato al Comune di Santi Cosma e Damiano il 29 novembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024.
4. L'amministrazione comunale si è costituita in resistenza al ricorso, chiedendone il rigetto.
5. In vista dell'udienza fissata per la trattazione del merito del ricorso, le difese di entrambe le parti hanno depositato istanza di discussione da remoto ai sensi dell'art. 7-bis d.l. 105/2021.
6. Previo avviso della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio ex art. 73, comma 3, relativa ad un profilo di inammissibilità del ricorso in riassunzione, perché contenente domande non presenti nell'atto di citazione davanti al giudice ordinario, la causa è stata introitata per la decisione all'udienza pubblica del 24 febbraio.
7. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di trattazione da remoto presentata da entrambe le parti, in quanto la predetta normativa è stata abrogata dopo l'emergenza covid.
8. Come dato atto a verbale ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il ricorso in riassunzione è inammissibile.
Mentre nell'atto di citazione innanzi alla Corte d'appello parte ricorrente ha proposto domanda limitatamente alla determinazione della indennità di espropriazione - ritenendo che il bene ormai fosse già stato di fatto acquisito dal Comune - riservandosi di proporre separata domanda di risarcimento del danno ad altri titoli, con il ricorso in riassunzione in epigrafe, parte ricorrente ha invece concluso: "Voglia questo Ecc.mo giudice, dichiarata l'illegittima occupazione dei fondi oggetto di causa da parte del Comune di Santi Cosma e Damiano, ordinare al Comune di pronunciarsi in ordine a se procedere all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, con condanna al pagamento dell'indennizzo e al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, oppure alla restituzione del fondo alle ricorrenti, con condanna alla remissione in pristino e al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione. Voglia altresì assegnare termine al Comune per pronunciarsi sull'istanza, disponendo, ai sensi dell'art. 117, c. 3 c.p.a., per il caso di inadempimento la nomina di commissario ad acta, il quale provvederà nel successivo termine assegnatogli. In via istruttoria voglia disporre CTU per la quantificazione del valore venale del bene e la determinazione delle indennità dovute".
La ricorrente ha, in estrema sintesi, introdotto in riassunzione nuove domande non ricomprese nel giudizio originario che devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. n. 5994/2025) ha infatti chiarito che in sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli. «Difatti, la norma processale di cui all'art. 11 c.p.a. definisce espressamente la riassunzione operata innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione come "prosecuzione" del giudizio, presupponendo, pertanto, l'identità di petitum sostanziale che, del resto, resta presupposto imprescindibile dello spostamento della controversia innanzi ad altro giudice. Con ciò non s'intende affermare che innanzi al giudice ad quem sia esclusa la proponibilità di nuove domande, ma solo che non è consentito modificare quella originaria che radica la giurisdizione se la parte intende giovarsi degli effetti positivi della comunicazione processuale assicurata dalla translatio iudicii (C.d.S., Sez. IV, 22 dicembre 2023, n. 11159; Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4126).
[...] Tanto premesso, ricorda il Collegio che si verifica mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Va tuttavia per completezza osservato che nel perdurare dell'occupazione illegittima dell'amministrazione, la richiesta di vedersi acquisito (o restituito) il bene può sempre essere riproposta (sul punto va anche richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato - n. 1181/2022, che ha chiarito che se l'amministrazione dispone del potere di acquisizione del bene attraverso la procedura espropriativa semplificata e in sanatoria, di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è naturale che, fino alla decisione circa l'esercizio o meno del potere in questione da parte dell'amministrazione, nessuna statuizione giudiziale può essere emanata neppure sui profili risarcitori derivanti dall'asserita occupazione illegittima del fondo).
La domanda di determinazione dell'indennità di esproprio così come quella risarcitoria per l'occupazione illegittima sono infatti, aspetti strettamente connessi all'esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis t.u., sicché, sino a quando l'amministrazione non si determina ad esercitare o meno questo potere, nessuna domanda in tal senso può essere proposta dal privato, dovendosi considerare come relativa ad un potere amministrativo non ancora esercitato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2025, n. 8240).
Qualora il proprietario del suolo, peraltro, lamentati la sussistenza di una occupazione sine titulo e chieda al giudice amministrativo l'emanazione dei rimedi di tutela previsti dall'ordinamento (e, dunque, dall'art. 42-bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si dovrà limitare a disporre che l'Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate dal giudice avente giurisdizione in base al titolo secondo il quale sono formulate le medesime pretese (C.d.S., Sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025; 23 dicembre 2021, n. 8559)».
9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, anche in considerazione della condotta dell'amministrazione. Infatti il Comune, seppure documentalmente risulta aver avuto notizia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.P.R. 327/2001 già dal 1997 della proprietà del bene in capo alla parte ricorrente, non ha concluso l'iter espropriativo (neppure nei confronti dei proprietari catastali) e, nonostante sin dal 2014 comunque anche la proprietà catastale sia stata allineata a quella risultante dagli atti di proprietà, ha continuato fino alla data odierna ad occupare illegittimamente il terreno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.