Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 31 marzo 2026, n. 2638

Presidente: Pescatore - Estensore: Cerroni

FATTO E DIRITTO

1. Il Gruppo SAM s.r.l. espone di esser stata affidataria del Servizio di pulizia e sanificazione ambientale presso i presidi, gli uffici e le strutture dell'ASL Napoli 2 Nord (già ASL Napoli 3), a far data dal 2010. L'affidamento de quo è stato svolto dall'appellante in regime di proroga - alle medesime condizioni economiche dell'affidamento originario - fino all'aggiudicazione della gara Consip s.p.a., in virtù di delibera n. 417 del 3 maggio 2016.

A partire dal secondo anno l'ASL ha riconosciuto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006, l'adeguamento all'indice Istat-FOI (l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) dei canoni mensili a titolo di revisione prezzi fino al periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017, mentre la società appellante sin dal giudizio di prime cure ha lamentato il mancato adeguamento, per l'anno 2019, secondo gli indici FOI del canone originario di euro 201.512,59 utilizzato dalla ASL come base immutabile per il calcolo della revisione prezzi. Segnatamente, l'ASL ha disposto, con la delibera impugnata in prime cure di liquidare la somma di euro 1.621,11 oltre I.V.A., unicamente a titolo di revisione prezzi secondo l'indice FOI previsto dall'ISTAT, per il periodo gennaio-dicembre 2019, non riconoscendo né liquidando l'adeguamento revisionale, anno per anno, anche dei canoni del medesimo periodo e ordinando alla società appellante l'emissione di nota di credito di importo equivalente a quanto fatturato in prima battuta dalla società.

2. La suddetta determina di parziale liquidazione è stata ritualmente gravata dinanzi al T.A.R. Napoli con la prospettazione di due censure.

2.1. Da un lato, la società ha denunciato i vizi di "violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 in relazione all'art. 7 d.lgs. 163/2006); eccesso di potere (sviamento - erroneità dei presupposti - carenza assoluta di istruttoria e di motivazione erroneità - ingiustizia manifesta - perplessità)" poiché l'ASL avrebbe omesso di procedere alla "indicizzazione e adeguamento dei canoni dal gennaio al dicembre 2019 (rivalutando e indicizzando il canone originario) e poi all'applicazione dell'indice FOI della variazione dei prezzi sul canone rivalutato al 31.12.2019, pari a euro 223.353,26". In sintesi, l'ASL avrebbe calcolato il compenso revisionale dei prezzi, pari a euro 1.621,11, sul canone base non adeguato all'indice ISTAT, benché tale errore sia stato più volte contestato dalla ricorrente; per una corretta applicazione del compenso revisionale ex art. 115 cit., l'ASL avrebbe dovuto procedere, dapprima, alla indicizzazione e adeguamento dei canoni dal gennaio al dicembre 2019 (rivalutando e indicizzando il canone originario) e poi all'applicazione dell'indice FOI della variazione dei prezzi sul canone rivalutato al 31 dicembre 2019, pari a euro 223.353,26.

2.2. Dall'altro, ha lamentato il vizio di "violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 in relazione all'art. 3 l. 241/90); eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione - carenza di istruttoria - erroneità dei presupposti - ingiustizia manifesta)" poiché la deliberazione gravata non conterrebbe alcuna indicazione sul criterio di liquidazione adottato.

3. Il T.A.R. per la Campania ha disatteso i motivi di censura svolti nel gravame respingendo lo schema revisionale prospettato dalla società ricorrente - consistente nella rivalutazione anno per anno del corrispettivo pattuito sul quale calcolare il compenso revisionale mediante l'applicazione dell'indice FOI - il quale avrebbe l'effetto di tenere la società indenne dalla svalutazione monetaria, garantendole il potere d'acquisto del corrispettivo qual era al momento della stipula del contratto: infatti, siffatto criterio equivarrebbe ad addossare sulla stazione appaltante sia le variazioni in aumento dei costi di produzione, mediante liquidazione del compenso revisionale risultante dall'applicazione dell'indice FOI sul corrispettivo, sia quelle sul potere di acquisto del corrispettivo medesimo, che verrebbe rivalutato anno per anno e poi considerato, appunto, come base di calcolo del compenso revisionale. Per converso, la ASL avrebbe adottato un ben diverso criterio che resiste alle censure avversarie e consiste nel conteggio del canone contrattualmente pattuito maggiorato delle singole revisioni prezzi mensili quali risultati dall'applicazione dell'indice FOI rilevato dal sito dell'ISTAT. Il primo giudice soggiunge, altresì, che l'importo cui fare riferimento per il computo revisionale è stato decurtato fino all'importo di euro 201.512,59 con decorrenza dal 1° febbraio 2016, in applicazione del d.l. n. 78/2015, convertito in l. n. 125/2015, indi l'accettazione della riduzione dell'importo per ragioni di contenimento della spesa pubblica equivarrebbe a rinegoziazione delle condizioni contrattuali, alle quali occorre fare riferimento per la revisione dei prezzi solo per gli anni successivi.

4. Con l'atto di appello, la società ha dedotto due censure a carico dell'impugnata sentenza:

4.1. "Error in judicando (violazione e distorta applicazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 in relazione all'art. 7 d.lgs. 163/2006). Motivazione erronea e sviata. Perplessità - erroneo presupposto di fatto e diritto".

L'appellante, nel ricostruire la duplice ratio legis che permea l'istituto della revisione prezzi (la conservazione dell'equilibrio contrattuale, da un lato, e la salvaguardia degli standard qualitativi dall'altro), rileva che la prospettazione ricorsuale riproposta in appello - nel senso che la revisione del canone anno per anno sul quale applicare l'indice FOI ai fini della revisione prezzi - è stata costantemente seguita dall'ente sanitario appellato per tutti gli anni precedenti al 2019, almeno fino al 2017, avendo sempre riconosciuto e incluso nella revisione prezzi anche l'adeguamento indicizzato dei canoni, come si evincerebbe dalla delibera n. 895 del 17 luglio 2018, inerente l'importo revisionale dei canoni da gennaio a dicembre 2017 di euro 211.988,89 disposto con pagamento tramite bonifico del 13 agosto 2020.

4.2. "Error in judicando (violazione e distorta applicazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 in relazione all'art. 3 l. 241/90). Motivazione erronea e sviata. Erronea presupposizione di fatto e diritto".

L'appellante insiste che il metodo di liquidazione del compenso revisionale adottato dalla stazione appaltante resterebbe oscuro dacché dal riferito frammento argomentativo non sarebbe evincibile il reale tasso applicato, né risulterebbe l'applicazione della rivalutazione monetaria ovvero il reale criterio e modalità di calcolo da cui scaturisce l'irrisorio importo quale preteso riconoscimento ella revisione prezzi.

5. Si è costituita nel giudizio di appello la ASL Napoli 2 Nord che ha propugnato la correttezza del metodo di revisione periodica - e non già progressiva - del prezzo contrattualmente pattuito.

6. Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 29 gennaio 2026 e conseguentemente spedita in decisione.

7. Ai fini del compiuto inquadramento della fattispecie controversa il Collegio deve porre l'accento su talune circostanze che emergono in modo incontrastato nella ricostruzione dei fatti: innanzitutto, oggetto del contendere è la lamentata illegittimità della deliberazione n. 1286 del 22 ottobre 2020 dell'Azienda sanitaria appellata nella parte in cui non ha riconosciuto l'adeguamento ISTAT e/o indicizzazione dei canoni mensili in modo progressivo dall'anno di avvio della commessa (2010) all'annualità 2019, per un totale di euro 262.088,02 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale presso i presidi, gli uffici e le strutture della ex ASL NA 3, deliberando unicamente il riconoscimento della liquidazione dell'adeguamento prezzi secondo l'indice FOI rispetto al canone base, per un totale di euro 1.621,11.

7.1. Sul piano diacronico, l'appalto di servizi fu affidato all'odierna società appellante con determinazione n. 450/B del 18 marzo 2010, per il periodo dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2013, e successivamente prorogato, rispettivamente, con deliberazioni n. 342 del 26 marzo 2013, n. 777 del 9 agosto 2013 e n. 281 del 29 aprile 2015 fino al 31 marzo 2016, al fine di consentire l'espletamento della nuova gara. Infine, con la deliberazione n. 417 del 3 maggio 2016 e successiva deliberazione n. 204 del 28 ottobre 2016 è stata ulteriormente disposta la prosecuzione dell'appalto fino alla nuova aggiudicazione.

7.2. Orbene, riveste cruciale rilevanza l'ulteriore circostanza fattuale che, prima in data 1° aprile 2015 e successivamente a decorrere dal 1° febbraio 2016, la ASL appellata, in applicazione del d.l. n. 95/2012 e del d.l. n. 78/2015, allo scopo di contenere la crescente spesa pubblica nel settore sanitario, rispettivamente con le deliberazioni n. 342/2015 e n. 217/2016, ha rinegoziato con la società appellante una riduzione del canone contrattualizzato prima del 2,25% e poi del 5%, pervenendo ad un canone pari ad euro 201.501,59 mensili oltre IVA.

7.3. A quanto consta al Collegio la disciplina contrattuale dell'appalto di servizi in esame - di cui è non stata versata in atti la lex specialis - non disponeva alcunché in materia di revisione del prezzo, senonché, in ottemperanza degli indirizzi forniti dall'A.N.A.C. relativamente all'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture di cui al sopravvenuto art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, l'ASL Napoli 2 Nord, a seguito di apposita attività istruttoria, ha dato corso al computo del compenso revisionale: non può non segnalarsi che, mentre per l'annualità 2017 l'ASL ha aderito al prospetto di computo recato dalla perizia giurata di parte della società appellante - la quale applicava un criterio progressivo di calcolo del compenso revisionale a partire dal corrispettivo pattuito originariamente e revisionato di anno in anno -, per l'anno 2018 e 2019 l'Azienda sanitaria si è discostata da tale criterio limitandosi all'applicazione periodica e non progressiva dell'indice ISTAT FOI, in dichiarato ossequio alla ratio decidendi enunciata da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1337 del 5 marzo 2018. Più nello specifico, l'Azienda sanitaria si è limitata all'applicazione dell'indice ISTAT FOI per l'anno di riferimento al compenso rimodulato a decorrere dal 1° febbraio 2016 all'esito degli interventi legislativi di revisione della spesa (d.l. 95/2012 e d.l. 78/2015) e non già al compenso già indicizzato all'anno precedente, che nella specie sarebbe quello applicabile al 31 dicembre 2018.

8. Tanto precisato in punto di fatto, mette conto di tratteggiare i punti salienti della più recente elaborazione giurisprudenziale sull'istituto della revisione prezzi, avendo specifico riguardo alla disciplina dettata dall'art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua e rubricato "adeguamenti dei prezzi", giusta il quale "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi".

8.1. In primo luogo, la ratio legis dell'istituto della revisione prezzi è quella di evitare, anche a tutela dell'interesse dell'impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati e imprevedibili nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l'equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto; tuttavia, nella disciplina di diritto positivo dell'istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all'appaltatore dell'alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi, tanto è vero che nella revisione stessa l'indice ISTAT segna la soglia massima, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche - che devono essere provate dall'impresa - che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 9 luglio 2025, n. 5995).

8.2. La giurisprudenza amministrativa pone in particolare l'accento sul fatto che la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea relativa ai contratti di durata, come confermato dalla disciplina di cui all'art. 1664 c.c. per i contratti regolati dal codice civile, ma esprime comunque un principio di ordine generale in materia negoziale, la quale impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto; la revisione dei prezzi si giustifica solo a fronte di uno squilibrio sopravvenuto del rapporto contrattuale, eccedente l'alea propria dei contratti di durata (C.d.S., Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 4226). Ne discende che l'indice ISTAT FOI (indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati) indica solo un "limite massimo", con la conseguenza che l'amministrazione può optare per una percentuale inferiore (C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2025, n. 4049).

9. Orbene, il Collegio deve rilevare in via dirimente che, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha sempre ritenuto di applicare l'indice ISTAT FOI nella sua misura integrale senza richiedere all'impresa alcuna integrazione istruttoria volta a comprovare la sussistenza dei presupposti per ottenere l'adeguamento revisionale nella misura indicata. Indi, tale profilo deve ritenersi pacifico e incontestato ai fini decisori.

Di contro, la vexata quaestio dell'odierna controversia ruota attorno alla tecnica di liquidazione dell'adeguamento revisionale secondo un criterio meramente periodico o progressivo: a scanso di ogni equivoco interpretativo, deve puntualizzarsi che il criterio periodico si risolve nell'applicazione al canone originariamente pattuito per lo svolgimento della commessa dell'indice FOI elaborato per l'anno di interesse senza tener conto dell'eventuale rivalutazione del canone originario negli anni intercorrenti tra l'avvio del servizio e l'anno di interesse; per converso, il criterio progressivo postula l'applicazione dell'indice FOI per l'anno di interesse al canone di servizio opportunamente rivalutato di anno in anno sino alle soglie dell'annualità di riferimento.

10. Ad avviso del Collegio, il dilemma operativo si appalesa malposto a mente del razionale logico-statistico e della metodologia di calcolo dell'indice ISTAT dei prezzi per le rivalutazioni monetarie ossia l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi: sul piano strettamente definitorio, tale indice si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo), rappresenta l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della l. n. 392 del 27 luglio 1978.

10.1. Come desumibile dalle informazioni liberamente accessibili sul sito istituzionale dell'ISTAT (cfr. "Indici dei prezzi al consumo. Aspetti generali e metodologia di rilevazione. Edizione 2022"), l'indice FOI, al pari degli altri indici di prezzi al consumo (NIC e IPCA), è calcolato secondo la formula dell'indice a catena del tipo Laspeyres per cui, a dicembre di ogni anno, sia il paniere di prodotti oggetto della rilevazione, sia i coefficienti di ponderazione (ossia i pesi) utilizzati per il calcolo degli indici sono aggiornati nell'ambito delle attività di ribasamento. Più in generale, con il termine ribasamento si fa riferimento all'insieme delle operazioni che, con cadenza annuale, sono effettuate non solo per la revisione del paniere dei beni e servizi e della struttura di ponderazione, ma anche per l'aggiornamento della copertura territoriale dell'indagine, per la revisione e aggiornamento dei piani comunali di rilevazione (in collaborazione con gli Uffici comunali di statistica che prendono parte alla rilevazione), così da tener conto delle novità intervenute nel paniere nazionale e dell'evoluzione della distribuzione commerciale sul territorio comunale, e per l'introduzione di innovazioni metodologiche.

La base con cui sono calcolati gli indici dei prezzi per il generico anno t fa riferimento al mese di dicembre dell'anno t-1 e operativamente tutti i lavori di ribasamento avvengono nel periodo che va dal mese di novembre dell'anno t-1 al mese di febbraio dell'anno t. La base di riferimento dell'indice dei prezzi a catena, corrisponde all'anno al quale vengono riportate (mediante l'operazione di concatenamento) le serie annuali degli indici a base mobile (i cosiddetti indici in base di calcolo). Tale operazione serve proprio a garantire la possibilità di misurare le variazioni dei prezzi su periodi che si estendono su due o più anni solari.

10.2. Orbene, se la costruzione dell'indice FOI avviene secondo la formula dell'indice a catena che rileva le variazioni tendenziali nella dinamica dei prezzi del paniere dall'anno t-1 all'anno t, appare metodologicamente fallace applicare l'indice FOI per l'anno 2019 al valore del corrispettivo del servizio originariamente pattuito nell'anno 2010 come se esso fosse rimasto invariato sino al 31 dicembre 2018: così, infatti, non è con tutta evidenza a mente del fatto che la stessa ASL, come si appura dalla integrazione alla relazione istruttoria prodotta nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto per l'anno 2018 un adeguamento revisionale pari a euro 4.231,77.

Del resto, lo stesso Istituto nazionale di statistica chiarisce nella sezione dedicata alle rivalutazioni monetarie che per tradurre somme di denaro di un determinato mese (anno) in valuta di un mese (anno) successivo possono essere alternativamente utilizzati la variazione percentuale dell'indice nel periodo preso in considerazione o il coefficiente di rivalutazione monetaria, che a sua volta è ottenuto dal rapporto degli indici (mensili o medi annui) messi a confronto, se questi sono espressi nella stessa base di riferimento: in entrambe le ipotesi non trova mai ingresso l'applicazione secca dell'indice FOI per l'anno t ad un valore monetario da riferirsi ad annualità anteriori all'anno t-1.

10.3. All'esito di questa digressione statistica, non può che concludersi che la metodologia di calcolo prospettata in punto di principio dall'Azienda sanitaria è fallace e incappa nei vizio dedotto dall'appellante nel senso che l'adeguamento revisionale, una volta stabilitosi di applicare nella sua interezza l'indice FOI (determinazione rimessa, come visto, alla discrezionalità dell'Amministrazione), deve avvenire tenendo conto del rapporto di concatenamento degli indici annuali di prezzi al consumo ossia cumulando il rivalutato dell'intero periodo di riferimento mediante i metodi di elaborazione additati dall'Istituto nazionale di statistica (variazione percentuale degli indici o coefficienti di rivalutazione monetaria).

A tal riguardo, merita svolgere un'ultima, ma cruciale precisazione riveniente dalla rideterminazione ope legis del corrispettivo contrattuale in ottemperanza alle previsioni vincolistiche di revisione della spesa: la decurtazione del canone all'importo di euro 201.501,59 mensili, oltre IVA, a decorrere dal 1° febbraio 2016 ha ineluttabilmente ingenerato una soluzione di continuità nella serie della rivalutazioni - pervero operata pacificamente dalla stessa ASL per le annualità precedenti sulla scorta delle perizie giurate prodotte dall'appellante - di talché la quantificazione dell'adeguamento revisionale per il 2019 deve essere ricalcolato correttamente sul corrispettivo già decurtato al 1° febbraio 2016 - dunque, la base di computo è incontrovertibilmente la somma di euro 201.501,59 oltre IVA - e rivalutato secondo l'indicizzazione FOI cumulata per l'intero periodo di riferimento a far data dal 1° febbraio 2017 (non trovando logicamente applicazione nel primo anno di rinegoziazione del canone) al 31 dicembre 2019.

11. Non contrastano con la chiave interpretativa testé enunciata le pronunce addotte a supporto della tesi difensiva della ASL: da un lato, la sentenza n. 1337 del 2018 di questa Sezione, a dispetto di quanto opinato dalla difesa aslina, nulla argomenta a favore del criterio periodico limitandosi ad escludere che, in sede di proroga contrattuale, l'appaltatore possa invocare a titolo di revisione prezzi l'applicazione della tariffa vigente al momento della proroga in virtù del rinnovo del CCNL - eventualità che darebbe inammissibilmente all'affidatario un vantaggio aggiuntivo, e cioè la remunerazione del servizio ad una cifra superiore a quella risultante dall'affidamento della gara; dall'altro lato, la pronuncia n. 1980 del 2019 fa riferimento ad una fattispecie ben diversa in cui era lo stesso regolamento contrattuale a disciplinare puntualmente l'operatività del meccanismo di revisione prezzi prevedendo che il prezzo dovesse essere oggetto di revisione, "a partire dalla seconda annualità di vigenza" e che tale revisione dovesse essere calcolata, sulla base dell'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, "con riferimento alla media degli scostamenti rilevati" (solo) "nei dodici mesi antecedenti" - fattispecie non mutuabile nel giudizio odierno in ragione dell'assenza di una previsione ad hoc della lex specialis.

12. In limine, preme soggiungere in ottica sistematica che l'esegesi quivi patrocinata non espone i bilanci pubblici al rischio di meccanismi automatici di lievitazione dei prezzi di particolare onerosità giacché restano fermi i capisaldi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, da un lato, sussiste un principio di autoresponsabilità dell'operatore economico che si rivolge alla Pubblica Amministrazione per ottenere la revisione prezzi, gravando sull'interessato ad ottenere il beneficio - revisione dei prezzi e corresponsione di un importo maggiore rispetto a quello a base di gara e oggetto del contratto stipulato inter partes - l'onere di fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti per ottenere quanto richiesto (C.d.S., Sez. V, 5 maggio 2025, n. 3753), dall'altro, l'indice FOI indica solo un "limite massimo", con la conseguenza che l'amministrazione può optare, previa adeguata istruttoria, per una percentuale inferiore (C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2025, n. 4049). Costituisce, infatti, una singolarità del caso di specie che la ASL abbia de plano accolto l'istanza revisionale senza particolari incombenti istruttori facendo luogo all'applicazione integrale dell'indice FOI per l'annualità di riferimento.

13. Tutto ciò considerato, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato. In ossequio agli effetti conformativi della presente pronuncia la ASL dovrà procedere alla rinnovazione dell'adeguamento revisionale per l'anno 2019 ai sensi e nei termini dianzi esposti.

14. La peculiarità interpretativa sottesa alla fattispecie controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. V, sent. n. 215/2024.