Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 3 aprile 2026, n. 481

Presidente: Pedron - Estensore: Cappelli

FATTO E DIRITTO

1. Con bando pubblicato in data 31 marzo 2025 il Comune di Bergamo ha indetto una procedura aperta, ex art. 71 del d.lgs. n. 36/23, per l'"l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie", in relazione al "project financing con oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione per un periodo di 20 anni del Centro Sportivo Italcementi", con un importo a base di gara pari a euro 730.000,00, oltre IVA e oneri, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata quale miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.

2. Con determinazione dirigenziale n. 1759 del 1° luglio 2025, pubblicata in data 2 luglio 2025, la gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da ETS Engineering and Technical Services s.p.a., in qualità di capogruppo mandataria, Studio28 Architettura e Tekn&Co s.r.l. in qualità di mandanti (di seguito, breviter, anche solo RTP ETS), con il punteggio complessivo di 100 punti.

3. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da Bolina Ingegneria s.r.l., mandataria, e ESA Engineering s.r.l., nella qualità di mandante (d'ora in poi anche solo RTI Bolina) - secondo classificato con il punteggio complessivo di 85,36 punti - impugna dinanzi a questo T.A.R. gli atti della esperita procedura, al fine di determinare l'esclusione dalla gara dell'aggiudicatario e far valere il proprio diritto all'assegnazione dell'appalto.

4. Le censure sono articolate in tre motivi di ricorso, traenti fondamento dalla particolare posizione del raggruppamento aggiudicatario e, segnatamente, delle due imprese mandanti dello stesso (Studio28 Architettura e Tekn&Co s.r.l.), che avevano svolto in precedenza l'attività di elaborazione del PFTE e del progetto esecutivo per conto delle imprese (Tipiesse s.p.a., A&T Europe s.p.a., Pederzani Impianti s.r.l., Partecipazioni e Gestioni s.r.l., di seguito anche solo RTI Tipiesse) incaricate dal Comune della progettazione e dell'esecuzione del project financing relativo alla riqualificazione del Centro Sportivo Italcementi.

Tale circostanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto inibire la partecipazione alla gara per la direzione lavori al RTP composto da ETS Engineering and Technical Services s.p.a., Studio28architettura e Tekn&Co, trattandosi di un raggruppamento comprendente i medesimi soggetti (Studio28 Architettura e Tekn&Co s.r.l.) che avevano curato il progetto dei lavori sui quali si sarebbe dovuta espletare l'attività di direzione lavori. L'esclusione sarebbe stata necessaria, a maggior ragione, perché i lavori dovevano essere realizzati dalle medesime imprese di costruzione che avevano conferito il suddetto incarico di progettazione.

Queste le censure dedotte:

i) violazione dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, che pone il divieto di affidare il compito di d.l. al "soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato" e/o ai soggetti a essi "collegati";

ii) violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, essendo rilevabile un palese "conflitto di interessi" delle mandanti del RTP ETS rispetto al RTI aggiudicatario del project financing ed esecutore dei lavori, tale da non garantire l'imparzialità della direzione lavori rispetto all'esecuzione dei lavori medesimi;

iii) violazione dei generali principi di concorrenza e di parità di trattamento, sotto forma di mancata considerazione dell'indebito vantaggio acquisito dal RTP ETS in ragione del pregresso incarico di progettazione conferito alle sue mandanti dall'aggiudicatario del project financing ed esecutore dei lavori.

5. La parte ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, il subentro nel medesimo o, in via subordinata, il risarcimento del danno.

6. Si sono costituiti in giudizio ETS Engineering and Technical Services s.p.a., in proprio e nella sua qualità di capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo costituendo con Studio28 Architettura e Tekn&Co s.r.l., nonché il Comune di Bergamo, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

7. All'udienza dell'8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo è dedotta la causa di incompatibilità di cui all'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, che vieta, tra l'altro, l'attribuzione dei compiti di direttore dei lavori al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a esso collegati.

Ad avviso della parte ricorrente, il RTP ETS si troverebbe in una condizione di collegamento.

Posto che nel partenariato-pubblico privato rientra anche il project financing, il quale comprende, oltre alla realizzazione dell'opera, anche altre attività (quali ad esempio la progettazione), vi è la necessità di tenere separate dall'esecutore dei lavori le figure di controllo e di garanzia sull'esecuzione dei lavori (quali il RUP, il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore). La parte ricorrente interpreta questa separazione in modo estremamente ampio, affermando che qualunque rapporto professionale intercorso tra le figure di controllo e di garanzia e il soggetto al quale sia stata affidata la realizzazione dei lavori e la successiva gestione ("l'aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato") comporterebbe una forma di collegamento rilevante, sanzionata dal legislatore con l'esclusione dalle procedure di gara.

La valutazione del Comune di Bergamo - secondo cui il divieto posto dall'art. 15, comma 8, del d.lgs. 36/2023 non sarebbe applicabile, in quanto l'incarico di progettazione non rientra nei casi di incompatibilità diretta, e neppure in quelli di incompatibilità indiretta, mancando il rapporto di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. (cfr. nota RUP prot. 0339182/2025 del 21 luglio 2025, doc. 24) - si baserebbe su un mero formalismo. Ad avviso della parte ricorrente, il dato rilevante ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 non sarebbe tanto la formale riconducibilità di un soggetto alla qualità di concorrente/contraente per il project financing, quanto la sostanziale esecuzione da parte dello stesso soggetto di una prestazione contrattuale compresa nel contratto di partenariato pubblico-privato.

Sarebbe, pertanto, irrilevante che i progettisti siano estranei al raggruppamento temporaneo per il project financing e non figurino tra i sottoscrittori del contratto di partenariato-pubblico privato. La qualità di componente del raggruppamento temporaneo e quella di progettista esterno incaricato dal medesimo raggruppamento costituirebbero solo modalità organizzative che non sposterebbero la natura e i rapporti tra i soggetti.

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. Oggetto del contendere è se un progettista incaricato dal concessionario del project financing - quale è il RTP ETS (o meglio le due mandanti all'interno dello stesso) rispetto al RTI Tipiesse s.p.a. - rientri o meno tra i soggetti a cui l'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 vieta l'attribuzione dei compiti di direttore dei lavori nell'attuazione del project financing.

8.3. La predetta norma sottrae al titolare del rapporto di partenariato pubblico-privato alcuni compiti, tra cui la direzione lavori, affinché i lavori stessi possano essere svolti nell'interesse esclusivo della stazione appaltante e non del partner privato.

Se i rischi che la norma intende evitare sono evidenti, l'interpretazione prospettata nel ricorso - che assimila al sottoscrittore del contratto di partenariato pubblico-privato qualunque collaboratore dello stesso, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale la collaborazione viene svolta - appare eccessivamente rigida, e in disaccordo sia con la lettera sia con le finalità della norma.

Al pari delle altre disposizioni che incidono sulla partecipazione dei soggetti alle gare e quindi sulla libertà di iniziativa economica, anche l'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 non può essere interpretato estensivamente o in via analogica per moltiplicare i divieti di partecipazione alle gare (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 3001/2024 e sent. n. 962/2024; T.A.R. Sardegna, sent. n. 115/2021).

Pertanto, non è possibile forzare in via interpretativa la norma, quando la stessa utilizza un riferimento formale al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato, senza menzionare i collaboratori. Al di fuori dei casi espressamente previsti, le incompatibilità non si estendono per semplice contatto professionale. Può darsi che questo indebolisca in qualche misura la difesa dell'interesse pubblico, ma è chiaro che il legislatore considera accettabile un simile rischio per non comprimere eccessivamente le opportunità lavorative degli operatori economici, e in definitiva per non restringere eccessivamente la platea dei concorrenti disponibili.

8.4. Rimane quindi solo il caso, espressamente previsto, dei soggetti collegati al titolare del rapporto di partenariato pubblico-privato.

Sebbene la norma non operi un esplicito rinvio alla nozione civilistica di collegamento societario di cui all'art. 2359 c.c., fattispecie dedicata proprio all'individuazione di potenziali conflitti di interesse, è a tale nozione che occorre arrivare in via interpretativa, tenendo conto delle finalità perseguite dall'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023.

Com'è noto, nel linguaggio giuridico è insito nella nozione di collegamento (tra atti) il riferimento ad entità che, seppur distinte sotto il profilo struttura mantenendo le stesse un'autonomia giuridica, risultano coordinate per il raggiungimento di un obiettivo economico unitario attraverso un legame funzionale e finalistico (si pensi ad esempio al fenomeno del c.d. collegamento negoziale).

Analogamente, con riferimento ai rapporti intersoggettivi, la nozione di collegamento societario postula la sussistenza di particolari vincoli e rapporti negoziali tra i soggetti collegati. Non tutti i vincoli e i rapporti sono rilevanti, ma solo quelli che conferiscono a una società un'influenza notevole su un'altra società. Non è necessario il controllo maggioritario del capitale sociale, essendo sufficiente la capacità della collegante di orientare in modo significativo l'attività della collegata, anche, ma non esclusivamente, attraverso una connessione organizzativa e gestionale.

Per stabilire l'esistenza di un collegamento possono essere utilizzati plurimi criteri, con onere della prova a carico di chi lamenta la causa di incompatibilità. Nel caso di specie, tuttavia, questa prova è mancata, né la stessa può desumersi sic et simpliciter dalla mera indicazione dell'unico pregresso rapporto professionale tra le mandanti del RTP ETS e il RTI esecutore dei lavori, ossia dell'incarico quale progettista esterno, non trattandosi di un parametro idoneo a definire univocamente un'influenza rilevante.

8.5. Occorre poi considerare che quando il legislatore intende attribuire rilievo ostativo alle singole prestazioni professionali, lo afferma espressamente. Così, ad esempio, ha fatto all'art. 5, comma 3, dell'allegato II.12 d.lgs. n. 36/2023, laddove, nel disciplinare i requisiti generali e di indipendenza delle SOA, ha previsto il divieto per le SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate "o di società in virtù di rapporti contrattuali".

8.6. Del resto, l'attività di progettazione non implica alcun collegamento con l'organizzazione del committente. Come chiarito dall'Adunanza plenaria, la posizione giuridica del progettista indicato dall'impresa risultata aggiudicataria è "quella di un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta. Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. Tale situazione non muta neppure nel caso di appalto c.d. integrato, caratterizzato dal fatto che l'oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un'altra per l'esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara; e in ogni caso la legge non configura un meccanismo diverso da quello previsto in generale". In altri termini, il progettista indicato non è un "offerente", rivelandosi piuttosto un "prestatore d'opera professionale (art. 2229 c.c.)" e "non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea" (così C.d.S., Ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13, e Sez. V, 30 settembre 2025, n. 7613).

8.7. La valutazione effettuata dal RUP, che ha escluso in capo al RTP ETS la sussistenza della incompatibilità prevista all'art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, è pertanto corretta.

9. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce che la partecipazione del RTP ETS alla gara sarebbe illegittima per violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione di un appalto ha direttamente o indirettamente un interesse che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. La presenza di un conflitto di interessi impone l'obbligo di astensione dalla gara.

La fattispecie è prevista quale causa di esclusione dall'art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, se non diversamente risolvibile.

Il RTP ETS, quindi, verserebbe in una situazione di conflitto di interessi rispetto all'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza oggetto di affidamento. Tale situazione avrebbe dovuto essere valutata dalla stazione appaltante (dalla Commissione o, in ultima istanza, dal RUP, a tale fine espressamente sollecitato dalle ricorrenti a mezzo dell'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione), portando all'esclusione dalla gara, ovvero alla sua preventiva mancata ammissione.

Il provvedimento adottato dal RUP a conclusione del procedimento di verifica circa l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, avviato su istanza di parte ricorrente, sarebbe viziato per difetto di istruttoria, non essendo supportato da un'autonoma valutazione, per difetto di motivazione, e per l'inidoneità delle misure adottate dal RTP ETS per garantire l'indipendenza del direttore dei lavori.

9.1. La censura è infondata.

9.2. L'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, nel disciplinare le cause di esclusione non automatiche, dispone che "la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: [...] b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile".

Come emerge con chiarezza dal tenore letterale della norma, e come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza con riferimento alla analoga disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/2016, l'esclusione dell'operatore economico può essere disposta soltanto nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi non sia diversamente risolvibile. L'esclusione rappresenta quindi l'extrema ratio, con la conseguenza che non può essere disposta in via automatica, ma deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr. A.N.A.C., parere funzione consultiva n. 52 del 25 ottobre 2023 e parere di precontenzioso n. 339 del 20 luglio 2023; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, sent. n. 1764/2024; 29 marzo 2024, n. 962; T.A.R. Valle d'Aosta, 20 dicembre 2021, n. 73).

9.3. L'art. 16 d.lgs. n. 36/2023 precisa, al comma 2, che la percepita minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto di interessi, attraverso elementi specifici e documentati.

9.4. Nel caso di specie, il RUP ha effettuato una valutazione dei rischi di conflitto derivanti dall'esecuzione delle opere oggetto di progettazione da parte del direttore dei lavori, e ha ritenuto che gli strumenti di prevenzione e di risoluzione adottati dal RTP ETS fossero idonei a garantire lo svolgimento indipendente dell'attività di direzione lavori.

In particolare, la valutazione circa il potenziale conflitto d'interessi è stata svolta in due fasi: ex ante prima dell'avvio della procedura, ed ex post in sede di esame dell'offerta. La possibilità di ammettere o meno il soggetto aggiudicatario è stata infatti valutata a priori rispetto all'apertura della procedura di valutazione delle offerte, come dimostrano, da un lato, la richiesta avanzata dal RTP ETS circa la possibilità di partecipare alla procedura, e dall'altro la risposta affermativa della stazione appaltante.

Successivamente, in sede di esame dell'offerta, la Commissione ha potuto valutare in concreto la compagine del raggruppamento (differente rispetto a quella che ha curato la progettazione) nonché i singoli profili professionali, e i ruoli svolti da ciascuno dei partecipanti.

Le principali prestazioni (nella misura del 60%) previste dal d.m. 17 giugno 2016 sono in capo a ETS (capogruppo), che non era stata incaricata in alcun modo della progettazione, effettuata invece da Studio28architettura e Tekn&Co. Per quanto riguarda queste ultime, a Tekn&Co (mandante) è affidata la sola parte strutturale, unitamente alle verifiche idrauliche (con una quota del 18%), mentre a Studio28 Architettura (mandante) sono affidate attività di consulenza sugli aspetti paesaggistici e la supervisione artistica per il rispetto di architettonico (con una quota del 22%). Il rischio di interferenze rispetto alla progettazione è quindi ampiamente diluito dalla ripartizione interna al raggruppamento dei compiti relativi alla direzione lavori e dal ruolo preponderante della mandataria.

9.5. Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata a invocare un'incompatibilità in astratto del direttore dei lavori legata al rapporto contrattuale tra le mandanti del RTP ETS e il RTI chiamato a realizzare l'opera. Tale incompatibilità deve però essere esclusa per quanto affermato con riferimento al primo motivo di ricorso. Ancora, la parte ricorrente lamenta un generico difetto di istruttoria, ma senza dedurre elementi che dimostrino la manifesta illogicità dell'articolata valutazione della stazione appaltante, e senza chiarire concretamente in cosa potrebbe sostanziarsi il rischio per l'interesse pubblico. In realtà, la tesi di parte ricorrente dà implicitamente per scontato quello che non è mai stato dimostrato, ossia che esista un collegamento, con annessa convergenza di interessi, tra il soggetto che si occupa della direzione lavori e il soggetto che esegue i lavori.

9.6. La valutazione effettuata dal RUP è dunque esente dai vizi dedotti, essendo stata preceduta da un'approfondita attività istruttoria, ed essendo correttamente basata sulle informazioni rese dal RTP ETS in sede di offerta, e sulle norme che regolano il conflitto di interessi e le incompatibilità del direttore dei lavori.

10. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce, in sintesi, la violazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento, evocando una situazione di indebito vantaggio competitivo.

Ad avviso della parte ricorrente, la partecipazione del RTP ETS alla gara sarebbe illegittima perché, grazie alla posizione rivestita nella fase della progettazione, le mandanti avrebbero acquisito informazioni e competenze in grado di alterare il meccanismo concorrenziale. Ciò sarebbe dimostrato dal maggior livello di conoscenza di specifici aspetti dell'opera, che poteva verosimilmente derivare solo dallo sviluppo del progetto preliminare ed esecutivo. Di qui l'opportunità per il raggruppamento di formulare un'offerta molto più competitiva.

In particolare, il vantaggio concorrenziale si concentrerebbe nel criterio B dell'offerta tecnica, regolato dall'art. 20 del disciplinare di gara, che richiede di sviluppare le "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico". Il criterio è articolato nei paragrafi B.1 "Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale" e B.2 "Adeguatezza organizzativa e della coerenza struttura con la tecnico concezione progettuale".

10.1. Il motivo è infondato.

10.2. Anche in questo caso la parte ricorrente si è limitata ad affermazioni astratte, sostanzialmente ipotetiche, non supportate da specifiche evidenze di un vantaggio che il RTP ETS avrebbe ricevuto rispetto agli altri concorrenti.

In realtà, dall'esame dell'allegato al doc. 17 (verbale della seduta riservata della Commissione) emerge che la differenza di punteggio tra la I e la II classificata, per il criterio B, è di 1,63 punti (RTP ETS 30 punti, RTI Bolina 28,37 punti), mentre la differenza finale del punteggio per l'offerta tecnica è di 14,64 punti (RTP ETS 70 punti, RTI Bolina 55,36 punti). Ne deriva che il RTP ETS avrebbe comunque conseguito un punteggio nettamente superiore per l'offerta tecnica anche a prescindere dal criterio B, e sarebbe risultato comunque aggiudicatario, considerata la medesimezza delle offerte economiche presentate dai due concorrenti.

Non sussiste quindi alcun indebito vantaggio che possa aver inciso sull'esito della gara.

10.3. Sempre con riferimento all'offerta tecnica, su cui si gioca la differenza di punteggio, ma sotto il profilo del criterio A ("Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi", relativa "ad un massimo di tre servizi direzione di progettazione e/o lavori relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento"), il differente punteggio (RTP ETS 40 punti, RTI Bolina 26,99 punti) attiene essenzialmente alla diversa affinità delle rispettive pregresse esperienze.

Nella specie, infatti, il RTP ETS ha descritto tre servizi, tutti relativi a impianti natatori e tutti attinenti a strutture già esistenti e oggetto di riqualificazione, ammodernamento, demolizione e ricostruzione, mentre il raggruppamento ricorrente ha descritto tre servizi, di cui uno solo relativo alla realizzazione, peraltro ex novo, di un impianto natatorio, uno relativo alla realizzazione della sola struttura metallica di copertura di un impianto natatorio, e uno relativo alla realizzazione dello stadio calcistico di Bergamo.

Pertanto, considerata la formulazione del criterio A dell'offerta tecnica fissato dagli atti di gara, è evidente che la conoscenza dettagliata del progetto non poteva incidere sulla predisposizione dell'offerta.

10.4. In definitiva, non si ravvisano elementi per affermare che le asimmetrie informative tra gli operatori economici abbiano falsato la concorrenza e attribuito un vantaggio competitivo al RTP ETS grazie al fatto di aver eseguito in precedenza il servizio di progettazione.

Tuttalpiù, l'avere redatto il progetto si tradurrà in un vantaggio di fatto nella fase esecutiva, quando l'attività professionale di direzione lavori dovrà essere svolta, ma questo nulla rileva ai fini dell'aggiudicazione della gara nel confronto tra le offerte tecniche.

11. Alla infondatezza dei motivi di impugnazione consegue il rigetto delle domande di declaratoria di inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento del danno.

12. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

13. In considerazione delle peculiarità della vicenda e della natura interpretativa delle questioni, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.