Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione V
Sentenza 8 aprile 2026, n. 1602
Presidente: Mielli - Estensore: Bini
FATTO E DIRITTO
I. La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A048 "scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado" per la Regione Lombardia, superando le prove, con il punteggio di 188 punti, così suddiviso: 70 punti per la prova scritta, 70 punti per la prova orale e 48 punti per titoli.
Con il presente ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato ha impugnato il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito - USR Lombardia del 17 settembre 2024 con cui è stata approvata la graduatoria nella parte in cui non risulta inserita tra i candidati vincitori, ancorché in possesso di un punteggio superiore a tutti i candidati dalla posizione n. 155 a 205, di cui ben 26 candidati inseriti dalla posizione n. 161 senza alcun titolo di riserva e/o preferenza.
Lamenta altresì il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla riserva ex art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023, per aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
Il ricorso contiene istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., finalizzata ad ottenere copia della documentazione richiesta con domanda del 24 settembre 2024.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, con mero atto di stile, depositando la relazione a firma del dirigente dell'USR, che riconosceva in capo alla ricorrente il presupposto per la riserva, precisando che "il sistema, tuttavia, non ha riconosciuto alla candidata M. la riserva del 30% per il servizio svolto. In proposito sono in corso interlocuzioni con il gestore della Piattaforma. Ci si riserva di fornire ulteriori delucidazioni all'esito del confronto".
Con ordinanza collegiale n. 1872 del 28 maggio 2025 è stata chiesta una relazione all'USR - Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco sui fatti di causa.
Con la medesima ordinanza veniva accolta la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., rilevando che "le richieste documentali della ricorrente non hanno natura né generica né massiva, avendo circoscritto la richiesta ai documenti e/o provvedimenti del procedimento relativo alla formazione della graduatoria limitatamente ai vincitori con punteggio uguale e/o minore a 188 punti, al fine di comprendere la ragione del loro inserimento, senza richiedere le prove di esame dei candidati, per cui non vi sono esigenze di privacy e quindi non si ravvisano controinteressati alla domanda di accesso".
Con ordinanza n. 2690 del 16 luglio 2025, non avendo l'USR adempiuto, è stato reiterato l'ordine di deposito di documentati chiarimenti sui fatti di causa e contestualmente autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
Con motivi aggiunti depositati in data 30 settembre 2025 è stato impugnato il decreto del Direttore generale dell'USR Lombardia, di aggiornamento e integrazione della graduatoria del concorso in esame.
In ottemperanza all'ordinanza n. 2690/2025, l'USR ha inserito con riserva la ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso A048 (attuale AS48), nella posizione corrispondete al punteggio pari a 188.
All'udienza pubblica del 3 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II. Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.
2.1. Preliminarmente il Collegio dà atto che parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso per pubblici proclami, nei confronti dei professori inseriti nella graduatoria impugnata.
Viene altresì dato atto che i documenti richiesti con la domanda del 24 settembre 2024 sono stati depositati in giudizio.
2.2. Deve essere precisato che l'inserimento nella graduatoria con riserva non vale ad assorbire l'esito del ricorso, trattandosi di un provvedimento a carattere provvisorio e sottoposto alla condizione risolutiva dell'accoglimento del ricorso da parte della sentenza definitiva di merito.
Solo a seguito di una sentenza di accoglimento del gravame nel merito, la ricorrente potrà ottenere l'inserimento definitivo nella graduatoria.
2.3. Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, stante la fondatezza delle censure in cui si deduce l'illegittimità del mancato inserimento nella graduatoria della ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio ottenuto.
L'Amministrazione nella relazione dichiara altresì che il servizio svolto "dà effettivamente diritto alla riserva dei posti, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del Decreto n. 205 del 2023", riconoscendo quindi il diritto alla riserva ex art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023.
Né può costituire una giustificazione della mancata considerazione del requisito posseduto dalla ricorrente il fatto che il sistema non abbia rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda: l'utilizzo delle procedure automatizzate da parte dell'Amministrazione non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, n. 1895/2026).
In tal senso, il Consiglio di Stato ha affermato che l'utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l'Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l'adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione (C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; 8 aprile 2019, n. 2270).
Ne consegue che, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, vanno annullati, nei limiti dell'interesse azionato, gli atti impugnati, con conseguente obbligo per l'Amministrazione «di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione» (così, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 luglio 2023, n. 1739; 6 aprile 2022, n. 779; nonché: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 marzo 2021, n. 2867; C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3346; Sez. III, 8 giugno 2016, n. 2448; 16 giugno 2015, n. 3018; 22 dicembre 2014, n. 6130).
III. Pertanto il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, nei termini di cui in motivazione.
Per l'effetto conformativo della sentenza l'Amministrazione deve correggere le graduatorie impugnate, inserendo la ricorrente nella corretta posizione corrispondente al punteggio conseguito e riconoscere la riserva.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e ordina all'Amministrazione di inserire la ricorrente in via definitiva nelle graduatorie per la classe di concorso A048 "scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", riconoscendo altresì la riserva ex art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e rifusione dei contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.