Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 3 aprile 2026, n. 2733
Presidente: Simeoli - Estensore: Cordì
FATTO E DIRITTO
1. Blupark ha appellato la sentenza n. 22136/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio - sede di Roma (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto avverso la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva accertato la violazione della disposizione di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 206/2005, irrogando alla parte una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000,00.
2. In punto di fatto l'appellante - esercente un impianto di distribuzione al dettaglio di carburanti - ha esposto che: i) con nota del 31 luglio 2023 l'Autorità aveva avviato il procedimento per verificare la possibile violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 206/2005, in relazione alla condotta consistente nell'addebito di un supplemento pari a euro 0.02/lt per acquisti di carburante effettuati dai consumatori tramite utilizzo di una carta di credito, presso la stazione di servizio ove il professionista svolge la sua attività, ritenuto un aggravio economico (c.d. credit card surcharge) direttamente correlato all'utilizzo dello strumento di pagamento prescelto; ii) dopo aver avuto accesso agli atti, la società aveva inviato una memoria difensiva evidenziando che il supplemento costituiva, in realtà, uno sconto non applicato nell'ipotesi di pagamento con carte di credito fuori dal circuito nazionale Pagobancomat; iii) la società aveva inviato, altresì, una serie di documenti relativi ad informazioni richieste dall'Autorità e un prospetto relativo all'ulteriore richiesta di indicare "l'importo complessivamente incassato, dal 2018 al mese di settembre 2023, distintamente per ogni anno di riferimento, in relazione all'applicazione della variazione del prezzo base pari a 0,02 euro/litro (c.d. credit card surcharge) in caso di utilizzo di una carta di credito"; iv) prima della scadenza del termine di chiusura del procedimento, la società aveva inviato una nota con cui aveva sottolineato che la possibilità di differenziare il prezzo di vendita a seconda delle modalità di erogazione fosse consentita dal d.m. 17 gennaio 2013; v) l'Autorità aveva adottato il provvedimento conclusivo con il quale aveva accertato la violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 206/2006, irrogando la sanzione pari a euro 50.000,00.
3. Blupark ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Lazio, deducendone l'illegittimità per due motivi.
3.1. Con il primo motivo Blupark ha rappresentato: i) la liceità della condotta contestata, evidenziando di non aver applicato alcun sovrapprezzo di 0,020 euro/l in caso di pagamento con carte di credito, essendosi limitata a non applicare un particolare sconto riservato a chi pagava in contanti ovvero per mezzo delle carte operanti sul circuito Bancomat; ii) la conformità della propria condotta alle previsioni del d.m. 17 gennaio 2013.
3.2. Con il secondo motivo la parte ha lamentato l'eccessività e la sproporzione della sanzione irrogata.
4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando, in relazione al primo motivo, che: i) l'Autorità aveva ricostruito puntualmente la vicenda fattuale sulla base di accertamenti della Guardia di finanza, che aveva riscontrato l'applicazione di un sovrapprezzo in caso di pagamento mediante carte di credito; ii) la qualificazione risultava corretta, trattandosi di un incremento derivante dallo strumento di pagamento impiegato; iii) il divieto di c.d. credit card surcharge, ossia l'applicazione di un costo collegato all'impiego di un determinato strumento di pagamento scelto dal consumatore, aveva portata generale, risultando applicabile a qualsiasi mezzo, dal denaro contante alle carte di pagamento di debito o di credito; iv) l'illecito era integrato dall'immediata previsione della commissione che aumentava l'onere effettivamente sostenuto dal consumatore e non limitava o riduceva la portata dell'offesa la circostanza che il cliente potesse decidere in maniera volontaria di tenere una certa condotta che gli evitasse il sovrapprezzo; v) non potevano condividersi le deduzioni in ordine alla non applicazione di uno sconto alla luce della distinzione tra surcharge e sconto; vi) le prescrizione del d.m. 17 gennaio 2013 erano subordinate a quelle contenute nel codice del consumo e, in ogni caso, l'art. 2, comma 7, del d.m. 17 gennaio 2013 non legittimava la pubblicizzazione di un prezzo cui poi applicare un sovrapprezzo in forza del mezzo di pagamento prescelto dal consumatore; vii) non erano conferenti i riferimenti al sistema PagoPA o all'ordinamento giuridico spagnolo.
4.1. In relazione al secondo motivo il T.A.R. ha ritenuto corretto l'operato dell'Autorità e adeguata la sanzione irrogata. Secondo il Giudice di primo grado non avevano rilievo altri procedimenti né l'esito del procedimento di moral suasion che aveva interessato in precedenza la società.
5. Blupark ha appellato la sentenza, articolando due motivi di ricorso, di seguito esaminati. Si costituisce in giudizio l'Autorità chiedendo di respingere il ricorso in appello.
6. Con ordinanza n. 1089/2025 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare articolata in via incidentale da Blupark.
7. In vista dell'udienza pubblica del 31 marzo 2026 le parti hanno depositato memorie conclusionali. Blupark ha depositato, altresì, memoria di replica. All'udienza del 31 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo la società ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado osservando che: i) la variazione del prezzo era conseguenza della mancata applicazione dello sconto in caso di pagamento con mezzi diversi dalla carta di credito; ii) il "totem" stradale indicava il prezzo più basso e, nel caso di pagamento con carta di credito, l'esercente riscuoteva il prezzo di listino senza sconti; iii) il d.m. del 17 gennaio 2013 non vietava l'applicazione di sconti o promozioni; iv) l'informazione fornita era, comunque, completa e consentiva al consumatore di scegliere se usufruire del servizio con prezzo scontato o meno; v) nel caso di specie non si trattava di un metodo di pagamento previsto di default dal sistema, con conseguente non pertinenza della giurisprudenza indicata dal Giudice di primo grado; vi) la possibilità di applicare uno sconto era sancita anche dalla giurisprudenza della Sezione, facendo riferimento alla sussistenza di una ragione economica della riduzione del prezzo, ritenuta sussistente anche nel caso di specie; vii) il servizio consentiva, comunque, un risparmio rispetto ai prezzi medi e, quindi, non violava gli interessi dei consumatori; viii) la condotta risultava conforme al d.m. del 2013 e le differenze discendevano dal diverso servizio offerto; ix) risultavano pertinenti i riferimenti a PagoPA e all'esperienza spagnola, ritenuti, invece, non rilevanti dal Giudice di primo grado.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. La disposizione racchiusa all'interno dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 206/2005 prevede: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista". L'articolo 2, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 218/2017 [che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno] ha riformulato l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, richiamato nell'art. 62, ponendo un divieto assoluto di payment card surcharge. Infatti, la disposizione prevede che il beneficiario non possa "applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento", eliminando il secondo capoverso della previgente disposizione che consentiva all'Autorità competente di "stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili". Il d.lgs. n. 218/2017 ha abrogato, inoltre, la disposizione contenuta all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010 che consentiva ai beneficiari di applicare uno sconto rispetto allo strumento di pagamento prescelto dall'utente.
8.3. Le disposizioni vigenti pongono, quindi, un divieto assoluto di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di tali strumenti. Le regole indicate non prevedono, neppure, la possibilità di applicare sconti in ragione del mezzo di pagamento prescelto, al pari di quanto previsto, invece, in passato, come si esporrà nel dettaglio infra.
8.4. Terminata la descrizione del quadro normativo di riferimento si osserva come le deduzioni della parte appellante non possano essere condivise. La condotta in esame ha determinato, infatti, una differenziazione del prezzo esclusivamente ancorata al solo strumento di pagamento prescelto dal consumatore. Affermare, al fine di legittimare tale condotta, che si trattasse di sconti non applicati costituisce, invero, un mero artificio verbale che non muta la sostanza giuridico-economica dell'operato della società, consistente, come spiegato, nel differenziare il prezzo a seconda del mezzo di pagamento. Inoltre, occorre considerare come la controversia in esame sia da risolvere alla luce del quadro normativo sopra indicato che, a differenza del passato, non prevede più la possibilità di applicare sconti a seconda del mezzo di pagamento. Situazione alla quale si riferiscono le sentenze n. 3851/2021 e n. 4369/2023 della Sezione, rese in relazione a procedimenti nei quali trovava ancora applicazione la regola di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010, che è stata abrogata dal d.lgs. n. 218/2017. La distinzione tra sconto lecito e surcharge illecito tracciata dalla sentenza n. 4369/2023 della Sezione non ha, quindi, rilievo per il caso di specie e la menzione di tale pronuncia da parte del Giudice di primo grado non è stata funzionale all'applicazione di tali principi al fatto sub observatione ma solo a chiarire la differenza tra la figura del surcharge e quella dello sconto. Nel sistema operante nel caso di specie, questa distinzione perde - come spiegato - di rilievo, stante la portata assoluta del divieto che rende, quindi, infondate le deduzioni della parte appellante.
8.5. La liceità della condotta non può neppure affermarsi facendo riferimento alla normativa di settore racchiusa nel d.m. 17 gennaio 2013. La disposizione indicata dall'appellante (art. 2, comma 7) prevede, infatti, quanto segue: "Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico". Questa disposizione si limita ad imporre l'indicazione del prezzo e non anche a differenziare i prezzi in ragione degli strumenti di pagamento. In difetto di una regolazione settoriale prescrittiva non può ritenersi "scriminata" la condotta della società, dovendosi, altresì, osservare come proprio il divieto di surcharge escluda che tra le modalità di erogazione possa ricomprendersi lo strumento di pagamento.
8.6. In ultimo, non hanno rilievo i riferimenti al sistema PagoPA o all'esperienza spagnola per la dirimente ragione che l'illiceità della condotta non può escludersi invocando altri sistemi che, secondo la rappresentazione fatta dalla parte, sembrano condividere medesimi o omologhi profili di illiceità (v., sul punto, C.d.S., Sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2120).
9. Con il secondo motivo la società ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo e congruo l'importo della sanzione irrogata dall'Autorità, pari a 50.000,00 euro.
9.1. Con una prima deduzione la società ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dei costi sostenuti dalla società e dell'entità limitata dell'utile di esercizio. Tale rilievo non è, tuttavia, condivisibile considerato che l'A.G.C.M. ha tenuto, correttamente, conto del fatturato della società (o, come sostenuto dalla parte, del valore della produzione e, quindi, dell'insieme dei ricavi e del valore delle rimanenze) indicato dalla stessa, come risulta al par. 30 del provvedimento. Questi dati economici costituiscono gli elementi prioritariamente rilevanti per la determinazione della sanzione costituendo i parametri più attendibili anche per assicurare un'effettiva capacità deterrente a quest'ultima (C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2025, n. 632).
9.2. Parimenti non condivisibile è l'affermazione secondo cui l'Autorità non avrebbe tenuto conto delle dimensioni dell'azienda. Deve, infatti, considerarsi come la sanzione complessivamente irrogata risulti di non elevato valore economico proprio in ragione delle piccole dimensioni dell'impresa. Si tratta, inoltre, di una sanzione relativa ad una condotta protrattasi dal 2018 fino al momento dell'accertamento e, quindi, di una condotta durata anni, nei quali la società ha lucrato dell'incremento economico imposto in caso di pagamento mediante carta di credito. Inoltre, deve osservarsi come la sanzione irrogata risulti di poco superiore all'incasso derivante dalla condotta illecita complessiva e, nella determinazione della sanzione, occorre tener conto del fatto che questa mira a realizzare la funzione special-preventiva tipica del diritto sanzionatorio, non punendosi, soltanto, quia peccatum est (come nelle teoriche retributive), sed ne peccetur, e, quindi, al fine di dissuadere il reo dal compimento di ulteriori condotte omologhe a quelle vietate (C.d.S., Sez. VI, 5 novembre 2025, n. 8589).
9.3. Né può sostenersi che non vi sia stato pregiudizio ai consumatori in ragione dei prezzi competitivi complessivamente applicati. Questa deduzione ipotizza una sorta di compensazione tra gli ipotetici complessivi vantaggi per i consumatori e i pregiudizi ad essi derivanti dalla condotta illecita. Si tratta, tuttavia, di un meccanismo estraneo al sistema normativo sanzionatorio di cui l'Autorità correttamente non ha tenuto conto. Né rileva la circostanza che lo "sconto" sia stato applicato anche ai consumatori che pagavano con il sistema pagobancomat, non essendo questa circostanza che elide l'illecito relativo all'incremento di prezzo in caso di pagamento con carta di credito.
9.4. Non rileva, inoltre, la libertà di scelta del consumatore in ordine alla scelta di pagamento, avendo la Sezione chiarito che non limita o riduce la portata dell'offesa la circostanza che il cliente possa decidere in maniera volontaria di tenere una certa condotta che gli eviti il sovrapprezzo ovvero che sia di ciò adeguatamente avvisato prima della conclusione del contratto (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3851).
9.3. La società ha evidenziato, ancora, come fosse errata la valutazione della condotta come grave stante la scarsa diffusione del pagamento mediante carte di credito. Questa deduzione non può condividersi atteso che la percentuale deve, comunque, tener conto del volume complessivo di vendite per poter comprendere con esattezza l'impatto del fenomeno. Sul punto l'Autorità ha spiegato come la stazione di servizio sia posizionata in una zona strategica, tra le province di Rovigo, Ferrara, Padova e Venezia, e tale ubicazione abbia agevolato gli effetti della pratica, stante il numero considerevole di consumatori potenzialmente coinvolti.
9.4. La società ha lamentato la mancata valutazione della propria azione complessiva (che ha ritenuto improntata a trasparenza nei confronti del consumatore) e dell'archiviazione del primo procedimento di contestazione rif. PS/11698 avvenuta con nota prot. 26369 del 5 marzo 2021. Secondo l'appellante quest'ultima circostanza inciderebbe anche sulla durata della violazione, da farsi risalire all'avvio del secondo procedimento. La prima censura è infondata, considerato che anche ammesso che la società avesse improntato la propria condotta complessiva a trasparenza nei confronti del consumatore, ciò non fa venir meno l'illecito accertato dall'A.G.C.M., né impone una riduzione della sanzione, in difetto anche di specifici elementi sul punto. La seconda è, invece, inammissibile non essendo stata articolata nel ricorso introduttivo del giudizio.
9.5. È inoltre infondata la censura con cui la società ha lamentato la commisurazione della sanzione al guadagno realizzato in sei anni e non ad un'unica annualità. Infatti, l'Autorità correttamente ha tenuto conto del guadagno realizzato nell'intero periodo di condotta illecita.
9.6. In ultimo è privo di rilievo il riferimento ad altra sanzione applicata dall'Autorità dovendosi dar continuità all'orientamento espresso dalla Sezione, secondo la quale "non sussiste un interesse giuridicamente rilevante a contestare l'entità della sanzione irrogata a un'altra impresa, atteso che quand'anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente" (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2513 e n. 2514; 11 gennaio 2023, n. 367). Inoltre, va tenuto conto che si tratta di condotte, comunque, distinte e che il Collegio non dispone di elementi relativi al procedimento indicato da Blupark per poter - neppure in ipotesi - operare un confronto analitico tra le due situazioni.
10. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Blupark s.r.l. a rifondere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I, sent. n. 22136/2024.