Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 4 giugno 2026

Presidente: Lenaerts - Relatrice: Jürimäe

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Motivi di rifiuto di esecuzione - Rischio che la persona ricercata subisca trattamenti inumani o degradanti vietati dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 4, punto 6 - Motivi di non esecuzione facoltativa - Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno - Decisione quadro 2008/909/GAI - Riconoscimento reciproco delle sentenze penali - Articolo 4, paragrafo 5 - Richiesta dello Stato membro di esecuzione allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che infligge una pena detentiva ai fini della sua esecuzione sul proprio territorio».

Nelle cause riunite C‑722/23 [Rugu] (*) e C‑91/24 [Aucroix] (*), aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con decisioni del 22 novembre 2023 e del 31 gennaio 2024, pervenute in cancelleria rispettivamente il 28 novembre 2023 e il 6 febbraio 2024, nei procedimenti relativi all'esecuzione di mandati d'arresto europei AR (C‑722/23), in presenza di: Procureur général, e Procureur général près la cour d'appel de Mons (C‑91/24) contro HL.

[...]

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito dell'esecuzione, in Belgio, di due mandati d'arresto europei emessi, il primo, dalle autorità rumene, il 1º agosto 2023, nei confronti di AR, cittadino rumeno residente in Belgio, ai fini dell'esecuzione, in Romania, di una pena detentiva di quattro anni per la tratta di esseri umani (causa C‑722/23) e, il secondo, il 9 marzo 2016, dalle autorità greche, contro HL, cittadino belga, ai fini dell'esecuzione, in Grecia, di una pena detentiva di cinque anni (causa C‑91/24) (in prosieguo, congiuntamente: i «mandati d'arresto europei di cui si tratta»).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Decisione quadro 2002/584

3. L'articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così recita:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

4. L'articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:

«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

(...)

6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

(...)».

Decisione quadro 2008/909/GAI

5. L'articolo 3 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), intitolato «Finalità e ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

6. L'articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», dispone quanto segue:

«1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell'articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive; o

b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena (...); o

c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

2. La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l'autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l'autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

3. Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l'autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l'autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.

(...)

5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. (...) Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l'obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

(...)».

7. L'articolo 6 di detta decisione quadro, intitolato «Opinione e notifica della persona condannata», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

2. Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa:

a) allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive;

(...)

c) allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione».

8. L'articolo 25 della medesima decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d'arresto europeo», enuncia quanto segue:

«Fatta salva la [decisione quadro 2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione».

9. L'articolo 26 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Relazioni con altri accordi e intese», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all'articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

- la [Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Serie dei trattati europei n. 112), firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983], e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,

- la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi[, firmata all'Aia il 28 maggio 1970],

- il titolo III, capitolo 5, della Convenzione [di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995],

- la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere[, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1991]».

Diritto belga

10. L'articolo 4 della loi relative au mandat d'arrêt européen, du 19 décembre 2003 (legge del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d'arresto europeo) (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075; in prosieguo: la «legge del 19 dicembre 2003»), così dispone:

«L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è rifiutata nei seguenti casi:

(...)

5° qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo avrebbe l'effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata sanciti dall'articolo 6 [TUE]».

11. L'articolo 6 della legge del 19 dicembre 2003 prevede quanto segue:

«L'esecuzione può essere rifiutata nei seguenti casi:

(...)

4° se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga;

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑722/23

12. Il 1º agosto 2023, le autorità giudiziarie rumene hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di AR, cittadino rumeno residente in Belgio, ai fini dell'esecuzione, in Romania, di una pena detentiva di quattro anni per tratta di esseri umani.

13. Con ordinanza del 22 settembre 2023, la camera di consiglio del tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha rifiutato di eseguire tale mandato d'arresto europeo, in base all'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, con la motivazione che le condizioni di detenzione in Romania avrebbero esposto AR al rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali di cui all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

14. Il pubblico ministero ha interposto appello avverso tale ordinanza dinanzi alla Chambre des mises en accusation della cour d'appel de Bruxelles (sezione istruttoria della Corte d'appello di Bruxelles, Belgio). Con sentenza del 30 ottobre 2023, la sezione istruttoria ha confermato detta ordinanza, ma ha deciso, inoltre, che la pena detentiva di quattro anni «pot[esse] essere eseguita in Belgio», conformemente all'articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003, dal momento che il rischio che fossero lesi i diritti fondamentali di AR riguardava una modalità di esecuzione della pena inflitta in Romania e non incideva quindi sul procedimento che aveva condotto, in tale Stato membro, alla condanna dell'interessato o a tale condanna di per sé.

15. AR ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), giudice del rinvio. Dinanzi a tale giudice, AR sostiene che, dopo aver constatato l'applicazione di un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo, poiché sussistevano seri motivi per ritenere che l'esecuzione di tale mandato avrebbe avuto l'effetto di ledere i suoi diritti fondamentali, il giudice d'appello non poteva applicare gli effetti di un motivo di non esecuzione facoltativa, e ordinare l'esecuzione, in Belgio, della pena detentiva inflittagli in Romania.

16. A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che l'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, che ha recepito la decisione quadro 2002/584 nel diritto belga, prevede che l'esecuzione di un mandato europeo sia senz'altro rifiutata qualora sussistano seri motivi per ritenere che essa abbia l'effetto di ledere i diritti fondamentali della persona ricercata, sanciti dall'articolo 6 TUE.

17. Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), per osservare che il meccanismo del mandato d'arresto europeo mira segnatamente a lottare contro l'impunità della persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato.

18. Secondo tale giudice, dalla sentenza del 29 giugno 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503), risulta che esso, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui si tratta, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, tale obbligo implicava che, in caso di rifiuto di eseguire di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva che condannava la persona ricercata a una pena detentiva, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione avevano l'obbligo di garantire esse stesse l'esecuzione effettiva della pena inflitta a tale persona.

19. Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell'articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003, che ha recepito nel diritto belga il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere rifiutata se quest'ultimo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, qualora la persona ricercata sia belga, dimori o risieda in Belgio e le competenti autorità belghe si impegnino ad eseguire tale pena conformemente alla legge belga.

20. Pertanto, esso si chiede se, in caso di rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo in applicazione del motivo di non esecuzione obbligatoria di cui al punto 16 della presente sentenza, l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata che ivi risiede, possano ordinare l'esecuzione, in tale Stato membro, della pena detentiva inflitta a tale persona nello Stato membro emittente e che è oggetto di tale mandato d'arresto europeo.

21. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all'esecuzione della pena estera, cosicché occorre rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, esso consente a tali giudici dello Stato membro di esecuzione, che abbiano accertato che la persona ricercata risiede in tale Stato, di decidere quindi, ai sensi della disposizione che recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro, che la pena detentiva inflitta nello Stato membro emittente il mandato d'arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto, dev'essere eseguita nello Stato membro di esecuzione».

Causa C‑91/24

22. Il 9 marzo 2016, le autorità greche hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di HL, cittadino belga residente nel territorio belga, ai fini dell'esecuzione, in Grecia, di una pena detentiva di cinque anni.

23. Con sentenza del 18 gennaio 2024, la Chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons (sezione istruttoria della Corte d'appello di Mons, Belgio) ha rifiutato l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo con la motivazione che i deficit mentali da cui era affetto HL, unitamente alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, lo avrebbero esposto al rischio che i suoi diritti fondamentali di cui agli articoli 3 e 5 della CEDU fossero violati.

24. Il pubblico ministero ha impugnato tale decisione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio. Egli sostiene che, dopo aver rifiutato di eseguire il mandato d'arresto europeo a causa delle condizioni di esecuzione della pena detentiva nello Stato membro emittente, la sezione istruttoria avrebbe dovuto prendere in considerazione l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in quanto tale disposizione mira ad evitare l'impunità della persona la cui consegna è rifiutata.

25. In sostanza, il giudice del rinvio si interroga, per gli stessi motivi di cui alla causa C‑722/23, sul modo in cui l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato.

26. Tuttavia, nella presente causa, esso si chiede se, in caso di rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo in applicazione del motivo di non esecuzione obbligatoria, di cui al punto 16 della presente sentenza, tale disposizione debba essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata che ha la cittadinanza di tale Stato membro e vi risiede, non solo possono, ma devono disporre l'esecuzione in detto Stato membro della pena detentiva inflitta a tale persona nello Stato membro emittente e che è oggetto del suddetto mandato d'arresto europeo.

27. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 4, punto, della [decisione quadro 2002/584] debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all'esecuzione della pena estera, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, esso impone a tali giudici dello Stato di esecuzione di verificare, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, che è cittadina o residente in tale Stato, se occorra ordinare, conformemente alla disposizione che traspone nell'ordinamento giuridico nazionale il citato articolo 4, punto 6, l'esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla persona interessata nello Stato membro emittente del mandato d'arresto europeo, pena cui si fa riferimento in tale atto».

28. Con decisione della Corte del 21 gennaio 2025, le cause C‑722/23 e C‑91/24 sono state riunite ai fini della fase orale nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

29. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che, nei procedimenti principali, le autorità giudiziarie belghe competenti hanno rifiutato l'esecuzione dei mandati d'arresto europei di cui si tratta sulla base dell'articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, che recepisce l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, nel diritto belga. Il giudice del rinvio ritiene che da tali disposizioni risulti che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo deve essere rifiutata qualora sussistano seri motivi per ritenere che tale esecuzione avrà l'effetto di ledere i diritti fondamentali della persona ricercata.

30. A tale questo proposito, occorre ricordare che l'esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale e successivamente a un adeguato esame, dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo, in base all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro in parola (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 104, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 72 e giurisprudenza citata).

31. Quindi, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che si trovi al cospetto di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati attestanti l'esistenza di carenze sistemiche e generalizzate delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, è tenuta a verificare in modo concreto e preciso se, nelle circostanze del caso di specie, sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna a tale Stato membro, la persona ricercata correrà un rischio reale di essere sottoposta in quest'ultimo Stato a un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta, in ragione delle condizioni nelle quali essa sarà detenuta in detto Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 92 e 94, nonché del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 55 e giurisprudenza citata).

32. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che constata, alle condizioni ricordate al punto precedente della presente sentenza, che la consegna di una persona ricercata rischia di portare a un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta, ha l'obbligo di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 50 e giurisprudenza citata).

33. Nei procedimenti principali, le autorità giudiziarie belghe competenti, in quanto autorità giudiziarie dell'esecuzione dei mandati d'arresto europei di cui si tratta, hanno constatato che esisteva un rischio che fossero lesi i diritti fondamentali delle persone ricercate in caso di consegna di tali persone alle autorità degli Stati membri emittenti e hanno concluso che le condizioni per rifiutare l'esecuzione di tali mandati d'arresto europei, quali risultano dalla giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza, erano quindi soddisfatte.

34. Nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, i governi francese, dei Paesi Bassi e rumeno hanno messo in discussione tale conclusione. Secondo il governo francese, sussiste un dubbio quanto alla questione se le questioni pregiudiziali sollevate rispondano a un'esigenza inerente alla soluzione dei procedimenti principali.

35. A tale riguardo, occorre tuttavia ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza [v. sentenze del 15 maggio 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283, punto 31, e del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 20 e giurisprudenza citata].

36. Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che la questione se le condizioni per rifiutare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 siano soddisfatte non è oggetto di discussione nell'ambito delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio.

37. Da tali domande e dalla formulazione stessa delle questioni pregiudiziali risulta peraltro che tali controversie vertono, in sostanza, unicamente sulla questione se, qualora le autorità giudiziarie dell'esecuzione abbiano rifiutato, sulla base di tale disposizione, l'esecuzione dei mandati d'arresto europei di cui si tratta e abbiano così deciso di non consegnare le persone ricercate agli Stati membri emittenti ai fini dell'esecuzione delle pene che sono all'origine dei suddetti mandati d'arresto, tali autorità possano o debbano, per evitare l'impunità di tali persone, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, ordinando l'esecuzione di tali pene nel territorio cui appartengono dette autorità.

38. In tali circostanze, occorre constatare che le decisioni di rifiuto di esecuzione dei mandati d'arresto europei di cui si tratta rientrano nel contesto di diritto e di fatto quale definito dal giudice del rinvio e che non spetta alla Corte mettere in discussione, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 35 della presente sentenza.

Nel merito

39. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva possa o debba, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6.

40. Per rispondere alla suddetta questione, occorre determinare, in via preliminare, se il motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 sia applicabile, in via complementare, qualora un'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di eseguire tale mandato d'arresto europeo, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, per il motivo che la consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente la esporrebbe a un rischio di trattamento inumano o degradante vietato dall'articolo 4 della Carta.

41. A tale riguardo, da un lato, come ricordato ai punti da 30 a 32 della presente sentenza, il motivo di non esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, ha carattere obbligatorio.

42. Tale motivo, che si applica indipendentemente dalle condizioni di residenza della persona ricercata, mira a tutelare i diritti fondamentali di tale persona prevedendo, in via eccezionale, il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto europeo nella situazione in cui, in particolare in caso di carenze sistemiche e generalizzate delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, a seguito della sua consegna a tale Stato membro, detta persona correrà un rischio reale di essere sottoposta, in quest'ultimo, a un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta, a causa delle condizioni in cui sarà detenuta in detto Stato membro.

43. Pertanto, quando un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che ha ricevuto un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, decide, come nel caso di specie, di applicare il motivo di non esecuzione fondato sull'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, una siffatta decisione pone necessariamente fine alla procedura di consegna istituita da tale decisione quadro.

44. Un rifiuto fondato su tale motivo comporta quindi che la persona ricercata non sarà consegnata alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, per motivi connessi alla tutela dei suoi diritti fondamentali. Per tali motivi, detta persona non sconterà quindi, in tale Stato membro, la pena detentiva alla quale è stata ivi condannata, almeno per tutto il tempo in cui perdureranno le condizioni che hanno giustificato il rifiuto fondato sullo stesso motivo. Tuttavia, nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 determina le conseguenze di un siffatto rifiuto sull'esecuzione di tale pena nello Stato membro di esecuzione qualora la persona ricercata si trovi nel territorio di quest'ultimo.

45. Dall'altro lato, il motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 riveste carattere facoltativo e risponde a condizioni di applicazione nonché a un obiettivo ad esso propri.

46. Ai sensi di tale disposizione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo, se quest'ultimo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

47. Pertanto, l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione è subordinata al ricorrere di due condizioni, vale a dire, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall'altro, che tale Stato si impegni a eseguire, conformemente al proprio diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 43 e giurisprudenza citata].

48. Ove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione constati che tali due condizioni sono soddisfatte, essa deve ancora valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Tale valutazione consente a detta autorità di tenere conto dell'obiettivo perseguito dalla medesima disposizione, che consiste, secondo una giurisprudenza consolidata, nell'aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest'ultima ha scontato la pena a cui è stata condannata [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 44 e giurisprudenza citata].

49. Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa previsti all'articolo 4 della decisione quadro 2002/584, occorre sottolineare che gli Stati membri che hanno optato per il recepimento di uno o più di tali motivi gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di eseguire qualsiasi mandato d'arresto europeo che rientri formalmente nell'ambito di applicazione di detti motivi, senza possibilità per queste ultime di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021 X (Mandato d'arresto europeo - Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 44).

50. Pertanto, a differenza di quanto constatato riguardo all'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro al punto 43 della presente sentenza, l'articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro introduce la facoltà di non consegnare la persona ricercata in esecuzione del mandato d'arresto europeo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 47 della presente sentenza.

51. Da quanto precede risulta che il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è un motivo di non esecuzione autonomo che non è destinato ad applicarsi, a titolo complementare, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia già stata rifiutata dallo Stato membro di esecuzione sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, e ciò quand'anche tale applicazione miri ad evitare che la persona ricercata benefici, in conseguenza di tale rifiuto, di un'impunità per quanto riguarda la condanna che ha giustificato l'emissione di tale mandato d'arresto europeo.

52. Infatti, l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in via complementare al motivo di non esecuzione obbligatoria derivante dall'articolo 1, paragrafo 3, di quest'ultima, porterebbe a ignorare gli obiettivi perseguiti da ciascuno di tali motivi, nonché la loro rispettiva natura.

53. Di conseguenza, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, tale autorità non può, per evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro.

54. Ciò premesso, nei limiti in cui il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 implica, come rilevato ai punti 43 e 44 della presente sentenza, che detta pena non sarà eseguita nello Stato membro emittente, occorre ricordare che tale decisione quadro, letta alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo tale da mettere in discussione l'efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d'arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell'Unione, costituisce uno degli elementi essenziali [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 47 e giurisprudenza citata].

55. Ciò vale a maggior ragione in quanto il meccanismo del mandato d'arresto europeo mira anche ad impedire l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato [v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 44 e giurisprudenza citata, nonché del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 80].

56. Infatti, l'impunità della persona ricercata sarebbe incompatibile con l'obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 quanto dall'articolo 3, paragrafo 2, TUE, secondo il quale l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, in particolare, i controlli alle frontiere esterne, la prevenzione della criminalità o la lotta contro quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 82 e giurisprudenza citata).

57. Ne consegue che, qualora un'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, tale autorità è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto.

58. Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere a tal fine, occorre ricordare che l'obbligo di leale cooperazione, sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell'esecuzione e quelle emittenti al fine di evitare che il funzionamento del mandato d'arresto europeo venga paralizzato. Dal principio di leale cooperazione discende, segnatamente, che gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti risultanti dai Trattati [sentenze del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 45, e del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 93 e giurisprudenza citata].

59. In tale prospettiva, le autorità giudiziarie emittenti e quelle di esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti adottati dall'Unione in tale settore in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione [v., in tal senso, sentenze del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 46; del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 94, e del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 69 nonché giurisprudenza citata].

60. A tale riguardo, occorre ricordare che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco che impongono, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto. Quest'ultima decisione quadro rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 45 e giurisprudenza citata].

61. Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, scopo della decisione quadro 2008/909 è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire tale reinserimento sociale, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Come risulta dal suo articolo 26, paragrafo 1, tale decisione quadro sostituisce le disposizioni delle convenzioni relative al trasferimento delle persone condannate, indicate da quest'ultimo articolo, applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 46 e giurisprudenza citata].

62. In tale contesto, il rifiuto di esecuzione, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione, nello Stato membro emittente, di una pena detentiva, per il motivo che la consegna della persona ricercata a quest'ultimo Stato membro la esporrebbe al rischio di un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta, non impedisce all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che si avvale di tale motivo, di applicare le disposizioni della decisione quadro 2008/909 al fine di riconoscere la sentenza, pronunciata nello Stato membro emittente, che ha portato alla condanna di tale persona a tale pena e di farsi carico dell'esecuzione di quest'ultima nel suo territorio.

63. Infatti, come sottolineato dai governi belga e rumeno nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, l'applicazione di detto motivo, che verte unicamente sulle condizioni di detenzione della persona condannata nello Stato membro emittente, non pregiudica il principio della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento nei confronti del procedimento che si è legalmente svolto in quest'ultimo Stato membro e che ha condotto a tale sentenza.

64. Inoltre, anche se, come ricordato al punto 61 della presente sentenza, le norme previste dalla decisione quadro 2008/909 hanno essenzialmente lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, resta il fatto che tali norme sono pertinenti nella situazione, come quella di cui si tratta nei procedimenti principali, in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione si astiene, in via eccezionale e a seguito di un esame adeguato che soddisfi i requisiti ricordati ai punti 31 e 32 della presente sentenza, dall'eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

65. A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, benché importante, non ha carattere assoluto, dovendo tale obiettivo essere conciliato con gli obiettivi essenziali della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, con quello, ricordato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, che consiste nel lottare contro l'impunità di cui potrebbe così beneficiare detta persona [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 62 e giurisprudenza citata].

66. Orbene, tenuto conto delle conseguenze per quanto riguarda l'esecuzione della pena, menzionate al punto 44 della presente sentenza, che derivano dal rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, è di interesse pubblico che tale pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto.

67. Infatti, in una situazione del genere, alla luce degli obiettivi della pena, il reinserimento sociale e la lotta contro l'impunità devono essere considerati in modo complementare, in quanto il reinserimento nella società di una persona che ha subito una condanna a una pena detentiva implica che tale pena sia effettivamente eseguita nello Stato membro di esecuzione.

68. Pertanto, lo Stato membro di esecuzione che ha rifiutato, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, è tenuto ad applicare le norme previste dalla decisione quadro 2008/909 al fine di ottenere il riconoscimento, nel suo territorio, della sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro emittente che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo e, in base a tale riconoscimento, a garantire l'esecuzione di tale pena nel medesimo territorio.

69. A tale riguardo, dall'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che, in linea di principio, spetta allo Stato membro di emissione trasmettere allo Stato membro di esecuzione tale sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di detta decisione quadro, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di detta sentenza nello Stato membro di esecuzione.

70. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, lo Stato membro di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la stessa sentenza, corredata di tale certificato.

71. Ne consegue che, qualora lo Stato membro di esecuzione abbia rifiutato, in via eccezionale, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione deve garantire che tale pena sia eseguita nel suo territorio chiedendo di propria iniziativa, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza e il certificato di cui al punto 69 della presente sentenza.

72. È vero che l'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 precisa che le richieste a norma di tale disposizione non creano, in capo allo Stato membro di emissione, l'obbligo di procedere a una siffatta trasmissione.

73. Occorre tuttavia sottolineare che spetta a quest'ultimo Stato membro garantire che la prerogativa conferitagli da tale decisione quadro di non trasmettere allo Stato membro di esecuzione la sentenza di condanna emessa da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato di cui al punto 69 della presente sentenza siano esercitati in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale. Esso deve quindi garantire che il funzionamento del mandato d'arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 71] e, di conseguenza, che siano compromessi gli obiettivi che accompagnano la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, contenuti nell'articolo 3, paragrafo 2, TUE.

74. Di conseguenza, lo Stato membro emittente, quando intende opporre un siffatto rifiuto allo Stato membro di esecuzione, deve tenere debitamente conto della circostanza che, per tale motivo, la persona condannata resterebbe impunita, il che sarebbe ugualmente idoneo a compromettere il suo reinserimento sociale.

75. Infine, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, la sentenza corredata del certificato di cui al punto 69 della presente sentenza può essere trasmessa, in linea di principio, allo Stato membro di esecuzione ai fini del riconoscimento di tale sentenza e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato membro di emissione.

76. Tuttavia, risulta rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro che tale consenso non è richiesto qualora la persona condannata sia cittadino dello Stato membro di esecuzione e viva altresì nel suo territorio, o qualora sia fuggita o sia altrimenti ritornata in quest'ultimo Stato membro, in particolare a seguito della condanna nello Stato membro di emissione.

77. Nel caso di specie, da un lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte nella causa C‑91/24 risulta che, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2008/909, il consenso di HL potrebbe non essere richiesto, in quanto quest'ultimo è un cittadino belga residente in Belgio, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.

78. Dall'altro lato, per quanto riguarda il fascicolo di cui dispone la Corte nella causa C‑722/23, ne risulta che AR è un cittadino rumeno residente in Belgio. Di conseguenza, spetta altresì a tale giudice verificare, alla luce degli elementi di cui dispone, se l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), di tale decisione quadro si applichi alla sua situazione e se, in particolare, AR si sia recato in Belgio dopo essere stato condannato in Romania alla pena di quattro anni di reclusione per la tratta di esseri umani che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo nei suoi confronti.

79. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di quest'ultima decisione quadro, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio.

Sulle spese

80. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di quest'ultima decisione quadro, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio.

Note

(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.