Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 19 maggio 2026, n. 9289

Presidente: Politi - Estensore: Tropiano

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, in qualità di procuratore di parte attrice nei giudizi indicati in atti pendenti presso la Corte di appello di Milano e presso la Corte suprema di cassazione, nonché in qualità di Presidente del Codacons e dell'Associazione utenti della giustizia, ha impugnato le pertinenti previsioni (art. 3, rubricato "Limiti dimensionali degli atti processuali" e art. 6 rubricato "Tecniche redazionali") del decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 recante il "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", nella parte in cui, alla luce dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevede la possibilità per il giudicante di sanzionare il mancato rispetto dei limiti dimensionali dell'atto processuale.

Ha altresì contestato, siccome illegittimo, l'art. 7 del medesimo decreto ministeriale (rubricato "Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice"), nella parte in cui ha omesso di applicare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 3 ai provvedimenti del giudice;

In fatto, ha ricordato in ricorso che nell'ambito di un procedimento civile il Giudice di pace di Verona, dopo aver accolto la richiesta di decreto ingiuntivo formulato dalla parte richiedente ha successivamente disposto, ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la compensazione delle spese legali per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari. Ha richiamato altresì la sentenza resa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 8928 del 13 ottobre 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di un ricorso per superamento del numero massimo dei caratteri consentiti alla stregua dell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato adottato il 22 dicembre 2016 e dell'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato II al codice di procedura amministrativa.

2. L'esponente ha articolato specifici motivi di diritto, con i quali ha denunciato l'illegittimità del decreto gravato.

Sotto un primo profilo, ha dedotto che le contestate previsioni imporrebbero al difensore "una sinteticità di tipo quantitativo che potrebbe costringerlo a rinunciare alle deduzioni che fuoriescano dalla soglia fissata con conseguente pregiudizio per il diritto alla difesa del proprio assistito" e ciò anche nei casi in cui vi sia una evidente impossibilità per il procuratore della parte di contenere le tesi difensive entro precisi limiti quantitativi.

Il ricorrente richiama altresì l'art. 6 del citato decreto ministeriale e la disciplina ivi contenuta in relazione alle caratteristiche dimensionali degli atti redatti dalla parte di un processo civile, ed evidenzia come, a norma dell'art. 46, comma 5, delle disposizioni di attuazione del c.p.c. il mancato rispetto delle specifiche tecniche, della forma, dei criteri e dei limiti redazionali non comporterebbe "invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo". Si duole della avvenuta lesione, per effetto delle gravate previsioni, del diritto di difesa.

Sotto altro aspetto, il ricorrente lamenta che il legislatore ha "omesso di applicare, i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 3, ai provvedimenti giurisdizionale" così dando luogo ad una "forte asimmetria e disparità di trattamento tra giudice ed avvocato" ed in violazione del principio, che il ricorrente ritiene garantito dall'art. 3 della Costituzione, che impone la pari dignità delle funzioni a tutti i protagonisti del processo.

Inoltre, la possibilità che la parte vittoriosa in una controversia possa vedersi negate le spese di lite o addirittura essere condannata alle spese per inosservanza dei limiti dimensionali, dovrebbe inoltre ritenersi contrastante con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 3 e 111 della Carta costituzionale. Inoltre l'art. 46 disp. att. c.p.c., nel rimettere al solo giudice la valutazione circa la sanzione da comminare in caso di mancato rispetto dei limiti dimensionali, sarebbe del tutto irragionevole in quanto potere sganciato da alcuna base normativa e sarebbe ancora vulnerato il "principio d'eguaglianza di cui all'art. 3, Cost. e l'art. 11, comma 2 Cost., posto che si darebbe una palese disparità di trattamento tra giudice e parti".

Sulla base delle sopra sintetizzate doglianze, il ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti gravati, previa concessione di tutela cautelare.

Si sono costituite le amministrazioni indicate in epigrafe, sollevando eccezioni di carenza di legittimazione passiva e inammissibilità del gravame e comunque argomentando per l'infondatezza nel merito della domanda.

La causa è stata chiamata, direttamente per la decisone nel merito, all'udienza pubblica del 25 marzo 2026 e quivi trattenuta in decisione.

3. La palese infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.

Si osserva che il regolamento di cui si verte si inserisce nell'ambito delle misure attuative previste dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 (recante «Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») finalizzata a conseguire l'obiettivo di una riduzione dei tempi del processo civile, nella specie attraverso l'introduzione dei principi di snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali [art. 1, comma 17, lett. d) ed e)].

In attuazione dei suddetti criteri di delega è stato emanato il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che, all'art. 3, comma 9, ha modificato l'art. 121 del codice di procedura civile (ora rubricato «Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti»), con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità di "tutti gli atti del processo" e all'art. 4, comma 3, lett. b), ha modificato l'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Tale ultima disposizione, la cui rubrica è intestata «Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari», ha previsto che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Orbene, il decreto impugnato, in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 46 disp. att. c.p.c. e nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell'atto, contiene dunque una pluralità di misure volte a favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali, a stabilire tecniche redazionali e limiti dimensionali degli atti del processo civile, superabili se la controversia presenta questioni di particolare complessità, a regolare gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ed a fornire indicazioni sulla articolazione delle parti dell'atto processuale (con riferimento a tutti gli atti utilizzabili, a seconda del rito e del grado, del processo civile e disponendosi che le regole si applicano alle cause di valore inferiore ad euro 500.000).

Come disposto dall'art. 46 disp. att. c.p.c., il mancato rispetto dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario.

I limiti stabiliti dallo schema di regolamento possono comunque essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

4. Come si vede, l'intervento ha dato attuazione al principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell'atto ed è volto a disciplinare le modalità di consultazione e gestione degli atti processuali tanto per le parti che per il giudice, perseguendo altresì l'obiettivo di regolamentare in modo maggiormente uniforme la redazione degli atti, con conseguente possibilità di una loro lettura più agevole, premessa quest'ultima di maggiore comprensione e più giusta decisone. Il decreto (che è efficace dal 1° settembre 2023 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data) segna per altro una importante milestone del PNRR quale obiettivo per il secondo trimestre del 2023 e dunque presenta una fondamentale rilevanza comunitaria.

Infatti, anche su impulso dell'Unione europea, si è rilevato, a giustificazione dell'intervento de quo, che il sistema di giustizia civile interno necessitava di correttivi che permettessero di raggiungere una riduzione del disposition time quale indicatore quantitativo che serve per stimare la durata dei processi e, pertanto, anche la riduzione dei tempi del processo nei tre gradi di giudizio.

Il d.lgs. n. 149 del 2022, dando attuazione allo specifico criterio di delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. d), della legge-delega n. 206/2021, ha introdotto nel processo civile il principio di sinteticità e chiarezza degli atti, poi codificato con l'art. 121 c.p.c.

Il principio è ormai momento imprescindibile del sistema-giustizia, soprattutto perché collegato al processo telematico che necessariamente comporta più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici. Il principio di sinteticità degli atti processuali esprime ormai un principio generale del diritto processuale, siccome funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e lo stesso principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste e il giudice. Si è, inoltre, tenuto conto dell'esperienza maturata in seguito all'adozione del protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, che contiene indicazioni sullo schema dei ricorsi, sulla relativa estensione e sulle conseguenze del mancato rispetto delle medesime, ferma restando peraltro la possibilità di discostarsi per la particolare complessità del caso e con le dovute espresse ragioni che stanno alla base della stessa. Tale protocollo è stato recentemente sostituito dal protocollo d'intesa del 1° marzo 2023 tra la Corte di cassazione, la Procura generale della Corte di cassazione, l'Avvocatura generale dello Stato e il Consiglio nazionale forense in ordine alle regole redazionali degli atti processuali e detta inoltre disposizioni per il rito camerale unificato, per il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di cassazione.

5. Per altro, vale rammentare che l'intervento regolamentare estende al processo civile principi già consolidati e vigenti nell'ambito del processo amministrativo (v. decreto del Segretariato generale della giustizia amministrativa 22 dicembre 2016, recante "Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo"), la quale è stata presa in considerazione nelle numerose pronunce della Cassazione nelle quali è stato espressamente affermato che il principio di sinteticità esprime ormai un principio generale del diritto processuale funzionale a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Le disposizioni regolamentari hanno recepito in gran parte l'esito dell'istruttoria del "Gruppo di lavoro per la disciplina relativa agli schemi informatici degli atti giudiziari e ai limiti degli atti processuali" (costituito con decreto del 13 aprile 2023 del Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia, al quale hanno partecipato anche esponenti della Scuola superiore della magistratura e dell'Accademia e componenti designati dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura) e tengono conto altresì delle successive interlocuzioni intercorse con il Consiglio nazionale forense e del parere trasmesso dal Consiglio superiore della magistratura.

6. L'intervento oggi contestato è stato dunque il prodotto di una interlocuzione procedimentalizzata e approfondita tra i rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti.

Il tutto al fine di abbandonare, proprio nell'ottica della salvaguardia del diritto di difesa e di una maggiore efficienza del processo, tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente pletoriche e sovrabbondanti e l'adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la brevitas e la chiarezza proprio valori da perseguire in quanto funzionali all'attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

7. Alla luce dei rilievi di cui sopra, tutte le doglianze articolate in ricorso sono infondate.

8. In primis, non si ravvisa infatti alcuna lesione del diritto di difesa. Il valore della brevitas (e della chiarezza ad essa collegata), lungi dall'ostacolarla, agevola la difesa del cliente, in quanto impone un maggiore sforzo suasorio all'avvocato e una maggiore comprensione delle ragioni della parte al giudicante.

Inoltre, l'art. 5 del medesimo regolamento permette comunque di derogare ai limiti dimensionali, potendo il difensore evidenziare le ragioni che giustificano, in particolari casi, il superamento dei limiti dimensionali.

9. In secondo luogo, non può essere condivisa l'ulteriore argomentazione secondo cui non vi sarebbe l'applicazione degli stessi limiti dimensionali ai provvedimenti giudiziari e dunque si produrrebbe una disparità di trattamento tra giudice e l'avvocato.

Vale al riguardo l'ontologica differenza di posizioni, posto che all'avvocato spetta la difesa tecnica della parte processuale, la quale impone anche di far capire al giudicante le ragioni della parte.

Il motivo confonde le prospettive e trascura di considerare che, come detto, la sinteticità favorisce la parte dinanzi al potere cognitivo del giudice (per altro, anche i provvedimenti del giudice devono obbedire ad una sempre più progressiva e tendenziale linea di sinteticità).

10. Da ultimo, deve essere respinta la taccia di illegittimità costituzionale dell'art. 46 disp. att. del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che il giudice possa tenere conto del mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti giudiziari in sede di liquidazione delle spese di lite.

Come opportunamente ricordato dalla difesa erariale, il giudice nella disciplina delle spese processuali non gode di una discrezionalità assoluta, perché la quantificazione delle spese rimane comunque disciplinata dagli ordinari parametri di liquidazione per i compensi degli avvocati e dalle regole poste in via generale dal codice di rito.

La previsione contestata non fa che aggiungere un altro ragionevole criterio, nell'ambito di un giudizio che già spetta al giudicante e che comunque è sempre sindacabile, posto che, qualora erri nel percorso logico o giuridico, anche la decisone sulle spese soggiace ai rimedi ordinari di impugnazione.

11. Alla luce delle superiori considerazioni e della delineata ragionevolezza delle gravate previsioni regolamentari, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione e/o questione.

Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.