Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione III
Sentenza 27 maggio 2026, n. 1012

Presidente: Russo - Estensore: Polimeno

FATTO E DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso (notificato in data 28 gennaio 2025 e depositato in data 12 febbraio 2025) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.

Con tale sentenza questa Sezione: ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente ai fini dell'accesso civico ad una serie di dati indicati in sentenza; ha ordinato all'A.S.L. di Salerno di consentire il richiesto accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione suddetta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza; ha condannato l'A.S.L. al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole "in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari".

Parte ricorrente ha evidenziato: l'avvenuta notifica della sentenza all'ente suddetto, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione intimata.

Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l'ottemperanza dell'amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione e la condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.

2. Non si è costituita l'A.S.L. di Salerno.

3. All'udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza collegiale n. [omissis] (pubblicata in data 14 gennaio 2026) questa Sezione ha rilevato la sussistenza di "dubbi di parziale inammissibilità del presente ricorso nella parte relativa all'ottemperanza del capo della sentenza n. [omissis] relativo alla condanna alle spese di lite, non avendo agito nella presente sede il difensore distrattario in proprio, bensì soltanto la sig.ra [omissis]" e concesso alle parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 73 c.p.a., un termine di trenta giorni per controdedurre in ordine a quanto precede.

La ricorrente non ha depositato deduzioni e all'udienza camerale del 26 maggio 2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:

- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 24 gennaio 2025 rilasciata dalla Segreteria di questa Sezione;

- eseguita in data 24 luglio 2024 la notifica del titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30;

- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l'assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell'amministrazione intimata.

5. Ciò posto, facendo seguito alla questione rilevata d'ufficio con l'ordinanza suddetta, il ricorso proposto è in parte inammissibile nella misura in cui la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza dell'A.S.L. in relazione alla condanna alle spese di lite pronunciata nella sentenza da ottemperare. In effetti, tale condanna è stata disposta con distrazione in favore dei procuratori antistatari e nella presente sede ha agito soltanto la signora [omissis] (parte ricorrente nel giudizio conclusosi con la sentenza da ottemperare) e non anche i difensori distrattari, unici soggetti legittimati a chiedere in parte qua l'ottemperanza della predetta sentenza. Non porta a diversa considerazione la circostanza che nel presente giudizio di ottemperanza la signora [omissis] sia rappresentata dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen (vale a dire uno dei due difensori che la rappresentava nel giudizio definito con la sentenza da ottemperare), non avendo tale avvocato agito nel presente giudizio in proprio, bensì sic et simpliciter quale difensore della signora [omissis].

Va quindi fatta applicazione anche al caso di specie del principio di diritto per cui la parte vittoriosa anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione, se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente (Cass. civ., 9 novembre 2021, n. 32668, nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 31 luglio 2025, n. 1809).

6. Il ricorso va invece accolto nella parte relativa all'ottemperanza alla sentenza suddetta quanto all'ordine all'A.S.L. di Salerno di consentire il richiesto accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione suddetta. Pertanto, in esecuzione della sentenza n. [omissis] deve ordinarsi all'A.S.L. di Salerno di provvedere a consentire l'accesso alla documentazione suddetta entro il termine di trenta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).

7. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d'ora Commissario ad acta nella persona del dirigente della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale della Regione Campania, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.

8. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che "l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative", con la conseguenza che "spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo" (cfr. C.d.S., Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, Sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).

9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'A.S.L. di Salerno e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:

A) accoglie in parte il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

B) condanna l'A.S.L. di Salerno al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen;

C) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare la ricorrente.