Corte costituzionale
Sentenza 18 giugno 2026, n. 109

Presidente: Amoroso - Redattrice: San Giorgio

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra R.A. S. e P. L., I. M., M. L., con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

Ad avviso del rimettente, la previsione censurata, «nella parte in cui - legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo non prevede - da parte del Giudice dell'opposizione a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...], nell'ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)», violerebbe gli artt. 3, 24, 41 (evocato solo nella motivazione dell'ordinanza), 42, quarto comma (recte: secondo comma), 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 6 e 13 CEDU, e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (recte: l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

1.1.- In punto di fatto, il giudice a quo premette di essere chiamato a decidere sull'opposizione promossa da R.A. S. avverso l'atto di precetto con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 15.917,06 in forza di una misura di coercizione indiretta disposta dallo stesso Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ. nella versione - applicabile ratione temporis - anteriore alle modifiche apportate dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022.

Il rimettente espone che i creditori intimanti avevano richiesto alla opponente e ad A. T. - medici dentisti ai quali avevano affidato la loro figlia minore M. L. per la soluzione di un problema dentario - il ristoro dei danni subiti da quest'ultima in conseguenza del trattamento terapeutico praticatole e, al fine di promuovere l'azione risarcitoria, avevano domandato a entrambi i professionisti la restituzione delle radiografie eseguite sulla minore prima dell'inizio delle cure.

Riferisce, inoltre, che, a fronte di quest'ultima richiesta, A. T. aveva negato di essere in possesso dei referti, in quanto il trattamento odontoiatrico era stato effettuato, ancorché nel proprio studio, dalla sola R.A. S. in completa autonomia. Quest'ultima aveva, invece, dichiarato di aver restituito le radiografie presso lo studio di A. T. in data 24 ottobre 2019.

Quindi - prosegue l'ordinanza di rimessione - con ricorso ex artt. «670 e-o 700 ed ex artt. 669 bis e 614 bis» cod. proc. civ., i genitori di M. L. avevano chiesto disporsi il sequestro giudiziario della documentazione radiografica oltre che la determinazione, ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo «nella esecuzione dell'adottando provvedimento».

Ottenuta la misura cautelare inaudita altera parte, i ricorrenti ne avevano tentato l'esecuzione, ma senza esito, in quanto entrambi i resistenti avevano negato di essere in possesso dei referti.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 5 settembre 2022 il Tribunale di Brindisi aveva confermato il sequestro giudiziario e, avendo rilevato il perdurare dell'inadempimento nella consegna delle radiografie, in accoglimento dell'istanza ex art. 614-bis cod. proc. civ., aveva posto a carico dei resistenti il pagamento, in via solidale, della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento cautelare.

Il giudice a quo espone, ancora, che avverso il suddetto provvedimento i resistenti avevano proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. Nelle more della definizione del gravame cautelare, i ricorrenti avevano introdotto il giudizio di merito di risarcimento del danno, «alla cui quantificazione avevano dovuto procedere senza poter disporre delle ridette radiografie».

In seguito, con atto di precetto fondato sull'ordinanza con cui era stata disposta, unitamente al sequestro giudiziario, la misura di coercizione indiretta, i genitori di M. L. avevano intimato ad A. T. e a R.A. S. il pagamento dell'importo maturato dalla data della disposizione dell'astreinte a quella dello stesso precetto, senza manifestare «la volontà di limitare, nel futuro, la propria pretesa a quanto richiesto con l'attività precettizia».

Avverso il precetto proponeva opposizione la sola R.A. S., contestando l'esigibilità, la «liceità» e la congruità della misura.

Il giudice a quo riferisce di aver rilevato che, «ad una valutazione prima facie», le ragioni addotte a sostegno dell'opposizione non avrebbero potuto trovare accoglimento, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. la riduzione della misura coercitiva indiretta, risolvendosi in una modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, non è consentita (viene richiamata Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 luglio 2023, n. 22714).

Lo stesso rimettente aggiunge di avere, pertanto, sottoposto al contraddittorio «il diverso, per quanto correlato, profilo» relativo alla possibilità, per il giudice dell'opposizione a precetto, di «determinare ex post», ove non vi abbia provveduto il giudice che ha disposto la misura coercitiva, un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614-bis cod. proc. civ., e di essere giunto alla conclusione per la quale la mancata previsione di un potere siffatto sia costituzionalmente illegittima.

1.2.- Ciò premesso, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo ritiene di dover «sondare la possibilità di un intervento ex officio» su un'astreinte che rischia di assumere una portata sproporzionata rispetto alla sua funzione di coercizione all'adempimento.

A tale riguardo, il rimettente osserva che, nel caso di specie, a fronte di un «danno non patrimoniale di tipo biologico, ancora in corso di quantificazione davanti al giudi[zio] [di] merito e, apparentemente, di entità non grave», i creditori hanno intimato il pagamento di un importo pari ad euro 15.917,06, peraltro in sede cautelare, senza che sul provvedimento sia ancora «disceso alcun giudicato né esplicito, né implicito, essendo il giudi[zio] di merito ancora in corso».

Ribadisce, quindi, che la questione relativa alla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di introdurre ex post un limite quantitativo o temporale alla misura coercitiva, pur essendo affine a quella concernente il potere dello stesso giudice di ridurne l'ammontare - la cui sussistenza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità -, se ne differenzia.

La «cristallizzazione pro futuro della pretesa sanzionatoria, ex officio o su istanza di parte» - puntualizza il giudice a quo - si sostanzierebbe, infatti, nella mera precisazione di un provvedimento che «non viene travolto nella sua portata contenutistica», ma soltanto «integrato e specificato "per il suo armonioso e virtuoso funzionamento"».

1.3.- Il rimettente si sofferma, quindi, con ampia esposizione, sulla ricostruzione del quadro normativo in cui si inscrive la disposizione censurata per poi illustrare con diffuse argomentazioni le ragioni per le quali reputa impraticabile l'interpretazione conforme a Costituzione della stessa.

Osserva, in primo luogo, che l'art. 614-bis cod. proc. civ. non contiene, neanche nella formulazione vigente, la previsione espressa della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di determinare ex post - ove non via abbia provveduto il giudice del merito - un limite massimo, quantitativo o temporale, della misura coercitiva.

Le recenti riforme hanno, infatti, confermato la «netta cesura fra fase cognitoria e fase esecutiva», riconoscendo al giudice dell'esecuzione il solo potere di disporre ex novo la misura che non sia stata richiesta al giudice della cognizione.

Né, ad avviso del rimettente, l'univoco tenore letterale della disposizione in scrutinio potrebbe essere superato sulla base delle indicazioni ricostruttive fornite dalla giurisprudenza amministrativa e, in specie, dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 9 maggio 2019, n. 7, secondo cui, in sede di cosiddetta "ottemperanza di chiarimenti", l'astreinte disposta con una precedente sentenza di ottemperanza, sebbene non possa essere oggetto di revisione ex tunc, può essere modificata, ove non consti di un tetto massimo e siano dimostrate sopravvenienze giuridiche o fattuali che ne rendano manifestamente iniqua l'applicazione.

Il giudice a quo esclude che tale soluzione interpretativa possa essere accolta nel processo civile, in quanto essa si giustifica in ragione dei penetranti poteri di cognizione riconosciuti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, il cui sindacato riguarda «una realtà giuridica, non statica, ma dinamica» come il potere amministrativo, il quale è «esercitabile negli spazi non coperti dal giudicato».

Al giudice amministrativo - aggiunge l'ordinanza di rimessione - è, infatti, riconosciuto il potere non solo di attuare, ma anche di integrare e precisare il provvedimento giurisdizionale da portare ad esecuzione proprio al fine di consentire l'adattamento alle sopravvenienze della regola con esso posta.

Il rimettente esclude, poi, che alla mancata previsione, nell'art. 614-bis cod. proc. civ., della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di stabilire un limite quantitativo o temporale all'astreinte possa porsi rimedio facendo leva sull'«[a]rgomento sistematico-evolutivo» secondo il quale il processo esecutivo avrebbe perso l'originaria configurazione di strumento di mera attuazione del comando giudiziale per acquisire sempre maggiori spazi cognitivi, come sarebbe confermato dalla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di «integrare con elementi extratestuali il precetto giudiziale» (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2 luglio 2012, n. 11067) e di superare i principi di autonomia, astrattezza e autosufficienza del titolo esecutivo «al fine di tutelare [la] libertà negoziale del consumatore» in linea con le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione europea.

A giudizio del rimettente, le suddette considerazioni non consentirebbero di superare «la tendenziale assolutezza» della separazione tra il momento dell'accertamento e quello dell'esecuzione, la quale risponde a un principio di ordine pubblico processuale.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in scrutinio non potrebbe essere praticata neppure applicando la disciplina della revoca o della modifica del provvedimento cautelare dettata dall'art. 669-decies cod. proc. civ., posto che nella fattispecie in esame la sopravvenuta «esorbitanza» dell'astreinte non integra una modifica delle circostanze iniziali di cui il giudice dell'esecuzione possa tenere conto, in quanto non inerisce al fatto storico in base al quale è stata adottata la misura, ma «alle conseguenze che l'ordinamento, per il tramite della statuizione giudiziale, ricollega al fatto ed, in particolare, alla modulazione quantitativa della misura irrogata, in conseguenza dell'accertamento fattuale compiuto».

Il giudice rimettente rileva, altresì, che i sospetti di illegittimità costituzionale non potrebbero trovare soluzione in via interpretativa neppure estendendo alla fattispecie in esame le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza, anche costituzionale, sulla riduzione d'ufficio della clausola penale e della caparra confirmatoria.

Alla illustrazione della dottrina favorevole a quest'ultima ipotesi ricostruttiva, l'ordinanza di rimessione premette una ricognizione delle principali tesi sulla natura giuridica della clausola penale e un'ampia esposizione della giurisprudenza di legittimità sul potere del giudice di ridurne l'ammontare anche quando manchi un'istanza di parte.

Viene, in particolare, esaminata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 settembre 2005, n. 18128, secondo cui il potere di riduzione a equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 del codice civile a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riguardo all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita.

Si sottolinea come la ricordata pronuncia nomofilattica evochi, sia il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., sia il principio generale di inesigibilità come limite esterno alle pretese creditorie (viene citata la sentenza di questa Corte n. 19 del 1994), a sua volta fondato sui canoni della buona fede e della correttezza ex artt. 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 cod. civ.

Il giudice rimettente rammenta, altresì, come le enunciazioni in tema di riduzione della clausola penale siano state estese anche alla caparra confirmatoria disciplinata all'art. 1385 cod. civ., avendo questa Corte affermato che, in caso di evidente sproporzione di quest'ultima pattuizione, il giudice è legittimato a rilevarne d'ufficio la nullità ex art. 1418 cod. civ., derivando tale radicale sanzione dal contrasto con l'art. 2 Cost., il quale «entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa» (ordinanza n. 248 del 2013).

Tanto premesso, il giudice a quo esclude che le richiamate enunciazioni possano trovare applicazione nella fattispecie in scrutinio, dal momento che esse sono riconducibili a un principio, quale è quello della buona fede, che non può operare al di fuori della materia contrattuale.

Per le stesse ragioni il rimettente nega che i sollevati dubbi di illegittimità costituzionale possano essere superati fondando il potere del giudice dell'esecuzione di delimitare ex post la durata o l'ammontare dell'astreinte sull'equità ex art. 1374 cod. civ.

Né potrebbe utilmente invocarsi l'abuso del diritto a sostegno di una exceptio doli, in quanto ciò che viene in considerazione nella fattispecie in scrutinio non è l'esercizio abusivo di una pretesa creditoria, ma l'attuazione di un provvedimento giurisdizionale.

In definitiva, ad avviso del Tribunale rimettente, il «principio equitativo» non può essere esteso «al di là delle ipotesi in cui lo stesso è espressamente richiamato».

Di qui la necessità di promuovere l'incidente di legittimità costituzionale.

1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva, anzitutto, che la mancata previsione della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di introdurre, anche d'ufficio, un tetto massimo alla misura coercitiva indiretta disposta nel processo di cognizione o cautelare contrasterebbe, anzitutto, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., in quanto il vincolo che viene in considerazione nel caso di specie, avendo «caratteristiche di perpetuità», risulterebbe irragionevole e sproporzionato.

La disposizione censurata lederebbe, altresì, la libertà negoziale e il «diritto dominicale», in quanto una misura coercitiva eccessiva incide anche sulla sfera patrimoniale dell'obbligato, il quale, per effetto di essa, è esposto al rischio di subire l'esecuzione mobiliare o immobiliare.

L'inammissibilità di vincoli perpetui - aggiunge l'ordinanza di rimessione - risponde, infatti, all'esigenza di evitare restrizioni eccessive e temporalmente indeterminate alle facoltà di godimento e di disposizione dei beni, le quali, in contrasto con l'art. 42 Cost., svuotino il diritto del suo contenuto effettivo traducendosi in una «espropriazione senza indennizzo».

Sarebbe, altresì, violato il principio di proporzionalità delle sanzioni - nel cui ambito applicativo ricadrebbero anche le misure ex art. 614-bis cod. proc. civ. - come declinato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alla determinazione delle pene (vengono citate, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 86 del 2024, n. 178, n. 177 e n. 88 del 2023).

L'ordinanza procede, quindi, al raffronto tra la disciplina delle misure di coercizione indiretta e il regime dell'omologo istituto delle astreintes del diritto francese, al fine di evidenziare come, a differenza di quest'ultimo, l'ordinamento italiano non contempli, in aggiunta al procedimento di adozione della misura coercitiva, un apposito giudizio deputato alla sua liquidazione.

Da ciò deriverebbe che la determinazione del quantum risulterebbe «irragionevolmente, affidata allo stesso creditore», il quale sarebbe onerato della indicazione, nell'atto di precetto, dell'ammontare del credito maturato.

Poiché, dunque, al giudice dell'opposizione esecutiva non è consentita la fissazione di un limite quantitativo o temporale, la misura coercitiva che ne risulti priva potrebbe operare sine die, così dando luogo a «una obbligazione a carattere sanzionatorio sproporzionata rispetto all'originaria obbligazione inadempiuta».

Un sistema siffatto - osserva il giudice a quo - contrasterebbe con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le pronunce di condanna aventi a oggetto danni punitivi devono essere emesse «sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità» (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601).

D'altronde, argomenta il rimettente richiamando le difese della parte opponente nel giudizio a quo, la proporzionalità rilevante ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale evoca «una correlazione del mezzo rispetto al fine, nel senso che, tra strumento normativo regolatore, e realizzazione del fine che con esso si intende perseguire, l'opera di "bilanciamento" deve condurre ad un "equilibrato" componimento dei sacrifici» (viene richiamata, tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 297 del 1993).

In definitiva, la disposizione censurata confliggerebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità ex art. 3 Cost., in quanto, non prevedendo la possibilità, per il giudice dell'opposizione esecutiva, di stabilire un limite massimo alla durata della misura coercitiva, penalizzerebbe in modo eccessivo il debitore, il quale non potrebbe richiedere la predeterminazione della durata dell'obbligo al giudice della cognizione, stante la oggettiva difficoltà, per lo stesso, di valutare ex ante «un eventuale profilo di esorbitanza che può manifestarsi e apprezzarsi solo in sede esecutiva».

La disposizione censurata contrasterebbe, altresì, con gli artt. 41 e 42, secondo comma, Cost., in quanto il vincolo perpetuo derivante dalle misure di coercizione indiretta restringerebbe la libertà di iniziativa economica «di cui la libertà negoziale costituisce corollario» e limiterebbe in modo eccessivo il diritto di proprietà svuotandolo del suo contenuto.

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, posto che le sanzioni pecuniarie possono configurare una violazione del diritto di proprietà anche ai sensi della richiamata disposizione convenzionale.

Il Tribunale rimettente ravvisa, altresì, un vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall'47 CDFUE, in quanto una disciplina, come quella in scrutinio, che non consente al giudice dell'esecuzione di apporre un limite massimo alla penalità irrogata in sede di cognizione non appresterebbe una idonea garanzia processuale.

Da ultimo, la previsione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra la fattispecie in scrutinio e quelle della clausola penale e della caparra penitenziale, rispetto alle quali la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità ammettono un intervento giudiziale, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio.

2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni di legittimità costituzionale inammissibili o, comunque, non fondate.

2.1.- L'interveniente ha, anzitutto, evidenziato che l'insufficiente e lacunosa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non consentirebbe «di affermare con certezza che la questione incidentale di costituzionalità sia effettivamente rilevante».

Dall'ordinanza di rimessione emergerebbe, infatti, che la misura coercitiva sulla quale si fonda il precetto oggetto di opposizione accede a un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, numero 1), cod. proc. civ. ottenuto dagli opposti a tutela del diritto alla «restituzione/riconsegna» di radiografie eseguite sulla loro figlia presso lo studio odontoiatrico degli intimati.

Dall'atto di promovimento si ricaverebbe, altresì, che gli stessi opposti, dopo l'emissione del provvedimento cautelare, hanno introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto la sola condanna dei professionisti al risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia minore, e non già alla restituzione dei referti.

Rileva, pertanto, l'interveniente che, alla stregua di quanto riferito dal giudice rimettente, il sequestro giudiziario e la misura ex art. 614-bis cod. proc. civ. che vi accede parrebbero aver perso efficacia ai sensi dell'art. 669-novies, primo comma, cod. proc. civ., in ragione della mancata introduzione del giudizio restitutorio entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, primo comma, cod. proc. civ.

Sempre in via preliminare, la difesa statale lamenta che, poiché il giudice a quo non ha indicato specificamente i motivi dell'opposizione a precetto sulla quale è chiamato a decidere, non è possibile verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni sollevate.

A sostegno dell'eccezione, l'interveniente argomenta che, ove l'opponente avesse dedotto l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 669-octies, primo comma, e 669-novies, primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per sé idonea a fondare una pronuncia di accoglimento de plano dell'opposizione, senza la necessità, per il rimettente, di esaminare la censura con cui «sembrerebbe essere stata lamentata l'illegittimità della astreinte» per omessa fissazione di un limite quantitativo o temporale.

Il giudice a quo sarebbe, inoltre, incorso in un'aberratio ictus, in quanto, pur auspicando una pronuncia additiva diretta ad ampliare l'ambito delle attribuzioni del giudice dell'opposizione a precetto mediante il riconoscimento del potere di determinare «un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all'operatività delle misure coercitive indirette, non ha censurato l'art. 615 cod. proc. civ., ma l'art. 614-bis cod. proc. civ., il quale, almeno nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, si limitava a prevedere le condizioni e i presupposti per la comminatoria, da parte del giudice della cognizione, dell'astreinte, senza disciplinare i poteri del giudice dell'opposizione esecutiva.

Le questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili anche perché il rimettente non avrebbe motivato la non manifesta infondatezza con riferimento alla norma alla quale avrebbero dovuto essere rivolte le censure, ossia l'art. 615 cod. proc. civ.

Ancora, a sostegno dell'inammissibilità delle questioni, l'Avvocatura generale deduce che il giudice rimettente non avrebbe considerato gli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento al destinatario dell'astreinte disposta in sede cautelare e, in particolare, la possibilità di proporre il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. - rimedio nella specie esperito, ma con esito negativo, dall'opponente - e di chiedere - eventualmente nel giudizio di merito che, da quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, sarebbe ancora in corso - la revoca o la modifica della misura coercitiva ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ.

A supporto di tale assunto, la difesa statale argomenta che, ove la domanda di merito trovasse accoglimento, la misura cautelare concessa ante causam e l'astreinte a essa associata verrebbero assorbite dalla pronuncia che definisce il giudizio.

Per converso, in caso di rigetto della domanda di merito, la misura coercitiva «cadrebbe», insieme al provvedimento cautelare, «con efficacia ex tunc», e il destinatario della stessa potrebbe ripetere ex art. 2033 cod. civ. quanto eventualmente già corrisposto per darvi esecuzione.

La mancata considerazione dei predetti rimedi si tradurrebbe in una ulteriore ragione di inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza.

In via gradata, l'interveniente eccepisce la manifesta inammissibilità delle questioni sul presupposto che con l'ordinanza di rimessione si chiede una pronuncia additiva «tesa a sostituire la volontà del legislatore con una disciplina di segno diverso non costituzionalmente obbligata».

Le questioni sollevate sarebbero, infine, inammissibili per difetto di rilevanza nella parte in cui auspicano il predetto intervento additivo non solo con riferimento all'ipotesi in cui la misura coercitiva indiretta sia stata disposta dal giudice della cautela - come avvenuto nel giudizio a quo -, ma anche nel caso in cui la stessa misura sia adottata dal giudice del merito.

2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le questioni siano, comunque, non fondate, in quanto la parte destinataria di una astreinte adottata in sede cautelare disporrebbe di adeguate forme di tutela, come il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., la richiesta di revoca o la modifica ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ. e l'impugnazione della pronuncia che definisce il giudizio di merito.

Osserva, inoltre, l'interveniente che la soluzione additiva prospettata dal rimettente consentirebbe al giudice dell'opposizione a precetto di esercitare un sindacato sulla correttezza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale «integrandolo/correggendolo ex post ed addirittura d'ufficio» mediante la determinazione di un limite massimo, quantitativo o temporale, non stabilito dal giudice della cognizione o della cautela; ciò che contrasterebbe con il principio giurisprudenziale, costituente diritto vivente, dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo per fatti anteriori o coevi alla sua formazione (vengono citate, tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785 e Cass. n. 22714 del 2023).

Osserva, inoltre, l'interveniente come su tale principio non abbia inciso neppure la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, la quale ha introdotto soltanto il potere del giudice dell'esecuzione di disporre l'astreinte ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o della cautela.

Aggiunge che l'attribuzione al giudice dell'opposizione all'esecuzione di un potere di correzione del titolo esecutivo giudiziale «in ragione di pretesi errori commessi dal giudice della cognizione (o della cautela)» determinerebbe significative ricadute di ordine sistematico.

Con riferimento alla censura di violazione del principio di eguaglianza, la difesa statale assume che le fattispecie indicate dal giudice a quo come termine di comparazione non siano pertinenti, in quanto appartengono all'area dell'autonomia contrattuale, là dove nel caso di specie viene in considerazione la sindacabilità di un titolo giudiziale.

Non sarebbe, poi, ravvisabile la lesione dell'art. 42, secondo comma, Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, giacché, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non si sarebbe al cospetto di un vincolo perpetuo, come tale incidente sul diritto di proprietà del destinatario della misura coercitiva, potendo il debitore «in linea di principio, liberarsi eseguendo la prestazione infungibile di dare o di fare».

Da ultimo, non sussisterebbe la violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nonché dell'art. 47 CDFUE, in quanto l'effettività della tutela giurisdizionale dell'obbligato sarebbe garantita dai rimedi impugnatori avverso la stessa misura coercitiva indiretta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.- Il Tribunale di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 614-bis cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022.

Al primo comma, la disposizione censurata prevedeva che «[c]on il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409».

Ai sensi del secondo comma, «[i]l giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

3.1.- Ad avviso del giudice a quo, la previsione di cui si tratta, «nella parte in cui - legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo - non prevede, da parte del Giudice dell'opposizione a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...], nell'ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)», confliggerebbe, anzitutto, con l'art. 3 Cost., con riferimento sia al principio di ragionevolezza, sia a quello di eguaglianza.

Da un lato, infatti, essa imporrebbe al debitore un vincolo «sine die e, quindi, perpetuo» in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni; dall'altro, determinerebbe una disparità di trattamento tra le misure di coercizione indiretta e altri istituti, come la clausola penale e la caparra confirmatoria, in relazione alle quali, in presenza di un sacrificio patrimoniale manifestamente sproporzionato, è consentito l'intervento del giudice, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio.

3.2.- Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 41 (evocato, come già riferito, solo nella motivazione dell'ordinanza e non riportato nel dispositivo della stessa), 42, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal momento che una misura di coercizione indiretta sproporzionata e senza limite temporale recherebbe vulnus alla libertà negoziale del debitore e, esponendolo al rischio di esecuzione forzata, alla sua sfera patrimoniale.

3.3.- Da ultimo, la norma censurata lederebbe gli artt. 24, 111, 113, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nonché all'art. 47 CDFUE, in quanto la mancata previsione della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di porre rimedio d'ufficio al sacrificio sproporzionato al quale è esposto il destinatario della misura coercitiva confliggerebbe con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

4.- In via preliminare, devono essere esaminati i molteplici profili di inammissibilità rilevati dall'Avvocatura generale dello Stato.

4.1.- Non è, anzitutto, meritevole di accoglimento l'eccezione di insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo.

L'interveniente osserva che la misura di coercizione indiretta posta a fondamento dell'atto di precetto opposto accede a un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, numero 1), cod. proc. civ. ottenuto dai convenuti nel giudizio principale a tutela del diritto alla «restituzione/riconsegna» di referti radiografici necessari per far valere in giudizio la responsabilità della parte attrice.

Dalla esposizione del rimettente risulta, però, che gli stessi convenuti, in seguito all'adozione del provvedimento cautelare, hanno introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto unicamente il risarcimento del danno e non anche la restituzione dei documenti in contestazione.

Secondo la difesa statale, il sequestro giudiziario e la misura ex art. 614-bis cod. proc. civ. che vi accede risulterebbero, pertanto, aver perso efficacia in ragione della mancata introduzione del giudizio restitutorio nel termine perentorio fissato dall'art. 669-octies, primo comma, cod. proc. civ.

4.1.1.- È, tuttavia, da ritenersi che, alla stregua di quanto emerge dall'ordinanza di rimessione, la misura cautelare in questione, al di là del nomen iuris, non abbia il contenuto del sequestro giudiziario di beni ex art. 670, numero 1), cod. proc. civ., ma del sequestro di prove di cui al numero 2) di tale disposizione, la cui funzione non è quella, propria del primo, di assicurare la custodia di beni di cui è controversa la proprietà o il possesso, bensì di presidiare il diritto di acquisire un documento o altra res dalla quale la parte interessata possa trarre elementi di prova in suo favore mediante l'ordine giudiziale di ostensione rivolto alla controparte o al terzo che del documento o della cosa abbia la disponibilità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 ottobre 1970, n. 2213).

Ove, come nel caso di specie, la custodia ai sensi dell'art. 670, numero 2), cod. proc. civ. venga concessa ante causam, non è, pertanto, necessario che all'adozione della misura segua, entro il termine di cui all'art. 669-octies cod. proc. civ., l'instaurazione di un giudizio sulla proprietà o sul possesso nel quale debba essere avanzata domanda di condanna alla consegna o alla restituzione del bene sequestrato, essendo sufficiente a scongiurare l'inefficacia di cui all'art. 669-novies, primo comma, cod. proc. civ. l'introduzione di un qualsivoglia processo di merito nel quale la prova sequestrata possa essere utilizzata (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 dicembre 1993, n. 12705).

4.2.- Un'altra eccezione di inammissibilità attiene alla mancata specifica illustrazione, da parte del giudice a quo, dei motivi dell'opposizione a precetto, da cui deriverebbe l'impossibilità di verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni sollevate.

Opina, al riguardo, l'Avvocatura generale che, ove la parte opponente avesse dedotto l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 669-octies, primo comma, e 669-novies, primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per sé sola idonea a fondare una pronuncia di accoglimento de plano dell'opposizione, senza la necessità, per il rimettente, di esaminare la censura con cui «sembrerebbe essere stata lamentata l'illegittimità della astreinte» per omessa fissazione di un limite quantitativo o temporale.

4.2.1.- Neanche tale eccezione è fondata, in quanto, come più volte affermato da questa Corte, spetta al giudice rimettente la individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al suo esame (ex aliis, sentenze n. 125 del 2018 e n. 132 del 2015).

4.3.- Non è, poi, ravvisabile l'aberratio ictus eccepita dall'interveniente sul presupposto che il giudice a quo, pur auspicando una pronuncia additiva volta ad ampliare l'ambito delle attribuzioni del giudice dell'opposizione a precetto mediante il riconoscimento del potere di determinare «un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all'operatività delle misure coercitive indirette, non avrebbe censurato l'art. 615 cod. proc. civ., recante la disciplina dell'opposizione, preventiva e successiva, all'esecuzione.

4.3.1.- L'individuazione dell'art. 614-bis cod. proc. civ. quale norma cui rivolgere le censure di illegittimità costituzionale risulta, al contrario, coerente, sia con l'oggetto e il fondamento delle questioni sollevate, sia con il petitum additivo richiesto, giacché la previsione sottoposta a scrutinio delinea in modo esaustivo la disciplina generale delle misure di coercizione indiretta.

La volontà del legislatore di concentrare nella disposizione censurata non solo le norme che valgono a conformare la struttura e il contenuto delle misure di coercizione indiretta, ma anche quelle che ne definiscono il regime processuale trova, del resto, riscontro nei recenti interventi riformatori attuati con il d.lgs. n. 149 del 2022 e con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), i quali hanno inserito nello stesso testo dell'art. 614-bis cod. proc. civ. le nuove norme che hanno esteso al giudice dell'esecuzione la competenza a disporre le misure di coercizione indiretta.

4.4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, deve parimenti essere disattesa l'eccezione secondo la quale nessuna motivazione sarebbe stata svolta a sostegno della non manifesta infondatezza con riferimento all'art. 615 cod. proc. civ.

4.5.- Priva di fondamento è, poi, l'eccezione con cui si imputa al giudice a quo la mancata considerazione degli strumenti di tutela di cui dispone il destinatario del provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ. adottato in sede cautelare e, in particolare, della possibilità di proporre il reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. e di chiedere al giudice del merito la revoca o la modifica della misura ai sensi dell'art. 669-decies cod. proc. civ.

4.5.1.- Il rimettente ha, infatti, valutato la possibilità, per la parte interessata, di richiedere la fissazione di un limite quantitativo o temporale della penalità valendosi dei mezzi offerti dalla disciplina del procedimento cautelare, ma, da un lato, ha rilevato che il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. risulta, nella specie, essere stato esperito senza esito e, dall'altro, con argomenti non implausibili, ha escluso che l'istanza ex art. 669-decies cod. proc. civ. costituisca uno strumento processuale idoneo a conseguire l'auspicata delimitazione ex post della disposta penalità.

4.6.- Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa statale, non assume, poi, rilevanza, ai fini del vaglio di ammissibilità delle questioni, la mancata considerazione, da parte del rimettente, della circostanza che la misura compulsoria posta a presidio di una misura cautelare non necessiterebbe di una delimitazione temporale postuma, in quanto sarebbe comunque destinata a perdere efficacia con l'adozione del provvedimento che definisce il giudizio di merito.

Tale meccanismo effettuale potrebbe, invero, non soddisfare l'esigenza segnalata dal rimettente ove la conclusione del processo di merito intervenisse a distanza di tempo dall'adozione della stessa misura coercitiva.

4.7.- Attiene, invece, al merito - e non all'ammissibilità delle questioni - l'ulteriore eccezione con cui l'interveniente osserva che il rimettente avrebbe richiesto una pronuncia additiva «tesa a sostituire la volontà del legislatore con una disciplina di segno diverso non costituzionalmente obbligata».

È indubbio che il legislatore goda di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, ma ciò non toglie che le sue scelte possano essere sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale ove si assuma che le stesse abbiano superato il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione rispetto alle finalità perseguite (ex multis, sentenze n. 205, n. 128 e n. 39 del 2025).

4.8.- Deve essere disattesa anche l'eccezione di irrilevanza, con la quale si lamenta che le questioni tendono al predetto intervento additivo non solo con riferimento all'ipotesi di specie, in cui la misura di coercizione indiretta è stata disposta dal giudice della cautela, ma anche nel caso in cui la stessa misura sia stata concessa nell'ambito di un giudizio di cognizione.

Nella prospettazione del rimettente il vulnus costituzionale deriva, infatti, dalla mancata attribuzione al giudice dell'opposizione esecutiva del potere di fissare un termine di durata o un limite quantitativo massimo alla misura coercitiva posta in esecuzione, senza che assuma rilevanza il contesto processuale - cautelare o di cognizione - in cui essa sia stata disposta.

4.9.- Un profilo di inammissibilità, da rilevarsi d'ufficio, è, invece, ravvisabile nella censura formulata in riferimento all'art. 47 CDFUE.

Essa risulta, infatti, sostenuta da una motivazione sulla non manifesta infondatezza del tutto insufficiente, non avendo il rimettente illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, condizione, questa, alla quale è subordinata, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale» (ex aliis, sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024).

4.10.- Da ultimo, occorre rilevare che in alcuni passaggi della motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, nell'elencazione dei parametri costituzionali e sovranazionali che enunciano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, vengono riportati - unitamente agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - gli artt. 47 e 113 Cost., di cui è palese l'inconferenza rispetto al thema decidendum.

Non si tratta, tuttavia, di un errore concettuale, ma di un mero lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione delle norme costituzionali realmente evocate - le quali vanno, all'evidenza, identificate, rispettivamente, negli artt. 111 Cost. e 47 CDFUE, come conferma la presenza, nel medesimo contesto motivazionale, di espliciti riferimenti a tali previsioni - ed è dunque irrilevante ai fini dell'ammissibilità (ex aliis sentenze n. 224 del 2023 e n. 151 del 2016).

5.- All'esame del merito delle questioni è utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inscrive la diposizione censurata.

5.1.- L'art. 614-bis cod. proc. civ. reca la disciplina generale della misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario - usualmente denominata, mutuando il nomen iuris dell'analoga figura del diritto francese da cui trae ispirazione, astreinte -, intesa a sollecitare l'adempimento volontario di un'obbligazione di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro da parte del soggetto a ciò condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per l'ipotesi di mancato o ritardato adempimento (Cass., n. 22714 del 2023; in senso conforme, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10942).

Con l'introduzione, a opera dell'art. 49, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), della disciplina in esame si è inteso rimediare alla lacuna derivante dalla inidoneità dei provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi infungibili a fondare l'esecuzione forzata diretta (nemo ad factum praecise cogi potest), mediante la predisposizione di una tecnica volta a sollecitare l'adempimento del debitore.

5.2.- Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione dell'astreinte è, invero, anzitutto compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 aprile 2015, n. 7613).

La misura di coercizione indiretta mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti del soggetto condannato attraverso la minaccia di un sacrificio economico destinato ad aumentare progressivamente e in modo automatico per ogni giorno o frazione temporale di ritardo nella conformazione dell'obbligato al comando principale e a replicarsi in caso di reiterazione della trasgressione all'obbligo di non facere.

La stessa misura, ove il destinatario si renda, ciò non di meno, inadempiente, si risolve in una penalità pecuniaria, così che «ex post funziona anche come sanzione» che «lievita in ragione del ritardo» (ancora, Cass., n. 7613 del 2015).

5.3.- Il testo attuale della disposizione censurata è il risultato di quattro interventi legislativi.

5.3.1.- Il primo, cui si deve la introduzione dell'istituto, risale, come ricordato, alla legge n. 69 del 2009, il cui art. 49, comma 1, aveva inserito l'art. 614-bis nella disciplina del processo di esecuzione di cui al Titolo IV del Libro terzo del codice di procedura civile, con una rubrica (Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare) dalla quale si evinceva la intentio legis di limitare l'operatività delle misure di coercizione indiretta ai soli casi di mancata o tardiva conformazione ai provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi aventi a oggetto prestazioni infungibili.

5.3.2.- La portata della disposizione e, ancor prima, la sua collocazione sistematica sono state, poi, modificate dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale, all'art. 13, comma 1, lettera cc-ter), ha aggiunto al Libro terzo del codice di procedura civile il Titolo IV-bis, recante l'intitolazione «Delle misure di coercizione indiretta», e vi ha inserito l'art. 614-bis assegnando ad esso la nuova rubrica «Misure di coercizione indiretta» al fine di estenderne l'applicazione a ogni provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.

5.3.3.- In seguito, l'art. 614-bis cod. proc. civ. è stato riformato dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, assumendo, al primo comma, la seguente formulazione: «[c]on il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile».

Il secondo comma è stato così riscritto: «[s]e non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612».

Ai sensi del novellato terzo comma «[i]l giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

Infine, nel quarto e nel quinto comma sono state riprodotte, rispettivamente, le regole - presenti già nella versione originaria - secondo le quali, da un lato, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo e, dall'altro lato, la disciplina dettata dall'art. 614-bis cod. proc. civ. non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cod. proc. civ.

5.3.4.- Tra le innovazioni introdotte dalla riforma del 2022 particolare rilievo, ai fini dell'odierno scrutinio di legittimità costituzionale, assume la previsione secondo cui il giudice che dispone l'astreinte ne delimita temporalmente l'efficacia fissando, anzitutto, un termine dilatorio a decorrere dal quale iniziano a prodursi gli effetti della misura, onde consentire all'onerato di dare volontaria attuazione alla decisione giudiziale di condanna senza incorrere immediatamente nella penalità.

Oltre al termine iniziale - di cui, peraltro, la giurisprudenza faceva applicazione già nel regime previgente (ex aliis, Tribunale ordinario di Terni, ordinanza 6 agosto 2009) - la novella ha espressamente riconosciuto la possibilità che il giudice predetermini anche la durata massima della misura, apponendovi un termine finale diretto a evitare che il creditore possa trarre profitto dal mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione principale.

Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022 si chiarisce, infatti, che il limite di durata è stato previsto soltanto per le obbligazioni aventi «come contenuto una prestazione», mentre non assume rilevanza per quelle di non facere, nelle quali «poiché la sanzione diviene operativa solo ove sia tenuto un comportamento contrario all'obbligo di astensione, non vi è necessità di assicurare che l'entità della somma da corrispondere non divenga esorbitante. [...] In caso, invece, di obblighi positivi, può essere opportuno porre un limite massimo alla durata della misura coercitiva, e così alla somma complessiva che divenga dovuta. Non è infatti possibile che essa divenga perpetua».

5.3.5.- Significativa è anche l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a disporre la misura di coercizione indiretta, ove non sia stata già disposta ad ausilio di un provvedimento di condanna reso nel processo di cognizione, nonché quando se ne richieda l'emissione a servizio di un titolo esecutivo stragiudiziale.

5.3.6.- Da ultimo, l'art. 3, comma 7, lettera r), del d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto nuovamente sul secondo comma dell'art. 614-bis cod. proc. civ. inserendovi la precisazione secondo cui la misura di coercizione indiretta, ove venga disposta dal giudice dell'esecuzione, perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

5.4.- La misura coercitiva di cui si tratta si configura come una statuizione accessoria a un provvedimento di condanna emesso all'esito di un giudizio di cognizione piena ed esauriente - o anche celebrato con modalità o riti semplificati -, ovvero, secondo l'interpretazione prevalente, a un provvedimento cautelare (ex aliis, Tribunale ordinario di Pavia, sezione terza civile, ordinanza 18 marzo 2026; Tribunale ordinario di Arezzo, sezione civile, ordinanza 22 giugno 2022), purché anticipatorio degli effetti della condanna.

Al fine di rafforzarne l'effetto persuasivo, l'art. 614-bis cod. proc. civ. attribuisce alla condanna al pagamento della somma un'autonoma idoneità all'attuazione coattiva, «cioè a dire natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale» (Cass., n. 22714 del 2023).

Il giudice che concede l'astreinte si limita, peraltro, a indicare i criteri di calcolo per la sua determinazione, non potendo - attesa la proiezione pro futuro della statuizione - anche quantificarla nel suo esatto ammontare.

Non è, tuttavia, previsto un successivo giudizio in cui la somma maturata nel tempo possa essere definitivamente liquidata.

È, pertanto, onere del creditore che intenda azionare esecutivamente la misura quantificarne, nell'atto di precetto, l'ammontare in base ai criteri prefigurati nel provvedimento che l'ha concessa.

In ciò la disciplina in esame si differenzia da quella dell'omologo istituto dell'ordinamento francese, la quale contempla due distinti procedimenti in cui, rispettivamente, il giudice ordina e liquida l'astreinte (artt. L 131-1 e L 131-3 del Code des procédures civiles d'exécution).

5.5.- L'obbligato può contestare la misura coercitiva con l'opposizione all'esecuzione ex 615 cod. proc. civ., con la quale, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possono essere formulate censure inerenti agli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione nel disporre la misura stessa, in quanto ciò equivarrebbe a mettere in discussione l'intrinseco contenuto decisorio del provvedimento coercitivo.

I motivi deducibili con il rimedio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sono, pertanto, circoscritti, oltre ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo, alle doglianze relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva, «ma solo e soltanto negli esatti e precisi termini già individuati nel provvedimento di irrogazione della stessa» (Cass., n. 22714 del 2023).

Né, secondo la pronuncia appena richiamata, può essere richiesta la riduzione della misura, la quale «si concreta in una modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale, consentita unicamente in àmbito cognitivo e mercé l'esperimento degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del provvedimento di cognizione cui accede la misura di coercizione indiretta».

6.- Tutto ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate nei termini di seguito chiariti, essendo possibile un'interpretazione della disposizione censurata orientata alla sua conformità ai parametri evocati dal rimettente.

6.1.- Alla stregua della disciplina in scrutinio, l'importo della misura di coercizione indiretta deve essere determinato sulla base di una serie di parametri - che il testo dell'art. 614-bis cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile individua, al secondo comma, nel valore della controversia, nella natura della prestazione, nel danno quantificato o prevedibile e in ogni altra circostanza utile -, la cui finalità è quella di evitare che la misura risulti sproporzionata «alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 marzo 2024, n. 7927).

All'esito di una valutazione prognostica, il giudice deve, pertanto, individuare una somma che, da un lato, appaia idonea a produrre un'adeguata pressione psicologica sull'obbligato e, dall'altro, nel caso in cui l'effetto coercitivo non si realizzi, non possa tradursi in un sacrificio patrimoniale esorbitante per il destinatario.

L'astreinte può, infatti, logicamente scomporsi in un momento in cui essa funge da minaccia di condanna al pagamento di una somma di denaro che si accresce - così moltiplicando il sacrificio economico a carico dell'obbligato - con il perdurare dell'inadempimento; e in una seconda fase in cui «la minaccia, diviene, sulla base della constatazione del comportamento concretamente manifestato dal debitore, una vera e propria sanzione» (Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019; in termini non dissimili Cass., n. 7613 del 2015).

6.2.- L'efficacia pro futuro della statuizione coercitiva impone, inoltre, che, affinché entrambe le funzioni suindicate conservino un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna, la misura disposta venga predeterminata anche sotto il profilo temporale.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui il provvedimento compulsorio sia posto a servizio di un obbligo di astensione privo di determinazione di durata, la previsione di un termine finale (o di un limite quantitativo massimo) deve, infatti, ritenersi consustanziale alla stessa tecnica di tutela in esame, essendo la perpetuità dell'astreinte inconciliabile, già sul piano logico, con la sua funzione tipicamente sollecitatoria.

In particolare, non può tollerarsi una situazione in cui il vincolo nascente dal provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ. perduri sine die pur risultandone la sopravvenuta inidoneità a realizzare la finalità per la quale era stato imposto.

Infatti, quando l'inosservanza del comando giudiziale assistito da un'astreinte priva di un limite temporale o quantitativo si protrae per un tempo significativo senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l'esecuzione diretta - oppure, ove questa non sia praticabile in ragione della infungibilità della prestazione, ricorrendo alla residuale tutela risarcitoria - la stessa "penalità", accrescendosi automaticamente, in ragione del mero decorso del tempo, finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione.

A tale riguardo, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che, nel pur peculiare procedimento con il quale vengono disposte e liquidate le misure di coercizione indiretta nel giudizio di ottemperanza, ove l'adempimento dell'obbligo assistito dall'astreinte divenga temporaneamente o definitivamente impossibile, la funzione di stimolo e quella sanzionatoria, proprie della misura in esame, non avrebbero più ragion d'essere, e ove non elise o adeguate, si trasformerebbero in uno strumento di coattivo trasferimento di ricchezza privo di ogni valida causa (in questo senso, ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019).

6.3.- Come tuttavia già evidenziato, nella formulazione sottoposta a scrutinio, l'art. 614-bis cod. proc. civ. non contiene esplicite indicazioni in merito alla predeterminazione della durata della misura coercitiva.

Inoltre, la disciplina in esame, né nella versione censurata, né nel testo attualmente in vigore, individua un apposito momento processuale in cui il giudice possa verificare la perdurante equità dell'apprezzamento effettuato ex ante ed eventualmente ricalibrare la misura coercitiva - anche attraverso l'apposizione successiva di un tetto massimo o di un termine finale di efficacia - in considerazione delle sopravvenienze medio tempore verificatesi.

Il legislatore italiano non ha, infatti, inteso adottare un modello procedimentale bifasico analogo a quello francese, nel quale, come ricordato, al giudizio in cui l'astreinte viene disposta ne segue un altro deputato alla sua liquidazione.

6.4.- Ritiene, tuttavia, questa Corte che alle, pur non peregrine, preoccupazioni del giudice a quo circa l'esistenza di un vuoto normativo foriero di conseguenze irragionevoli e di disparità di trattamento - nonché lesivo della effettività della tutela giurisdizionale e incidente in modo sproporzionato sul patrimonio e sulla libertà negoziale dei destinatari delle misure coercitive - possa farsi fronte ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare il denunciato vulnus costituzionale.

È, infatti, da ritenersi che nei casi, come quello in esame, in cui la misura coercitiva sia stata stabilita senza l'indicazione della durata o di un limite quantitativo, ma il perdurare dell'inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell'obbligato, il giudice dell'opposizione all'esecuzione minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo corredandolo, ora per allora, di un termine finale o di un tetto massimo, ben può constatare che esso, dopo una certa durata, è divenuto inutile.

Una situazione siffatta, rendendo obiettivamente inverosimile che l'obbligazione principale possa essere ancora soddisfatta mediante l'adempimento volontario - ancorché indotto dalla minaccia dell'astreinte - dell'obbligato, non solo dimostra la infruttuosità della coazione indiretta, ma attesta, al contempo, la sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento coercitivo - siccome implicante la possibilità di una cooperazione spontanea del destinatario - e, conseguentemente, l'inesistenza attuale del diritto di credito per cui si procede esecutivamente.

Tale conclusione non contrasta con il principio, affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione, preventiva o successiva, all'esecuzione il comando giudiziale consacrato nel titolo esecutivo non può essere rimesso in discussione, dovendo i vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3277; in senso conforme, ex aliis, Cass., n. 2785 del 2025 e n. 22714 del 2023).

Se, infatti, al giudice dell'opposizione all'esecuzione non è consentito modificare il contenuto del provvedimento coercitivo azionato - non potendo egli, in particolare, rivalutare i criteri di determinazione della misura fissati dal giudice della cognizione o della cautela - un'analoga preclusione non può ritenersi operante per la verifica della perdurante utilità della coercizione indiretta, trattandosi di fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale per il quale non opera il limite di conversione dei vizi dello stesso in motivi di gravame, ritraibile dall'art. 161 cod. proc. civ.

6.5.- Nel giudizio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. il giudice chiamato a controllare la correttezza dell'autoliquidazione della somma dovuta, operata nell'atto di precetto e le altre condizioni per procedere esecutivamente per il recupero dell'astreinte può, pertanto, accertare, anche d'ufficio, che dopo un certo tempo - la cui congruità deve essere apprezzata alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta così come emergenti dal provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ. -, l'efficacia persuasiva della misura è venuta meno, in quanto essa non ha sortito l'effetto perseguito.

Ed è sulla base del limite temporale di efficacia così individuato che lo stesso giudice dell'opposizione (preventiva o successiva) all'esecuzione può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.

7.- La disciplina censurata, interpretata nei termini sopra illustrati, ritrova una sua vocazione compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto soddisfa l'esigenza di delimitare l'efficacia della misura coercitiva emessa senza un termine finale entro i margini temporali (o quantitativi) strettamente necessari alla realizzazione della sua funzione tipica, scongiurando il rischio che essa si trasformi in uno strumento di ingiustificata locupletazione per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore.

Per altro verso, la ricostruzione indicata non esorbita dai limiti dei poteri cognitori del giudice che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, caratterizzano l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

La verifica del perdurare della funzione compulsoria della misura coercitiva azionata non attinge, infatti, gli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione per disporre la stessa e per indicarne i criteri di determinazione, e, dunque, l'intrinseco contenuto decisorio del provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ., ma ricade nell'accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.

8.- In conclusione, alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata qui compiuta, la disposizione sottoposta a scrutinio non viola gli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) -, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis cod. proc. civ. - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022 -, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.