Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-bis
Sentenza 10 giugno 2026, n. 10650
Presidente: Francavilla - Estensore: Corbi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3 giugno 2024 e depositato in data 15 giugno 2024, Giovanni Enzo A. e Alessandro A., nella qualità di eredi di Cecilia L., hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio al fine di sentir annullare il provvedimento, ex art. 42-bis t.u.espr., n. 42 del 1° luglio 2019.
2. A sostegno del gravame, parte ricorrente ha posto un unico motivo di ricorso, dolendosi dell'illegittimità del provvedimento impugnato per non aver liquidato, per il periodo di occupazione senza titolo, l'indennizzo pari al cinque per cento annuo del valore del bene oggetto dell'esproprio.
3. Con memoria del 23 aprile 2026, il Comune di Guidonia Montecelio, già costituitosi in giudizio in data 31 luglio 2024, ha, in via pregiudiziale di rito, eccepito il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e, nel merito, insistito per il rigetto del ricorso.
4. All'udienza pubblica del 26 maggio 2026, parte ricorrente ha aderito all'eccezione di parte resistente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, l'eccezione, sollevata da parte resistente, relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, è fondata.
La presente controversia ha a oggetto l'impugnazione del richiamato decreto di esproprio, unicamente sotto il profilo dell'omessa liquidazione in favore del ricorrente della componente indennitaria di cui all'art. 42-bis, comma 3, seconda parte, t.u.espr. che così recita: "per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma".
Fermo quanto precede, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha ormai da tempo chiarito che "in tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati ed all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le pretese che possano avere ad oggetto l'entità dell'indennizzo o la misura del risarcimento danno" (T.A.R. Napoli, n. 5985/2025; in tal senso anche T.A.R. Catania, n. 1539/2025).
7. Nel caso di specie, poiché il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento in proprio favore della descritta componente indennitaria, sussiste, al riguardo, la giurisdizione del giudice ordinario in luogo dell'intestato Tribunale adito. E ciò in quanto in questa sede non viene in rilievo l'esercizio del pubblico potere, che invece viene pacificamente assunto come presupposto, bensì le modalità di determinazione dell'indennizzo conseguente all'esproprio.
8. Alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
9. La condotta processuale di parte ricorrente che ha aderito alla prospettata eccezione di parte resistente consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.