Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 19 giugno 2026, n. 4924

Presidente: Sabatino - Estensore: Perotti

FATTO E DIRITTO

Considerato che l'art. 22, comma 2, c.p.a. dispone che "per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori", di guisa che il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l'atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito del ius postulandi dinanzi al giudice adito (ex pluribus, C.d.S., IV, 28 settembre 2017, n. 4530; V, 16 marzo 2011, n. 1626).

Considerato altresì che l'assistenza tecnica obbligatoria innanzi alle Magistrature superiori costituisce il riflesso dell'inviolabilità del diritto di difesa predicato dall'art. 24, comma 2, Cost. - l'obbligo di difesa a mezzo di un avvocato a ciò abilitato essendo volto ad offrire una maggiore garanzia degli interessi del soggetto parte in causa, a fronte del maggior tecnicismo dei giudizi di ultima istanza - sì che la stessa, se da un lato non può dirsi in contrasto con il principio costituzionale sovra richiamato, neppure contrasta, dall'altro, con l'art. 6 della CEDU nella parte in cui sancisce il diritto all'autodifesa, tale principio non assumendo valenza assoluta (ex multis, Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188; 3 ottobre 1979, n. 125).

Rilevato che l'atto di appello risulta sottoscritto dalla sola parte appellante, che dichiaratamente agisce "personalmente senza assistenza del difensore".

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della stessa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I, sent. n. 3016/2026.