Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 9 luglio 2026
Presidente e Relatore: Jarukaitis
«Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Direttiva 2012/18/UE - Articolo 2 - Ambito di applicazione - Articolo 3, punto 12 - Nozione di "presenza di sostanze pericolose" - Monitoraggio continuo delle sostanze effettivamente presenti in uno stabilimento - Presenza prevista o ragionevolmente prevedibile - Determinazione mediante riferimento alle quantità massime di sostanze indicate nell'autorizzazione all'esercizio».
Nella causa C‑224/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 21 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2024, nel procedimento Società Eredi Raimondo Bufarini Srl - Servizi Ambientali contro Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 105/2015, nei confronti di: Regione Marche, FP.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, punto 12, e dell'articolo 7 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU 2012, L 197, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Società Eredi Raimondo Bufarini Srl - Servizi Ambientali, una società di diritto italiano, e dall'altro lato, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Transizione Ecologica, il Comitato tecnico regionale delle Marche (Italia) (in prosieguo: il «Comitato tecnico») e il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 105/2015 in merito alla decisione, adottata dal Comitato tecnico, con cui tale società è stata diffidata a presentare documenti relativi al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Trattato FUE
3. L'articolo 191 TFUE prevede quanto segue:
«1. La politica dell'Unione [europea] in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
(...)».
4. Ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell'Unione europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale [europeo] e del Comitato [europeo] delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191».
Direttiva 2008/98/CE
5. L'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), intitolato «Rilascio delle autorizzazioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
(...)».
Direttiva 2010/75/UE
6. L'articolo 4 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17), intitolato «Obbligo di detenere un'autorizzazione», così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.
(...)».
7. Il capo II di tale direttiva, intitolato «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I», comprende l'articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Domande di autorizzazione», il quale prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:
a) dell'installazione e delle sue attività;
b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
(...)».
8. La parte 5 dell'allegato I della medesima direttiva include la gestione dei rifiuti tra le attività contemplate da quest'ultima.
Direttiva 2012/18
9. Ai sensi dei considerando da 2 a 4, 6, 12, 15 e 16 della direttiva 2012/18:
«(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi (...). Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate appropriate misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto necessario garantire che l'elevato livello di protezione esistente rimanga quantomeno immutato o aumenti.
(3) (...) Se, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono necessarie alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. (...)
(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE [del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ( GU 1997, L 10, pag. 13),] per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta. (...)
(...)
(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.
(...)
(12) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di ripristino. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire e, nei casi previsti dal diritto nazionale, trasmettere all'autorità competente una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (major-accident prevention policy, MAPP), nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure, compresi adeguati sistemi di gestione della sicurezza, attuate dal gestore per contenere il pericolo di incidenti rilevanti. Quando gli operatori identificano e valutano il pericolo di incidenti rilevanti, occorrerebbe esaminare altresì le sostanze pericolose che possono essere generate durante un grave incidente all'interno dello stabilimento.
(...)
(15) Per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per prevenire gli incidenti rilevanti, e per preparare i piani di emergenza e le misure di risposta, il gestore, per quegli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità significative, dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sotto forma di un rapporto di sicurezza. Tale rapporto di sicurezza dovrebbe contenere informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi del rischio, alle misure di prevenzione e intervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze. (...)
(16) Per prepararsi a casi di emergenza è necessario approntare, per gli stabilimenti in cui sono presenti significative quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza interni ed esterni e istituire procedure che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e attuati in caso di accadimento o di possibile accadimento di un incidente rilevante. Il personale dello stabilimento dovrebbe essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico interessato dovrebbe avere l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito al piano di emergenza esterno. (...)».
10. L'articolo 1 della direttiva 2012/18, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione».
11. L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:
«La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1».
12. L'articolo 3 di detta direttiva reca, ai punti da 1 a 3, 5 e da 8 a 12, le seguenti definizioni:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
2) "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
3) "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, (...)
(...)
5) "nuovo stabilimento":
(...)
b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
(...)
8) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; (...)
9) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
10) "sostanze pericolose", le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi;
11) "miscela", una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
12) "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I».
13. L'articolo 5 della direttiva 2012/18, intitolato «Obblighi generali del gestore», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente».
14. L'articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Notifica», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:
(...)
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti;
e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
(...)
2. La notifica o il relativo aggiornamento [sono inviati] all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
(...)
4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:
a) aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano,
b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti,
(...)».
15. L'articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti», è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ("MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, (...)
2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
(...)».
16. L'articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Rapporto di sicurezza», prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri provvedano affinché il gestore di uno «stabilimento di soglia superiore» sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di dimostrare, in particolare, di aver messo in atto una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, l'individuazione dei pericoli connessi con questi ultimi e i possibili scenari di tali incidenti, l'adozione delle misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze, nonché la sicurezza e l'affidabilità della progettazione, della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione degli impianti interessati. Ai sensi dei paragrafi 3 e 5 di tale articolo 10, da un lato, gli stabilimenti nuovi inviano il rapporto di sicurezza all'autorità competente entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività, oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose e, dall'altro, il gestore rivede periodicamente e, ove necessario, aggiorna tale rapporto. Inoltre, conformemente al paragrafo 6 di detto articolo 10, l'autorità competente comunica al gestore le sue conclusioni per quanto riguarda tale rapporto e, se del caso, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.
17. Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2012/18, intitolato «Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito»:
«In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche».
18. L'articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Piani di emergenza», dispone, al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli «stabilimenti di soglia superiore», il gestore predisponga un piano di emergenza interno da adottare all'interno dello stabilimento e trasmetta all'autorità competente informazioni che le consentano di elaborare il piano di emergenza esterno, nonché al paragrafo 2, lettera a), che i gestori degli stabilimenti nuovi rispettino tali obblighi entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose.
19. L'allegato I di tale direttiva, intitolato «Sostanze pericolose», prevede quanto segue:
«Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.
Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.
(...)».
20. Le note 3 e 5 all'allegato I della medesima direttiva sono così formulate:
«3. (...)
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. (...)
(...)
5. Le sostanze pericolose che non sono contemplate nel regolamento (CE) n. 1272/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU 2008, L 353, pag. 1)], compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva».
Diritto italiano
21. La direttiva 2012/18 è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 26 giugno 2015 n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (supplemento ordinario alla GURI n. 161, del 14 luglio 2015; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 105/2015»). Tale decreto legislativo prevede che esso non si applica agli stabilimenti in cui le sostanze pericolose non eccedono la soglia inferiore da esso stabilita. Laddove, invece, la presenza di sostanze pericolose sia compresa tra la soglia inferiore e la soglia superiore, trovano applicazione le disposizioni di detto decreto legislativo relative agli «stabilimenti di soglia inferiore». Inoltre, lo stesso decreto legislativo si applica integralmente agli «stabilimenti di soglia superiore».
22. L'articolo 3, lettera n), del decreto legislativo n. 105/2015 definisce la nozione di «presenza di sostanze pericolose» in termini identici a quelli utilizzati all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18.
23. L'articolo 13 di tale decreto legislativo, che riprende, in sostanza, i termini dell'articolo 7 della direttiva 2012/18, prevede, ai commi 1 e 2, l'obbligo per il gestore di uno stabilimento di trasmettere, con le modalità di cui al comma 5 di tale articolo 13, una notifica, redatta secondo il modulo di cui all'allegato 5 di detto decreto legislativo, contenente le informazioni elencate al comma 2 di detto articolo 13.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24. La ricorrente nel procedimento principale gestisce un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, a Falconara Marittima (Italia), in forza di un'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata il 5 settembre 2012 dalla provincia di Ancona (Italia), che le consente di immagazzinare fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi nonché di trattare fino a 200 tonnellate al giorno di rifiuti di questo tipo.
25. Il 18 febbraio 2020, un gruppo di lavoro istituito in seno al Comitato tecnico, in qualità di autorità competente, ai sensi della direttiva 2012/18, ha concluso che lo stabilimento della ricorrente nel procedimento principale non poteva essere escluso dall'ambito di applicazione della normativa italiana sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e, in particolare, da quello del decreto legislativo n. 105/2015.
26. Di conseguenza, il Comitato tecnico, con decisione del 28 maggio 2020, ha diffidato la ricorrente nel procedimento principale a presentare la notifica prevista dall'articolo 13 di tale decreto legislativo, nonché il rapporto di sicurezza anch'esso previsto da detto decreto legislativo.
27. Al termine di una nuova procedura di controllo, il Comitato tecnico, con decisione del 24 novembre 2020, ha reiterato tale diffida e ha indicato che, in mancanza, la ricorrente nel procedimento principale doveva limitare fisicamente l'utilizzo di parte dei serbatoi che si trovavano nel suo stabilimento, in modo da non superare i limiti previsti dal decreto legislativo n. 105/2015.
28. La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italia), che ha respinto il ricorso con sentenza del 23 giugno 2021.
29. La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, sostenendo che la normativa italiana di cui si tratta era contraria al diritto dell'Unione relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e chiedendo, pertanto, a tale giudice di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18.
30. Con ordinanza del 25 gennaio 2022, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento principale. Con tale domanda, il giudice del rinvio aveva sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali, le prime due delle quali vertevano sull'interpretazione dell'articolo 267 TFUE per quanto riguarda, da un lato, il diritto per un giudice nazionale di ultima istanza di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale qualora ritenga che l'interpretazione della disposizione del diritto dell'Unione di cui si tratta non lasci adito ad alcun ragionevole dubbio e, dall'altro, la conformità a tale articolo 267 di una normativa nazionale che consenta di affermare la responsabilità civile e disciplinare di un siffatto giudice nazionale a causa del rigetto, da parte di quest'ultimo, di una domanda, formulata da una delle parti della controversia dinanzi ad esso pendente, di adire la Corte in via pregiudiziale. La terza questione pregiudiziale, sollevata per il caso in cui la Corte avesse risposto in senso affermativo alle prime due questioni, riguardava la conformità all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 di una prassi volta a determinare le quantità di sostanze pericolose presenti in un impianto di trattamento dei rifiuti.
31. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, Società Eredi Raimondo Bufarini (C‑144/22, EU:C:2022:1013), la Corte ha risposto alla prima questione dichiarando, in sostanza, che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione.
32. Essa ha precisato, a tale riguardo, che un siffatto giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui si tratta, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.
33. La Corte ha inoltre dichiarato, in tale ordinanza, che la seconda questione, menzionata al punto 30 della presente sentenza, era irricevibile, in quanto non aveva alcuna relazione con l'oggetto della controversia principale e che, alla luce della risposta data alla prima questione sollevata, non era necessario rispondere alla terza questione.
34. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha deciso, nell'ambito della medesima controversia principale, di sottoporre nuovamente alla Corte questioni vertenti sull'interpretazione della direttiva 2012/18. Esso ritiene, infatti, che permanga un ragionevole dubbio quanto all'interpretazione di disposizioni di detta direttiva.
35. La ricorrente nel procedimento principale sostiene, a tale riguardo, dinanzi al giudice del rinvio, che, in applicazione del diritto dell'Unione relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il gestore di un impianto di trattamento dei rifiuti dovrebbe poter dimostrare che la presenza di tali sostanze nel suo stabilimento non raggiunge mai la soglia inferiore, ai sensi della direttiva 2012/18, mediante un sistema di gestione che consenta di monitorare in modo continuativo le sostanze presenti in tale impianto. La normativa italiana, che non ammetterebbe una soluzione del genere, sarebbe quindi contraria a tale direttiva.
36. Il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione della nozione di «presenza di sostanze pericolose», di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18, sia determinante per la soluzione della controversia di cui è investito, in particolare per quanto riguarda la possibilità di valutare una siffatta presenza mediante il sistema invocato dalla ricorrente nel procedimento principale.
37. Inoltre, tale giudice ritiene che l'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2012/18 sia parimenti pertinente al fine di valutare se l'autorità competente italiana fosse tenuta ad autorizzare la ricorrente nel procedimento principale a comunicare le informazioni che consentono di identificare la presenza di sostanze pericolose secondo modalità diverse da quelle previste dalla normativa italiana e, di conseguenza, se la diffida di cui si tratta nel procedimento principale sia legittima o meno. Secondo detto giudice, detto articolo 7 lascia agli Stati membri la libertà di scegliere il metodo più appropriato mediante il quale il gestore deve comunicare tali informazioni. Esigendo, in generale, che l'«effettività del sistema» sia garantita, la medesima direttiva non impedirebbe agli Stati membri di scegliere una e una sola modalità di comunicazione di dette informazioni. Ciò premesso, la nozione di «notifica», utilizzata nel suddetto articolo 7, suggerirebbe che tale direttiva non impone modalità concrete per una siffatta comunicazione. Inoltre, al fine di stabilire se gli Stati membri possano imporre una modalità unica di notifica, occorrerebbe ponderare, da un lato, i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento e, dall'altro, la necessità di tutelare l'ambiente e la sicurezza.
38. Ciò premesso, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [s]e la definizione di "presenza di sostanze pericolose" di cui all'articolo 3, [punto 12] della [direttiva 2012/18] osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'articolo 23 della [direttiva 2008/98] o di cui all'articolo 4 della direttiva [2010/75]), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell'articolo [3, punto 11], della [direttiva 2012/18] contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato I alla [direttiva 2012/18].
2) Se l'articolo 7 della [direttiva 2012/18], che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere "una notifica all'autorità competente" contenente le informazioni elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell'articolo 13, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante "una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5" (comma 1), "sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente" (comma 2), "trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3" oppure "esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente" (comma 5), escludendo una modalità di comunicazione effettuata attraverso "una procedura operativa implementata dal gestore" che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato I alla [direttiva 2012/18]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
39. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi, eventualmente adottata nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dall'autorità amministrativa competente, secondo la quale, al fine di valutare la «presenza di sostanze pericolose» in uno stabilimento, ai sensi di tale disposizione, e di dimostrare che le loro quantità non raggiungono in alcun momento le quantità indicate nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I di tale direttiva, non è consentito basarsi unicamente su un sistema di gestione attuato dal gestore di detto stabilimento e che assicuri il monitoraggio continuo di tali sostanze effettivamente presenti all'interno di quest'ultimo.
40. A tale riguardo, l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/18 dispone che quest'ultima si applica agli stabilimenti quali definiti all'articolo 3 di tale direttiva. Come risulta dal combinato disposto dei punti da 1 a 3 e 10 di tale articolo 3, la nozione di «stabilimento» designa tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sostanze pericolose rientranti nella parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I di detta direttiva sono presenti in uno o più impianti in quantità pari o superiori alle quantità indicate in tale allegato I.
41. Ne consegue che le quantità di sostanze pericolose presenti in uno stabilimento determinano se quest'ultimo rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18. Infatti, non vi rientrano gli stabilimenti nei quali tali sostanze sono presenti in quantità inferiori alle soglie indicate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I di tale direttiva. Inoltre, in funzione di tali quantità, gli stabilimenti sono classificati come «stabilimenti di soglia inferiore» o come «stabilimenti di soglia superiore» ai sensi, rispettivamente, del punto 2 dell'articolo 3 di detta direttiva e del punto 3 di tale articolo 3. La suddetta qualificazione condiziona la portata degli obblighi imposti, in forza della medesima direttiva, allo Stato membro e al gestore interessati.
42. L'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18, di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione, definisce la nozione di «presenza di sostanze pericolose» come la presenza, reale o prevista, di tali sostanze nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I di tale direttiva.
43. Detta disposizione prevede quindi tre ipotesi in cui si deve ritenere che sostanze pericolose siano «presenti» in uno stabilimento, vale a dire quando si constata la presenza reale di tali sostanze in determinate quantità, quando tale presenza è prevista o quando è ragionevolmente prevedibile in caso di perdita di controllo dei processi.
44. Orbene, poiché i termini «presenza reale», «presenza prevista» e «sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita di controllo dei processi» non sono definiti dalla direttiva 2012/18 e quest'ultima non rinvia al diritto degli Stati membri a tal fine, occorre, secondo una giurisprudenza costante, stabilire il significato e la portata di tali termini conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, punti 25 e 31 nonché giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2026, Stichting Koskea, C‑490/24, EU:C:2026:89, punto 24).
45. A tale riguardo, occorre rilevare, per quanto concerne anzitutto, il significato abituale di tali termini, in primo luogo, che la «presenza reale» di una sostanza pericolosa implica la sua esistenza effettiva o accertata, in secondo luogo, che la «presenza prevista» di una siffatta sostanza può essere intesa nel senso che designa una sostanza di cui sono previsti o pianificati l'acquisto o la produzione e, in terzo luogo, che la presenza di una sostanza pericolosa di cui è «ragionevole prevedere» la produzione in caso di perdita di controllo dei processi riguarda il verificarsi di un evento che può ragionevolmente essere preso in considerazione in determinate circostanze.
46. Ne consegue che l'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 riguarda tanto le sostanze pericolose effettivamente presenti, in determinate quantità, in uno stabilimento, quanto quelle la cui presenza in quest'ultimo è prevista o ragionevolmente prevedibile in talune circostanze. Pertanto, l'effettiva assenza di tali sostanze in uno stabilimento in un determinato momento non è di per sé sufficiente ad escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18 in forza degli articoli 2 e 3 di quest'ultima, dal momento che occorre anche tener conto della loro presenza prevista o ragionevolmente prevedibile.
47. Occorre poi rilevare che tale interpretazione letterale dell'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 è corroborata dal contesto in cui si inserisce la suddetta disposizione.
48. In particolare, tale disposizione si riferisce, per determinare le quantità di sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, alle «quantità limite» fissate nell'allegato I della direttiva 2012/18. Orbene, conformemente alla nota 3 a tale allegato, le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli di tale direttiva sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in uno stabilimento in qualsiasi momento. La nota 5 a detto allegato menziona altresì, per quanto riguarda la loro assegnazione a una determinata categoria di sostanze pericolose, sostanze che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento.
49. Peraltro, come risulta dal considerando 12 della direttiva 2012/18, i gestori sono tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di ripristino, tenendo conto anche delle sostanze pericolose che possono essere generate durante un grave incidente all'interno dello stabilimento. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 7 e 8 di tale direttiva, letti alla luce di tale considerando 12, i gestori sono tenuti, a tal fine, in particolare, a comunicare all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di identificare le sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti, comprese la loro categoria, la loro quantità e la loro forma fisica, a informare preventivamente tale autorità in caso di cambiamenti significativi degli elementi menzionati in dette disposizioni nonché a redigere e, se del caso, a trasmettere a tale autorità un documento che definisca la loro politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
50. Inoltre, secondo gli articoli 10 e 12 della direttiva 2012/18, letti alla luce dei considerando 15 e 16 di quest'ultima, al fine di dimostrare che è stato fatto il necessario nel settore della prevenzione degli incidenti rilevanti, gli «stabilimenti di soglia superiore» devono elaborare rapporti di sicurezza e piani di emergenza contenenti, in particolare, precisazioni relative ai possibili scenari di tali incidenti, alle analisi dei rischi e alle misure di prevenzione.
51. Dalle disposizioni menzionate ai punti 49 e 50 della presente sentenza risulta altresì che, in taluni casi, in particolare quando si tratta di stabilimenti nuovi, i documenti cui si riferiscono devono essere preparati e, se del caso, trasmessi all'autorità competente prima dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività di tali stabilimenti. Inoltre, tale autorità esamina preventivamente il rapporto di sicurezza e può, se del caso, al termine di un siffatto esame, vietare l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.
52. Inoltre, l'articolo 11 della direttiva 2012/18 prevede che, in caso di modifiche relative, in particolare, agli stabilimenti, agli impianti o alle sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno «stabilimento di soglia inferiore» in uno «stabilimento di soglia superiore» o viceversa, i gestori devono, prima di procedere a tali modifiche, riesaminare e, se del caso, aggiornare la notifica, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza, nonché trasmettere a detta autorità tutte le precisazioni richieste.
53. Dal contenuto degli obblighi di cui ai punti da 49 a 52 della presente sentenza risulta che essi hanno carattere preventivo. Pertanto, il rispetto di tali obblighi richiede, al fine di preservare l'effetto utile delle disposizioni di cui trattasi della direttiva 2012/18 e di assicurare la realizzazione degli obiettivi perseguiti da quest'ultima, che detti obblighi siano attuati con sufficiente anticipo per garantire una valutazione preliminare dei rischi di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
54. Un siffatto carattere preventivo esclude quindi un'interpretazione dell'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 secondo la quale la sola assenza effettiva, in uno stabilimento, delle quantità interessate di sostanze pericolose in un determinato momento esonererebbe il gestore di tale stabilimento dagli obblighi summenzionati. Infatti, il meccanismo di controllo degli incidenti rilevanti istituito da tale direttiva è concepito in modo tale che le fluttuazioni nei quantitativi di tali sostanze, presenti o che possono essere presenti in uno stabilimento, siano considerate prendendo quale punto di riferimento, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, le quantità massime di dette sostanze.
55. Infine, una siffatta interpretazione letterale e contestuale dell'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 consente altresì di garantire la realizzazione degli obiettivi di tale direttiva, la quale mira, conformemente all'articolo 1, letto alla luce dei considerando da 2 a 4 e 6, a rafforzare, in modo coerente ed efficace in tutta l'Unione, il livello di protezione relativo alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, il che presuppone l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza e di riduzione dei rischi. Inoltre, tale considerando 2 menziona la necessità di adottare «appropriate misure precauzionali».
56. A questo proposito, occorre sottolineare che la direttiva 2012/18 è stata adottata sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, relativo alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione in materia ambientale per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 191 TFUE. Quest'ultimo articolo dispone, al paragrafo 1, primo e secondo trattino, che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente nonché di protezione della salute umana. Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 191, la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Da tali disposizioni discende che la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché la protezione della salute umana sono due componenti strettamente collegate a tale politica, nella quale rientra la direttiva 2012/18. Le norme stabilite da quest'ultima costituiscono quindi la concretizzazione degli obblighi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana derivanti, segnatamente, dall'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2024, Ilva e a., C‑626/22, EU:C:2024:542, punti 67, 68 e 70).
57. Secondo la giurisprudenza della Corte, un'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente delle sostanze pericolose in questione e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per l'ambiente basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Ove risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Verlezza e a., da C‑487/17 a C‑489/17, EU:C:2019:270, punti 57 e 58 nonché giurisprudenza citata).
58. Pertanto, tenuto conto della necessità di garantire un elevato livello di protezione e il rispetto del principio di precauzione, la nozione di «presenza di sostanze pericolose», ai sensi dell'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18, non può essere interpretata in modo restrittivo (v., per analogia, sentenza del 14 ottobre 2020, Sappi Austria Produktion e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein», C‑629/19, EU:C:2020:824, punto 43 e giurisprudenza citata).
59. Alla luce di quanto precede, si deve considerare che, anche se un sistema di sorveglianza continua delle sostanze pericolose effettivamente presenti in un determinato momento all'interno di uno stabilimento può fornire validi indizi quanto alla «presenza effettiva» di tali sostanze in tale stabilimento, tale sistema non consente, di per sé, di determinare la «presenza di sostanze pericolose» in detto stabilimento, ai sensi dell'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18.
60. Peraltro, per quanto riguarda le circostanze che costituiscono indizi di una «presenza prevista» di sostanze pericolose in uno stabilimento o di una presenza «ragionevolmente prevedibile» di tali sostanze in caso di perdita di controllo dei processi, ai sensi di tale articolo 3, punto 12, occorre ricordare che, come risulta dai punti 45, 46, 53 e 54 della presente sentenza, tali nozioni si riferiscono alle sostanze pericolose che possono essere presenti in tale stabilimento, vale a dire quelle la cui presenza è prevista o ragionevolmente prevedibile e deve essere valutata preliminarmente prendendo come punto di riferimento le quantità massime di tali sostanze.
61. Occorre pertanto constatare che, tenuto conto della necessità di prevedere in modo ragionevole tali quantità massime, tra le circostanze di cui al punto precedente figurano le capacità massime dello stabilimento interessato per immagazzinare o trattare sostanze pericolose alla luce dell'autorizzazione all'esercizio di cui dispone il gestore di quest'ultimo. Infatti, tale autorizzazione, valutata, se del caso, unitamente ad altri elementi pertinenti, consente, in linea di principio, di valutare in modo obiettivo le quantità massime di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti in tale stabilimento.
62. Questa constatazione vale in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni previste, rispettivamente, all'articolo 23 della direttiva 2008/98 e all'articolo 4 della direttiva 2010/75, alle quali fanno riferimento tanto il giudice del rinvio quanto la ricorrente nel procedimento principale, fermo restando, peraltro, che tali direttive sono state adottate, al pari della direttiva 2012/18, al fine di attuare la politica ambientale dell'Unione. A tale riguardo, sotto un primo profilo, dalla formulazione stessa del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo 23 risulta che le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti determinano almeno i tipi e le quantità di rifiuti che possono essere trattati.
63. Sotto un secondo profilo, conformemente agli articoli 4 e 12 della direttiva 2010/75, letti alla luce dell'allegato I, parte 5, di quest'ultima, gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva, che comprende quelli che effettuano la gestione di rifiuti, non possono essere gestiti senza autorizzazione. Orbene, il rilascio di una siffatta autorizzazione implica la determinazione, in particolare, delle materie prime e secondarie e delle altre sostanze usate o prodotte dall'installazione di cui si tratta. Inoltre, la Corte ha dichiarato che una previa valutazione degli impatti dell'attività di una siffatta installazione tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisce atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di tale autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2024, Ilva e a., C‑626/22, EU:C:2024:542, punto 105).
64. Di conseguenza, un giudice nazionale investito di una controversia vertente sull'applicabilità, allo stabilimento interessato, di una normativa nazionale che attua la direttiva 2012/18 e, in particolare, sulla valutazione della «presenza di sostanze pericolose» all'interno di tale stabilimento, deve verificare se sostanze pericolose rientranti nell'allegato I di tale direttiva vi siano effettivamente presenti in quantità pari o superiori a quelle previste da tale allegato o se una siffatta presenza sia prevista o ragionevolmente prevedibile. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, vigilando nel contempo sul rispetto dell'obiettivo contemplato da detta direttiva e sulla salvaguardia dell'efficacia di quest'ultima.
65. Inoltre, talune circostanze possono costituire indizi validi di una «presenza di sostanze pericolose», ai sensi dell'articolo 3, punto 12, della medesima direttiva (v., per analogia, sentenza del 14 ottobre 2020, Sappi Austria Produktion e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein», C‑629/19, EU:C:2020:824, punto 45). Tra tali circostanze figurano le quantità massime di sostanze che uno stabilimento può immagazzinare o trattare conformemente a un'autorizzazione all'esercizio, soprattutto qualora quest'ultima sia stata rilasciata in applicazione di una normativa che attua le disposizioni del diritto dell'Unione menzionate ai punti 62 e 63 della presente sentenza.
66. Sulla base di tutti i motivi suesposti, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi, eventualmente adottata nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dall'autorità amministrativa competente, secondo la quale, al fine di valutare la «presenza di sostanze pericolose» in uno stabilimento, ai sensi di tale disposizione, e di dimostrare che le loro quantità non raggiungono in alcun momento le quantità indicate nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I di tale direttiva, non è consentito basarsi unicamente su un sistema di gestione attuato dal gestore di detto stabilimento e che assicuri il monitoraggio continuo di tali sostanze effettivamente presenti all'interno di quest'ultimo.
Sulla seconda questione
67. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7 della direttiva 2012/18 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone che una notifica delle informazioni di cui trattasi all'autorità competente, ai sensi di tale articolo 7, sia effettuata esclusivamente mediante un modulo stabilito da tale normativa e secondo le modalità da essa previste, e che esclude la possibilità di effettuare una siffatta notifica mediante un sistema di gestione attuato dal gestore di un impianto e che assicuri il monitoraggio continuo delle sostanze pericolose effettivamente presenti all'interno di quest'ultimo.
68. La ricorrente nel procedimento principale deduce che tale questione è manifestamente irricevibile, in quanto priva di relazione con il procedimento principale.
69. Va ricordata, a tale riguardo, la costante giurisprudenza secondo cui spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l'interpretazione o la validità di una norma di diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, salvo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile a tale questione (sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 38 e giurisprudenza citata).
70. Nel caso di specie, è vero che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il decreto legislativo n. 105/2015, applicabile al procedimento principale, ha recepito nel diritto italiano l'articolo 7 della direttiva 2012/18, che riguarda la necessità per gli Stati membri di esigere che il gestore invii all'autorità competente una notifica contenente le informazioni riguardanti, in particolare, lo stabilimento di cui si tratta e le sostanze pericolose che si trovano all'interno di quest'ultimo.
71. Tuttavia, come risulta dall'ordinanza di rinvio, la ricorrente nel procedimento principale contesta la legittimità di una decisione del Comitato tecnico, che agisce in qualità di autorità competente, sostenendo che l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi da essa gestito non rientra nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo. L'illegittimità di tale decisione risulterebbe dall'erronea interpretazione, da parte di tale autorità, della nozione di «presenza di sostanze pericolose», quale definita da una disposizione nazionale che traspone nel diritto italiano l'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18. Infatti, secondo tale ricorrente, detta autorità ha erroneamente ritenuto che un sistema di gestione, come quello da essa attuato, non consentisse di provare, di per sé, l'assenza di tali sostanze in tale impianto.
72. Così, non risulta da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che il procedimento principale verta sulle modalità di comunicazione delle informazioni richieste in forza delle disposizioni nazionali che hanno recepito l'articolo 7 della direttiva 2012/18 e, in particolare, sul fatto che tali disposizioni prevedano una modalità unica per una siffatta comunicazione. Infatti, come emerge tanto dall'ordinanza di rinvio quanto dalle osservazioni scritte della ricorrente nel procedimento principale, quest'ultima invoca il sistema di gestione da essa istituito non come modalità di notifica delle informazioni elencate da dette disposizioni, bensì come mezzo per provare l'assenza, nel suo stabilimento, di sostanze pericolose nelle quantità richieste per l'applicazione del decreto legislativo n. 105/2015. Orbene, tale articolo 7 non disciplina i mezzi di prova della presenza di sostanze pericolose in uno stabilimento, ma mira a concretizzare l'obbligo per i gestori degli «stabilimenti di soglia inferiore» o «di soglia superiore», ai sensi di tale direttiva, di trasmettere tali informazioni all'autorità competente.
73. Inoltre, il giudice del rinvio menziona la necessità, al fine di determinare se gli Stati membri possano imporre una modalità unica di notifica ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/18, di bilanciare, da un lato, i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento e, dall'altro, la necessità di tutelare l'ambiente e la sicurezza. Tuttavia, esso non spiega affatto in che modo un tale bilanciamento sarebbe rilevante ai fini della soluzione della controversia di cui è investito.
74. Ne deriva che il fatto di rispondere alla seconda questione in tali circostanze si risolverebbe manifestamente nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell'ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall'articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 84).
75. Di conseguenza, la seconda questione è irricevibile.
Sulle spese
76. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi, eventualmente adottata nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dall'autorità amministrativa competente, secondo la quale, al fine di valutare la «presenza di sostanze pericolose» in uno stabilimento, ai sensi di tale disposizione, e di dimostrare che le loro quantità non raggiungono in alcun momento le quantità indicate nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I della direttiva 2012/18, non è consentito basarsi unicamente su un sistema di gestione attuato dal gestore di detto stabilimento e che assicuri il monitoraggio continuo di tali sostanze effettivamente presenti all'interno di quest'ultimo.