Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 9 luglio 2026, n. 5522

Presidente ed Estensore: Caringella

FATTO E DIRITTO

Con il mezzo in epigrafe il sig. Loris Palmerini, in proprio e nella qualità di cittadino ed elettore, chiede la riforma della sentenza n. 838 del 16 aprile 2026 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto per l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti relativi alle consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2023 e, in subordine, l'accertamento dell'ineleggibilità sopravvenuta di diversi consiglieri regionali ricandidati e rieletti.

Resiste in giudizio la Regione Veneto.

È, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente (C.d.S., Sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (C.d.S., Sez. III, nn. 5345/2020 e 5402/2020; 2 maggio 2019, n. 2849; 29 maggio 2018, n. 3232; Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244; 16 febbraio 2011, n. 999).

Per completezza, giova aggiungere che questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162; Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2853) ha, altresì, escluso che l'impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. E, invero, ai sensi dell'art. 24, comma 2, Cost., l'inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

D'altro canto, tale assetto nemmeno genera ricadute penalizzanti per l'accesso al servizio giustizia e il concreto e pieno esercizio delle facoltà difensive anche alla luce delle regole che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti.

L'appellante ha in ogni caso rinunciato all'appello.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Veneto, sez. I, sent. n. 838/2026.