Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 24 settembre 2026, n. 7063

Presidente: Sabatino - Estensore: Picardi

FATTO

1. Carmela C. ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Basilicata ha approvato la graduatoria relativa al concorso pubblico per titolo ed esami per il reclutamento di un'unità di personale dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nel ruolo Area Sanitaria (Medico), in cui è risultata seconda ed ultima classificata, con il punteggio di 77,70, a fronte del punteggio di 79,10, assegnato alla prima classificata e vincitrice.

La controinteressata si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale e proponendo ricorso incidentale.

Il ricorso principale è stato rigettato, mentre quello incidentale è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.

In particolare, in ordine alla prima censura del ricorso principale, con cui si è contestata l'attribuzione di un punteggio di 2,50 in luogo di 5,50, in ragione di un punto all'anno, per gli incarichi di particolare competenza professionale, derivante dall'erronea decurtazione di tre anni non coincidenti con quelli spesi ai fini dell'ammissione al concorso, nella sentenza si legge: "è indubitabile che il bando di concorso de quo stabilisca, con inoppugnata ed inequivoca previsione contenuta nell'art. 8, a p. 13 (I singoli punteggi di cui alle lettere B) e C), nei limiti dei rispettivi punteggi massimi, sono cumulabili fino ad un massimo complessivo di 20 punti. Nel computo va considerato solo il periodo ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di accesso al presente bando), una regola di neutralizzazione - ai fini della valutazione dei titoli di servizio di cui alla lett. B dell'art. 8 e, per quanto di specifico interesse, anche degli incarichi di particolare competenza professionale di cui alla lett. C) del medesimo articolo - di un lasso temporale ... corrispondente (in termini di durata) al periodo di servizio fatto valere dal candidato in sede di partecipazione alla procedura", per cui "la commissione di concorso si è limitata alla doverosa conformazione della propria attività a detto criterio". L'ulteriore censura relativa agli altri titoli curricolari non è stata esaminata, stante la sua irrilevanza, visto che il punteggio controverso di 0,2 sarebbe inidoneo ad alterare l'esito del concorso, mentre il secondo motivo è stato rigettato in conseguenza delle determinazioni assunte sul primo.

2. Avverso tale sentenza la originaria ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) la violazione del principio di previa determinazione dei criteri e dell'anonimato, unitamente a quella dell'art. 97 Cost., al travisamento dei fatti ed alla illogicità della motivazione, in quanto la clausola del bando esclude la valutazione del periodo previsto come requisito di accesso (e conseguentemente dei soli titoli maturati in quel periodo), mentre la commissione, con una interpretazione manipolativa, posta in essere quando i candidati non erano più anonimi, ha operato un malus aritmetico, decurtando automaticamente un periodo pari a quello corrispondente al requisito di accesso, senza alcuna verifica temporale del momento di effettiva maturazione dei titoli (nel proprio caso dal 16 luglio 2014 al 16 gennaio 2020 e, quindi, in epoca successiva alla maturazione del triennio di anzianità necessario per la partecipazione al concorso); 2) l'eccesso di potere per irragionevolezza intrinseca del criterio di calcolo applicato, che ha danneggiato i candidati in possesso di titoli di alta qualificazione, salvaguardando quelli che ne sono privi e generando un appiattimento meritocratico; 3) l'illegittimo assorbimento e l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata valutazione dei propri titoli curriculari (car. D), perché non rientranti in un percorso universitario di approfondimento specialistico strutturato nel tempo e non limitato ad una o poche giornate (limitazione non prevista nel bando).

Si sono costituite l'Amministrazione resistente e la controinteressata, che hanno contestato la fondatezza dell'appello. L'Amministrazione ha precisato che, alla luce di ulteriore documentazione acquisita, l'incarico di coordinatrice per la gestione della biobanca non è neppure valutabile, in quanto non disciplinato dalla contrattazione collettiva, e che, comunque, la prospettazione della ricorrente, tenuto conto dei periodi di effettivo svolgimento degli incarichi, inferiore a quello allegato, e tenuto conto della possibilità di attribuzione massima di punti 4 per altri incarichi di particolare importanza, diversi da quelli con posizione organizzativa, non consentirebbe di colmare la differenza di punteggio rispetto alla prima classificata. La controinteressata ha riproposto il ricorso incidentale non esaminato ed ha, nella successiva memoria difensiva, formulato un motivo aggiunto, fondato sulla documentazione prodotta in appello dalla Regione, contestando la possibilità di ricondurre l'incarico di coordinatrice per la gestione della biobanca a quelli di particolare competenza professionale di cui all'art. 8, lett. C, del bando.

Nelle successive memorie l'appellante principale ha eccepito la inammissibilità della nuova produzione documentale della Regione in sede di appello e delle integrazioni motivazionali, possibili in sede di autotutela, ma non processuale, e la conseguente inammissibilità del motivo aggiunto formulato dall'appellata ed appellante incidentale, oltre alla sua infondatezza.

All'udienza pubblica del 17 settembre 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

3. L'appello è infondato.

3.1. I primi due motivi, che vertono entrambi sul rigetto della prima censura del ricorso introduttivo, in ordine al punteggio attribuito per gli incarichi di particolare competenza professionale (titoli di cui all'art. 8, comma 4, lett. C, del bando), devono essere trattati congiuntamente.

La sentenza di primo grado risulta immune da errori, avendo escluso la violazione della lex specialis e l'eccesso di potere, da parte della commissione, alla luce dell'interpretazione letterale del bando di concorso, che espressamente stabilisce che "i singoli punteggi di cui alle lettere B) e C), nei limiti dei rispettivi punteggi massimi, sono cumulabili fino ad un massimo complessivo di 20 punti" e che "nel computo va considerato solo il periodo ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di accesso al presente bando".

La parola "periodo" indica semplicemente il quantum temporale astrattamente necessario ai fini della partecipazione al concorso, da decurtare anche ai fini della valutazione dei titoli, a prescindere dalle date di maturazione, che non sono prese in alcun modo in considerazione dalla clausola in esame, che non le menziona e non vi fa alcun riferimento.

Come precisato dal giudice di primo grado, si tratta di una regola diretta a neutralizzare, ai fini della valutazione dei titoli, un determinato lasso temporale iniziale, attribuendo rilevanza solo a quello ulteriore e collegando, pertanto, in modo non irragionevole, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo solo a quelle esperienze particolarmente significative dal punto di vista temporale, in quanto di durata superiore a quella prevista ai fini dell'accesso al concorso.

Tale clausola è stata correttamente interpretata dalla commissione e dal giudice di primo grado in base al prioritario criterio ermeneutico letterale, che non risulta contraddetto da diversi criteri ermeneutici individuati dall'appellante, e non è stata impugnata né in sede di domanda di partecipazione, né successivamente (sul punto è sufficiente rinviare, tra le tante, a C.d.S., Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1168, secondo cui le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione).

3.2. Dal rigetto delle prime due censure deriva il rigetto della terza per difetto di interesse, in quanto non deriverebbe alcuna utilità all'appellante dalla valutazione degli altri titoli curriculari, a cui può essere collegato solo punteggio aggiuntivo di 0,2, oltre all'assorbimento del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti e di ogni questione relativa alla prova di resistenza e alla produzione di ulteriori documenti in appello.

4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Basilicata, sent. n. 538/2025.