Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 14 maggio 2026, n. 21994

Presidente: Ramacci - Estensore: Verderosa

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, con sentenza dell'11 febbraio 2026, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a Gianpiero C. la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, con sospensione condizionale della pena e non menzione, per il reato di cui all'art. 137, comma 1, in riferimento all'art. 124 d.lgs. 152/2006. Il Tribunale ha disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la predetta sentenza, Gianpiero C. ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 240, comma 1, c.p. e mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. La difesa osserva che il giudice ha disposto la confisca della tensostruttura, limitandosi ad affermare che «deve infine disporsi la confisca e la distruzione di quanto in sequestro», omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità attuale e concreta del bene e alla necessità di sottrarlo alla disponibilità del ricorrente per finalità preventive.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di confisca nonché violazione di legge. Si osserva che, come risulta dagli atti del procedimento, il bene oggetto di confisca era stato già restituito all'avente diritto a seguito di un provvedimento di dissequestro emesso dalla stessa Autorità giudiziaria procedente, in ragione del venir meno delle esigenze cautelari a seguito dei lavori, autorizzati dal Pubblico ministero, con cui il ricorrente aveva provveduto a rimuovere permanentemente la condizione di illiceità, ossia la caditoia per lo scarico non autorizzato. Si evidenzia, infine, che la sentenza dispone la confisca di "quanto in sequestro", laddove al momento della pronuncia non vi era più alcun bene sottoposto a vincolo reale, essendo stato revocato il sequestro già diversi mesi prima. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza con riferimento alla statuizione della confisca.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca di quanto in sequestro. Si osserva che la decisione di disporre la confisca del bene risulta sorretta da una motivazione meramente assertiva e apodittica, priva di un iter argomentativo circa la persistente necessità della misura, alla luce del fatto che la cosa da sequestrare non ha un nesso di immediata pertinenzialità con lo scarico, ma con una attività di impresa (l'autolavaggio). Si evidenzia, ancora, che il G.I.P. aveva disposto il dissequestro del bene (la tensostruttura) in ragione della sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari sottese alla misura ablativa, avendo accertato la rimozione delle conseguenze dell'illecito da parte dell'imputato, che aveva eliminato lo scarico abusivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p. (Sez. un., n. 21368 del 26 settembre 2019, dep. 2020, Rv. 279348).

L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca della tensostruttura sia stata oggetto di accordo tra le parti.

Costituisce principio consolidato, correttamente richiamato dal Procuratore generale, che, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della l. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 3, n. 9841 del 4 marzo 2026; Sez. 3, n. 30133 del 5 aprile 2017, S., Rv. 270324-01; Sez. 2, n. 6618 del 21 gennaio 2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16 aprile 2010, Trevisan, Rv. 247085-01).

Pertanto, il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 3 luglio 2023, Esposito, Rv. 285062; Sez. 2, n. 10619 del 24 novembre 2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991-01).

Nel caso di specie, la sentenza non contiene alcuna motivazione in relazione alla disposta confisca (facoltativa) e trascura il dato che il bene era stato dissequestrato in quanto l'indagato, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, aveva rimosso la condizione di illeceità. Peraltro, come correttamente osservato dal Procuratore generale, il bene (la tensostruttura) non ha un nesso di immediata pertinenzialità con lo scarico, ma con l'attività di impresa (l'autolavaggio) esercitata dall'imputato.

Va quindi disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alla confisca e distruzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e distruzione.

Depositata il 15 giugno 2026.