Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 28 settembre 2026, n. 1083

Presidente: Caruso - Estensore: Pistilli

FATTO E DIRITTO

1. Con atto introduttivo notificato in data 18 ottobre 2025 e depositato in data 17 novembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.

2. A seguito di rilascio del nulla osta sulla base del c.d. decreto flussi, la ricorrente, [omissis], ha fatto ingresso sul territorio nazionale. Successivamente, ha inoltrato, attraverso un centro di assistenza fiscale, domanda per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla Questura di Savona.

In data 8 luglio 2025 ha ricevuto dalla Prefettura di Savona un preavviso di revoca del nulla osta, motivato con riguardo all'avvenuta presentazione, prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico, di un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la locale Questura.

Il successivo 19 luglio 2025 la Prefettura ha emanato il provvedimento di revoca.

3. Impugnando il suddetto atto, la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo di ricorso: l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990; il travisamento dei fatti; l'erronea valutazione dei fatti; la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione per resistere al gravame.

Con ordinanza del [omissis] il Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata in data 12 giugno 2026 l'Amministrazione ha dedotto che la Questura di Savona ha espresso in data 4 giugno 2026 parere favorevole sull'istanza presentata dal datore di lavoro e che avrebbe provveduto alla convocazione dell'interessata per il prosieguo istruttorio; ha dunque chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

All'udienza pubblica del 16 luglio 2026 la causa è stata chiamata è trattenuta in decisione.

4. Anzitutto, non può essere accolta la richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere formulata dall'Amministrazione resistente.

A tal proposito, va premesso che «la pronuncia di cessata materia del contendere [...] definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio» (tra le tante, da ultimo, C.d.S., Sez. V, 16 gennaio 2026, n. 342).

Ebbene, nel caso di specie non emerge in maniera inequivoca una siffatta soddisfazione dell'interesse della ricorrente: l'atto gravato non risulta annullato o revocato in autotutela e l'Amministrazione si è limitata a prospettare un prosieguo istruttorio favorevole, che non risulta documentato fino al momento dell'udienza. Peraltro, parte ricorrente non ha aderito alla richiesta dell'Amministrazione.

5. Nel merito, il ricorso è fondato.

La Prefettura ha posto a fondamento del provvedimento di revoca la circostanza che la ricorrente ha presentato un'autonoma e parallela istanza di permesso di soggiorno presso la Questura, in tal modo infrangendo la sequenza procedimentale delineata dalla normativa in materia di flussi.

5.1. Ebbene, come correttamente rilevato dalla ricorrente, si tratta di un motivo di revoca non espressamente contemplato dalla normativa di riferimento.

L'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che «il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero» può inoltrare la domanda telematica «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa» (comma 2), precisando che «la previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero» (comma 2-bis). Presentata la domanda, «lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta» (comma 5); tuttavia, «al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno» (comma 5-quater).

L'art. 42 del d.l. n. 73 del 2022, dal canto suo, così recita: «1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso».

È dunque evidente - né si vede come potrebbe essere diversamente - che la presentazione di un'istanza erronea e sovrabbondante non può pregiudicare l'iter correttamente avviato presso la Prefettura, né tantomeno costituire causa di revoca del nulla osta.

5.2. Per completezza, va aggiunto che costituisce principio generale del procedimento amministrativo quello per il quale, quando un'Amministrazione riceve un'istanza per la quale sia incompetente, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, se previsto, a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 settembre 2019, n. 11098; T.A.R. Marche, Sez. I, 20 agosto 2014, n. 778). Di tale principio questo Tribunale ha fatto applicazione proprio con riguardo al caso dell'istanza di permesso di soggiorno erroneamente presentata alla Questura (T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 gennaio 2024, n. 23).

6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese di lite, che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge, e del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.