Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione V
Sentenza 29 settembre 2026, n. 4331
Presidente: Mielli - Estensore: Lipari
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente ha partecipato al concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria, indetto con decreto dipartimentale n. 1327 del 29 maggio 2024, si è collocata utilmente in graduatoria ed è stata individuata tra i docenti aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
Tuttavia, con decreto n. 2050 del 9 settembre 2025, l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, rettificando la graduatoria del concorso, ha revocato l'individuazione della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato.
La ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro il citato decreto n. 2050/2025, contestando in particolare la decurtazione del punteggio relativo all'attività di insegnamento per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
A seguito della sentenza n. 117/2026 del 10 febbraio 2026 con la quale il Tribunale di Bergamo ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. All'esito della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, con ordinanza del 14 aprile 2026, n. 433 questo Tribunale ha:
- autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso;
- fissato l'udienza pubblica del 21 settembre 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
- chiesto documentati chiarimenti da parte del Ministero resistente sui fatti di causa, con particolare riguardo agli atti e ai documenti in base ai quali si è pervenuti alla decurtazione del punteggio relativo all'attività di insegnamento svolta dalla ricorrente per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, entro il termine di trenta giorni, con l'espresso avviso che, in difetto, il comportamento tenuto avrebbe potuto essere valutato dal Collegio ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
3. In data 17 aprile 2026 la parte ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami.
4. In vista del merito, la parte ricorrente ha svolto memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. All'udienza pubblica del 21 settembre 2026, la causa è passata in decisione.
6. L'odierna ricorrente contesta la rettifica della graduatoria del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica, lamentando l'illegittima mancata valutazione del servizio prestato negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015, con conseguente perdita di 8 punti e revoca dell'individuazione per l'assunzione in ruolo.
7. Il ricorso è affidato a due motivi:
I) "Violazione e falsa applicazione dell'Intesa CEI-MIUR 28.6.2012 per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche - d.P.R. 20.8.2012 n. 175; Violazione e falsa applicazione art. 7, c. 3, ed all. 9, Decreto dipartimentale M.I.M. n. 1327 del 29.5.2024; Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990, carenza di motivazione".
L'Amministrazione avrebbe illegittimamente decurtato gli 8 punti corrispondenti al servizio prestato dalla ricorrente negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015. Il servizio è stato svolto in forza del diploma in scienze religiose conseguito nel 2013, titolo riconosciuto dalla disciplina transitoria dell'intesa CEI-MIUR del 2012 per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria. L'esclusione delle due annualità contrasterebbe sia con l'Intesa sia con il bando di concorso, che attribuisce 4 punti per ogni anno di servizio utile. La ricorrente lamenta inoltre il difetto di motivazione, in quanto non sarebbero state esplicitate le ragioni della mancata attribuzione del punteggio e della rettifica della graduatoria;
II) "Eccesso di potere per carenza di motivazione - arbitrarietà; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; Violazione art. 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti".
Il provvedimento impugnato si limita a disporre una generica "rettifica" senza spiegare le ragioni della revoca dell'assunzione, e ciò impedisce di comprendere il percorso logico seguito dall'Amministrazione. Vi sarebbe inoltre un difetto di istruttoria, in quanto non risulta che siano stati adeguatamente valutati i titoli e il servizio documentati dalla ricorrente.
8. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
8.1. Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, prof.ssa B., presta servizio quale insegnante di religione cattolica sin dall'anno scolastico 2010/2011 sulla base di incarichi annuali (cfr. lo stato matricolare allegato al ricorso sub doc. 6).
Emerge inoltre che l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria e la conseguente revoca dell'individuazione della ricorrente quale destinataria della proposta di assunzione, e che tale rettifica è dipesa dalla mancata valutazione degli anni di servizio 2013/2014 e 2014/2015. In particolare, dalla scheda di valutazione dei titoli prodotta in giudizio (doc. 15 ricorrente) risulta che per tali annualità la Commissione ha indicato la dicitura «Validità: NO», inserendo altresì la nota «no servizio dal a.s. 2013 al 2015», con conseguente riduzione del punteggio attribuito per il servizio da 40 a 32 punti.
8.2. Tanto premesso, la scelta di escludere le predette annualità non appare trovare immediato fondamento né nel bando (d.d. 1327/2024) né nella disciplina normativa richiamata dallo stesso.
L'allegato 9 al d.d. 1327/2024 (doc. 20), relativo alla valutazione dei titoli, attribuisce infatti quattro punti per ciascun anno di servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica "nelle scuole di ogni ordine e grado statali con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritti dall'Intesa". L'intesa cui si fa riferimento è quella "tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175", richiamata dall'art. 2 del bando.
L'intesa, prodotta in giudizio dalla parte ricorrente (doc. 19), prevede, al punto 4.2.2, che «Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito: a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1 (...)», tra i quali figura la laurea magistrale in scienze religiose.
Il successivo punto 4.3 precisa espressamente che: «I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018».
Per il periodo precedente al 2017/18 è prevista una specifica disciplina transitoria.
In particolare, il punto 4.3.1, lett. b.1), dispone che «A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.: (...) b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana».
Orbene, la ricorrente ha allegato e documentato di aver prestato servizio quale insegnante di religione cattolica sin dall'anno scolastico 2010/2011 sulla base di incarichi annuali, di aver conseguito il diploma in scienze religiose nel giugno 2013 (doc. 7) e di aver prestato il servizio oggetto di contestazione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ossia in un arco temporale integralmente ricompreso nel regime transitorio delineato dall'intesa.
Ne consegue che, sulla base degli atti disponibili, non è dato comprendere per quale ragione la Commissione abbia ritenuto di non valutare il servizio prestato negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 in forza di un titolo (diploma di scienze religiose) che doveva essere considerato utile in virtù dell'intesa.
L'annotazione contenuta nella scheda di valutazione («no servizio dal a.s. 2013 al 2015») descrive l'esito della verifica compiuta, ma non consente di individuare il presupposto normativo o fattuale che ha condotto all'esclusione del servizio.
Né il Ministero ha chiarito, nel corso del giudizio, se la mancata attribuzione del punteggio sia dipesa dal ritenuto difetto del titolo posseduto dalla ricorrente o da altre ragioni.
Invero, l'Amministrazione resistente non ha dato seguito all'incombente istruttorio disposto dal Tribunale e non ha prodotto la documentazione idonea a chiarire le ragioni della rettifica della graduatoria.
Giova al riguardo rammentare che l'art. 64 c.p.a., al comma 2, prevede che "... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite"; al comma 3, dispone che "Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione"; e infine, al comma 4, dispone che "Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo".
Ciò posto, questo Giudice ritiene di desumere dal comportamento tenuto dal resistente Ministero argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. in favore di parte ricorrente, che ha fornito adeguata documentazione circa lo svolgimento delle annualità di servizio in forza del diploma in scienze religiose, e non è stata smentita dall'intimato Ministero.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, in presenza di un'istruttoria disposta e non adempiuta dalla pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 64 c.p.a. e 116 c.p.c., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, se tanto non si ponga in contrasto con altri elementi ricavabili dagli atti di causa (C.d.S., Sez. II, 25 gennaio 2021, n. 715; Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8726; T.A.R. Napoli, Sez. IV, 1° giugno 2020, n. 2113; T.A.R. Milano, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 893).
8.3. Deve quindi ritenersi che la rettifica del punteggio e i conseguenti provvedimenti gravati siano stati adottati in difetto di adeguata motivazione e di istruttoria, non rinvenendosi i presupposti per l'esclusione delle due annualità di servizio (2013/2014 e 2014/2015) dalla valutazione concorsuale.
8.4. Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse di parte ricorrente.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero resistente, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.