Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sezione 4
Sentenza 23 luglio 2026, n. 5158
Presidente: Salvucci - Relatore: Storaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto al n. 545/22 R.G.A., l'Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 2193/02/2021 depositata il 14 giugno 2021 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato da [omissis] contro l'avviso di accertamento n. TY7012B01393 реr IRPEF e IRAP 2011. Invero, il primo giudice ha respinto nel merito le censure del ricorrente, ma ha annullato di ufficio le sanzioni "in applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 perché vi è incertezza sulle norme applicabili ai beni ammortizzabili e comunque, con comportamento collaborativo, il ricorrente non ha arrecato pregiudizio allo esercizio della azione di controllo e alla determinazione della base imponibile", compensando le spese del giudizio.
L'Agenzia delle entrate ha chiesto: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio anche per quanto riguarda le sanzioni irrogate, oltre che per le poste recuperate a tassazione; 2) condannare la parte appellata alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 13 luglio 2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operato dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente (Cass., Sez. 5, n. 18388 del 9 luglio 2019 in parte motiva; conformi, ex multis, Cass. 25676/2008, Cass. 7502/2009, Cass. 8823 e 4031 del 2012, Cass. 24060/2014, Cass. 9335/2015, Cass. 14402/2016).
Più specificamente, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e ribadito, con più generale portata, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dall'art. 10, comma 3, dello statuto del contribuente, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.
Ma l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sulla parte contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né, per conseguenza, che sia consentita una censura avente per oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto (Cass. 440/2015).
Nella fattispecie, detta richiesta non è stata formulata dal contribuente e, dunque, il giudice di primo grado non ha legittimamente annullato le sanzioni irrogate dopo avere ritenuto infondato nel merito il ricorso.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere annullata in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per cui il contribuente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate che ne ha fatto richiesta, tenuto conto del valore della lite e dei parametri di cui al d.m. 55/2014 applicabili alla liquidazione in esame. Esse vanno, quindi, determinate per il giudizio di primo grado in euro 1.501,60 (fase studio euro 1.276,00, fase introduttiva euro 601,00 = euro 1.877,00 ridotti del 20% ex art. 15, 2-sexies, d.lgs. 546/1992) e per il giudizio di secondo grado in euro 1.785,60 (fase studio euro 1.523,00, fase introduttiva euro 709,00 = euro 2.232,00 ridotti del 20% ex art. 15, 2-sexies, d.lgs. 546/1992), oltre rimborso forfettario spese del 15% e oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado per la Sicilia, Sezione IV staccata di Siracusa, accoglie l'appello e per l'effetto annulla in parte qua la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 2193/02/2021 depositata il 14 giugno 2021.
Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 1.501,60 e per il giudizio di secondo grado in euro 1.785,60, oltre rimborso forfettario spese del 15% e oneri accessori.