Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 29 settembre 2017, n. 4551
Presidente: Troiano - Estensore: Taormina
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 7588 dell'1 luglio 2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma - ha respinto il ricorso proposto dalla odierna parte appellante Signor Flavio Francesco C. volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso pubblico in data 26 gennaio 2015 nonché dell'avviso pubblico in data 28 gennaio 2015, indetti dalla società Sogesid s.p.a. per la selezione di vari profili professionali e degli atti concorsuali eventualmente intervenuti e delle relative graduatorie, ove nelle more approvate, nella parte di interesse.
2. L'originario ricorrente aveva impugnato i detti provvedimenti prospettando censure di violazione di legge ed eccesso di potere facendo presente che:
a) egli aveva partecipato alla procedura selettiva indetta con avviso di selezione di profili professionali del 4 dicembre 2009 e che, a seguito di valutazione comparativa, era risultato primo classificato nella graduatoria finale relativa al profilo professionale Rif. 8 lett. B per laureati in scienze economiche/politiche - senior (esperienza lavorativa 15 anni) con esperienza nella gestione della contabilità generale e/o del controllo di gestione e/o nella gestione amministrativa di progetti finanziati con fondi nazionali e/o comunitari;
b) con nota del 24 luglio 2014, aveva invitato la Sogesid a procedere alla sua assunzione con contratto di lavoro da dirigente e a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che altri candidati, risultanti in graduatoria in posizione successiva, erano stati assunti con la qualifica e la tipologia contrattuale anzidetta;
c) la Sogesid, con nota del 12 settembre 2014, aveva respinto tali richieste in quanto, successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie dei profili professionali di cui all'avviso di selezione del 4 dicembre 2009, essa aveva inviato al signor C. una richiesta di manifestazione d'interesse per un rapporto di tipo subordinato alla quale, in data 19 ottobre 2010, il predetto aveva risposto di non essere interessato chiedendo di essere contrattualizzato con un incarico di collaborazione e, pertanto, a partita IVA;
d) successivamente, con bandi del 26 gennaio 2015 e del 28 gennaio 2015, la Sogesid s.p.a. aveva indetto avvisi di selezione di profili professionali omogenei a quelli oggetto della precedente selezione cui egli aveva partecipato;
e) tutto ciò, integrava violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Sogesid s.p.a., si erano costituiti chiedendo il rigetto del gravame.
4. Il T.a.r. - dopo avere rammentato che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 dicembre 2015, n. 5643, nel riformare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7424 del 2015, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ed aveva rimesso la causa al giudice di primo grado - con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso sulla scorta di due considerazioni:
a) la Sogesid s.p.a. non aveva bandito una procedura concorsuale per assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, ma aveva (unicamente) manifestato la volontà di reperire profili professionali per il conferimento di incarichi in relazione a specifiche commesse, il che escludeva che l'originario ricorrente potesse vantare un titolo all'assunzione a tempo indeterminato quale dirigente;
a1) neppure l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, nel corso tempo, di altri soggetti partecipanti al medesimo avviso o ad altri avvisi, poteva costituire il presupposto per il venire in essere di una pretesa priva di fondamento giuridico;
b) per altro verso, l'originario ricorrente aveva prestato acquiescenza agli avvisi di selezione indetti nell'arco temporale successivo all'avviso del 4 dicembre 2009 sino al 2014 ed a tutte le conseguenti graduatorie e quando era stato (in data 12 ottobre 2010) contattato dall'amministrazione per una successiva ed eventuale proposta di contrattualizzazione a tempo determinato, aveva dichiarato di non essere interessato a quanto prospettato, ma di essere interessato ad un contratto di consulenza per incarico professionale, così rinunciando a prestare servizio, sia pure a tempo determinato, alle dipendenze della Sogesid s.p.a. in esito alla procedura di selezione cui era risultato idoneo.
5. L'originario ricorrente rimasto soccombente, ha impugnato la detta decisione chiedendone la riforma e deducendo che:
a) in punto di qualificazione della procedura concorsuale cui egli aveva partecipato la sentenza forniva una interpretazione "riduttiva" che si poneva in frontale contrasto proprio con la sentenza 11 dicembre 2015, n. 5643 con cui la Sesta Sezione del Consiglio di Stato nel riformare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7424 del 2015, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo;
b) sotto il profilo della valutazione della condotta tenuta dall'originario ricorrente, la sentenza obliava che:
I) alcuni soggetti, classificatisi in posizione deteriore rispetto a quella ricoperta dall'appellante erano già stati assunti a tempo indeterminato come dirigenti;
II) l'eventuale pregresso rifiuto dell'appellante a ricoprire un impiego a tempo determinato offertogli dalla società Sogesid s.p.a. non incideva sulla permanente vigenza della graduatoria.
6. In data 7 ottobre 2016 la società appellata si è costituita depositando atto di stile.
7. In data 25 ottobre 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito depositando una articolata memoria chiedendo la reiezione dell'appello in quanto infondato.
8. In data 14 novembre 2016 la società appellata ha depositato una articolata memoria nell'ambito della quale ha chiesto la reiezione dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato ed ha prodotto varia documentazione, tra cui la sentenza della Terza Sezione di questo Consiglio di Stato n. 795/2016.
9. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2016 fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione della esecutività dell'impugnata decisione, su concorde domanda delle parti la trattazione della controversia è stata differita al merito.
10. Alla odierna pubblica udienza del 20 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Rileva il Collegio che con la recente sentenza 27 marzo 2017, n. 7759 la Sezioni unite della Corte di cassazione hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d. in house providing ed hanno conseguentemente annullato la suindicata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5643.
2. La detta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5643, nel riformare la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, Sez. II, n. 7424/2015, con la quale era stata declinata la giurisdizione in tema di domanda di annullamento degli avvisi pubblici per la selezione di vari profili professionali, indetto dalla società in house odierna appellata, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.
3. La sentenza oggetto della odierna impugnazione è stata pronunciata dal T.a.r., proprio a seguito della riassunzione del giudizio ex art. 105 del c.p.a. conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5643.
4. La decisione della Suprema Corte suindicata impone pertanto:
a) l'annullamento senza rinvio della impugnata decisione, essendo venuto meno il presupposto giudiziale sulla quale la stessa si fondava riposante nella spettanza della giurisdizione sulla causa al plesso giurisdizionale amministrativo;
b) la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di giurisdizione.
5. Quanto stabilito esaurisce il compito demandato al Collegio, mentre all'evidenza le spese processuali del doppio grado devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, a cagione della complessità delle questioni prospettate ed esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, annulla senza rinvio la sentenza di primo grado impugnata.
Spese processuali del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.