Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 16 febbraio 2018, n. 999

Presidente: Balucani - Estensore: Birritteri

FATTO

Con sentenza n. 1645 del 12 febbraio 2018 il Tar del Lazio dichiarava inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso per l'annullamento della ricusazione del contrassegno dell'associazione ricorrente, per l'ammissione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Il primo giudice evidenziava non soltanto che, a norma dell'art. 129 c.p.a. i procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma anche che neppure il giudice ordinario è dotato di giurisdizione in relazione a controversie concernenti l'ammissione e/o l'esclusione delle liste dei candidati.

Avverso tale decisione propone appello l'Associazione Politica Nsab - Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori - ed insiste per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, senza articolare specifici motivi di gravame avverso la decisione impugnata.

Con memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno deducendo l'inammissibilità del ricorso, perché depositato fuori termine, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'irritualità della notifica del ricorso di primo grado e, in via ulteriormente gradata, l'infondatezza nel merito dell'appello.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va premesso che l'appellante ha proposto il gravame depositandolo in copia cartacea (e non telematica) e che, come eccepito dal Ministero dell'interno resistente, l'appello risulta tardivamente proposto.

Inoltre, va segnalata la genericità dell'impugnazione con la quale non si formulano specifici motivi di censura della sentenza impugnata ma si ripropongono i motivi di ricorso articolati in primo grado.

Tuttavia, rispetto a tali vizi di procedura, risulta preliminare ed assorbente l'inammissibilità dell'appello in conseguenza della carenza assoluta di giurisdizione (già correttamente evidenziata nella sentenza di primo grado).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni "politiche" nazionali.

Tali norme delimitano con chiarezza l'ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale, dal quale sono escluse le controversie - come quella oggetto del presente appello - concernenti l'esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Peraltro la legge delega n. 69 del 2009, nell'ambito del riassetto del processo amministrativo, aveva conferito al Governo il potere di introdurre "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", ma non è stata, sul punto, esercitata.

Esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, va rilevato che i mezzi di tutela avverso i provvedimenti oggetto dell'odierna impugnazione sono disciplinati dal d.P.R. n. 361 del 1957, il cui art. 23 prevede che, avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, può essere proposto ricorso all'Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione.

È, altresì, attribuita espressamente alla Camera dei deputati, secondo quanto disposto dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, la competenza a pronunciare il "giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente", e ciò coerentemente con la previsione di cui all'art. 66 Cost., ai sensi del quale "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

Tale normativa, espressamente dedicata alle elezioni della Camera dei deputati, si estende, in virtù del rinvio di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 533 del 1993, anche alle elezioni dei componenti del Senato della Repubblica (cfr., in tal senso, Cass., Sez. un., 8 aprile 2008, n. 9151).

Il contenzioso pre-elettorale è, dunque, ripartito tra l'Ufficio centrale nazionale - competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature - e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l'assoluta indipendenza del Parlamento (cfr. Corte cost. 231 del 1975), riconducibile all'autodichia.

Va, altresì ricordato che nella specifica materia è intervenuta anche la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 259 del 2009) che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale.

È stata in tal modo esclusa non soltanto la sussistenza di un vulnus giuridico di tutela in relazione alle situazioni soggettive vantate dai candidati ma anche l'esistenza (contrariamente a quanto affermato dall'appellante) di un vuoto normativo nel sistema legislativo ordinario, con la conferma che i diritti dei candidati esclusi dalla competizione elettorale politica sono assistiti dai rimedi giurisdizionali innanzi a ciascuna delle Assemblee legislative nazionali, competenti a dirimere le controversie pre-elettorali restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento da parte del giudice ordinario o del giudice amministrativo.

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata in tal senso avendo precisato che "né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione" in relazione a controversie concernenti l'ammissione e/o l'esclusione delle liste dei candidati (cfr. Cass., Sez. un., n. 9151 del 2008), ponendo in evidenza che gli organi a cui risulta affidato il compito di definire le controversie di cui si discute, seppure privi della natura giurisdizionale, sono comunque in grado di garantire la necessaria imparzialità e indipendenza, fornendo un servizio di verifica delle fasi preliminari e delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale che può assimilarsi a quello svolto in sede giurisdizionale.

Peraltro, l'attribuzione della competenza a decidere i reclami contro le esclusioni delle liste e dei candidati adottate, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 361 del 1957, dall'Ufficio centrale circoscrizionale (costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale competente) innanzi all'Ufficio elettorale centrale nazionale (costituito presso la Corte di cassazione), tenuto conto dalla sua composizione soggettiva (essendo i relativi membri tutti magistrati, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 361 del 1957), garantisce la necessaria imparzialità e indipendenza, in quanto organo neutrale e titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza.

Sicché, alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile per carenza assoluta di giurisdizione.

La natura delle questioni trattate rende equo compensare interamente le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Spese compensate.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

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