Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 15 marzo 2018, n. 101
Presidente: Tramaglini - Estensore: Ianigro
FATTO E DIRITTO
Visto l'art. 60 c.p.a. di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata", purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
sentite sul punto le parti costituite;
Premesso
che la parte ricorrente ha adito l'odierno T.A.R. per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della procedura selettiva indetta con l'Avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 67 lavoratori, pubblicato in data 30 settembre 2017 in apposita sezione del sito internet aziendale e, nello specifico, nella FASE 1 della suddetta procedura per illegittima esclusione "per mancanza dei requisiti prescritti" della candidatura presentata dall'odierno ricorrente, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;
che la parte resistente ha eccepito in via pregiudiziale nella memoria di costituzione il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 9 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Considerato
che secondo una consolidata giurisprudenza non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla procedura selettiva indetta con l'Avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 67 lavoratori dalla S.A.S.I. s.p.a., rientrando la stessa tra le c.d. società in house providing. Nel sistema vigente le società in house - pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della Pubblica amministrazione, con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa - rimangono società di diritto privato sul piano formale per cui, quando provvedono alla propria provvista di personale, esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie (C.d.S., sez. V, 21 giugno 2017, n. 3033);
che la S.A.S.I. s.p.a., dunque, seppur interamente partecipata con capitali pubblici, è pur sempre società per azioni, pertanto vale il principio di diritto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza secondo il quale le procedure seguite dalle società "c.d. providing" per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario (ex multis Cass., sez. lav., 9 gennaio 2018, n. 271, Cass., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759, Cass., sez. un., 1° dicembre 2016, n. 24591, TAR Lazio n. 1584/2014, 2349/2014, 8542/2014, 9482/2014 e 11196/2014);
che l'art. 18 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione di servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di ripartizione della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28330);
che l'atto del quale si richiede l'annullamento non è riconducibile all'esercizio di un pubblico potere, in quanto l'obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi si inserisce pur sempre nell'agire (jure privatorum) della società, senza comportare esercizio di pubbliche potestà (cfr. Corte cost., n. 191/2006 e 35/2010);
che ciò conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la materia de qua alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;
che, avuto riguardo alla natura in rito della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con onere di riassunzione innanzi al Giudice Ordinario nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.