Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 24 aprile 2018, n. 4577

Presidente: Perna - Estensore: Brancatelli

FATTO

Con il ricorso introduttivo, la società Man-ter ha impugnato, chiedendo che sia dichiarata nulla ovvero sia annullata, l'annotazione nel Casellario delle Imprese informatico delle imprese, disposta dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (in avanti, "Anac" o "l'Autorità"), su comunicazione della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione, avente ad oggetto il contenuto dell'ordinanza adottata dal G.I.P. del Tribunale penale di Roma e riguardante l'applicazione della misura interdittiva di divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per gli esercenti attività imprenditoriali, e del divieto di esercitare attività professionali per due mesi nei confronti di taluni soggetti.

La ricorrente ha contestato l'iscrizione sotto il profilo della nullità per difetto assoluto di attribuzione, della violazione dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico nonché per carenza dei presupposti dell'annotazione ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 163/2006, ora art. 80, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016.

L'annotazione in questione è stata sostituita dall'Anac in data 1° settembre 2016 con una nuova iscrizione, gravata con motivi aggiunti da Man-Ter in relazione ai dedotti vizi di nullità per difetto assoluto di attribuzione, di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento nonché per mancata utilità all'inserimento dell'annotazione nel Casellario ed incompletezza della stessa.

Con atto emesso il 25 ottobre 2016, e impugnato con secondi motivi aggiunti, l'Anac ha provveduto a una ulteriore rettifica dell'annotazione a carico della Man-ter, nuovamente impugnata dalla società ricorrente e censurata, oltre che in ragione del già dedotto vizio di nullità per difetto assoluto di attribuzione, anche per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché per violazione del principio di ragionevolezza.

Si è costituita in giudizio la resistente Anac che, da ultimo, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti, in ragione delle modifiche successivamente apportate alla iscrizione originariamente disposta, nonché la reiezione dei secondi motivi aggiunti in quanto infondati.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2018, il Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che l'annotazione impugnata con il ricorso introduttivo è stata oggetto di due successive modifiche, gravate con motivi aggiunti. Ne consegue che l'unica iscrizione attualmente presente nel Casellario informatico per i fatti oggetto della presente controversia è quella comunicata alla parte ricorrente con provvedimento del 25 ottobre 2016, sicché il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, riguardando annotazioni non più esistenti, sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Passando all'esame dei secondi motivi aggiunti, va in primo luogo disattesa la censura, di carattere preliminare, con la quale Man-ter deduce la nullità dell'atto impugnato, in ragione dell'asserita carenza di potere di Anac ad iscrivere le notizi[e] utili nel Casellario informatico, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd, del d.P.R. n. 207/2010, operata dall'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016.

Giova, in proposito, rammentare che il testo dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, così disponeva: "L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81". Secondo la tesi di parte ricorrente, l'assenza nella norma primaria di un espresso riconoscimento del potere di disporre a carico delle imprese le iscrizioni delle mere "notizie utili", non riguardanti le ipotesi di esclusioni dalle procedure di affidamento ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, e la contestuale abrogazione della disciplina regolamentare che, nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, consentiva tali iscrizioni, avrebbe determinato il venir meno del potere dell'Anac di inserirle nel Casellario informatico.

La tesi non è condivisibile, in quanto dalla lettura complessiva delle norme del d.lgs. n. 50/2016 si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull'utilizzo di plurime basi dati (quali la banca data nazionale dei contratti pubblici, l'Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle notizie utili.

Deve, quindi, ritenersi che anche dopo l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd, del d.P.R. n. 207/2010 l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili sia un'attività che l'Anac continua a dover svolgere, in quanto funzionale al compito assegnatole di supportare - anche attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni - le stazioni appaltanti (cfr. l'art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016).

Precisata, in linea generale, la sussistenza del potere di Anac di disporre l'iscrizione in parola, osserva il Collegio che è fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta l'assenza della "utilità" della notizia riportata nel Casellario.

Come noto, l'iscrizione nel casellario delle imprese delle informazioni ricevute, svolgendo una funzione di "pubblicità-notizia", costituisce per l'Autorità un atto dovuto; l'annotazione, tuttavia, presuppone, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, che i fatti oggetto di annotazione siano correttamente riportati e che gli stessi non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario.

L'iscrizione disposta a carico della Man-ter riguarda l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, i cui effetti erano peraltro già scaduti al momento dell'inserimento nel Casellario, disposta dal GIP del Tribunale di Roma a carico di un soggetto che in precedenza aveva rivestito la carica di amministratore della società. Si tratta di una informazione priva di utilità per le stazioni appaltanti, riguardando l'applicazione di un provvedimento cautelare non più produttivo di effetti, a carico di un individuo ormai estraneo alla compagine sociale della Man-ter, e afferente circostanze non ricollegabili alle attività della società ricorrente.

L'annotazione, in sostanza, riporta fatti inconferenti rispetto alla Man-ter e come tali non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle stazioni appaltanti circa il suo operato.

Non assolvendo ad alcun valido compito informativo, l'annotazione da ultimo disposta con il provvedimento dell'Autorità del 25 ottobre 2016 impugnato con i secondi motivi aggiunti va conseguentemente annullata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Autorità nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti;

- accoglie i secondi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'Anac del 25 ottobre 2016.

Condanna l'Anac al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a Euro 2.000,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.