Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 23 aprile 2019, n. 505

Presidente: Rovis - Estensore: Spatuzzi

Con il ricorso all'esame, la ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, l'atto di intimazione, meglio indicato in epigrafe, con cui Agea ha richiesto, in applicazione dell'art. 8-quinquies, comma 5, della l. n. 33/2009, "il versamento dei debiti che risultano esigibili" in relazione ai prelievi relativi al regime delle quote latte, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) nullità, inefficacia, infondatezza ed invalidità assoluta dei prelievi esigibili Agea per palese erroneità ed illegittimità nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati "interessi moratori" - errata applicazione dei tassi di interesse richiesti - violazione artt. 8, ter, quater, quinquies, l. 33/2009 e dell'art. 3 l. 241/1990;

2) nullità, illegittimità, invalidità, inefficacia delle cartelle e dei prelievi esigibili Agea per ammissione da parte dell'ente preposto degli errori eccepiti circa l'applicazione dei corretti e vigenti tassi di interesse e in generale nel computo degli interessi - insussistenza di un diritto a procedere in executivis;

3) nullità del prelievo intimato per omessa contabilizzazione dell'operazione di "compensazione atecnica" effettuata a priori tra il prelievo supplementare asseritamente insoluto ed il credito del produttore per gli aiuti comunitari e per violazione di legge ex artt. 83, 84, 306 c.p.c. atteso che non è intervenuto alcun previo accertamento circa la debenza delle somme oggetto di intimazione - erroneità nel quantum della sorte capitale del presunto credito azionato e intimato - necessità di ricalcolo e rideterminazione;

4) inefficacia, nullità, inesigibilità dei prelievi supplementari inerenti la campagna produttiva 1997/1998 e quella 1998/1999 - illegittimità comunitaria dei prelievi esigibili di inizio sistema dal 1995 sino al 2004 - per illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 8 e 21-ter, l. n. 118/1999, dell'art. 1, comma 5, l. n. 79/2000 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del reg. (cee) 3950/1992, modificato dal reg. (ce) n. 1256/1999 e del reg. (cee) n. 536/1993, poi sostituito dal reg. (ce) n. 1392/2001, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria - eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sviamento dell'interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

5) insussistenza del presunto credito azionato da AGEA - prescrizione del credito;

6) esistenza di indagini penali - indeterminatezza e erroneità insanabile e totale del dato produttivo utilizzato da Agea.

L'Agea non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2019 il Collegio ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito e, previo avviso della possibilità di definire la controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

Come evidenziato dal Collegio in sede di udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso va dichiarato irricevibile perché depositato tardivamente, in quanto, come già rilevato da questa Sezione con sentenza n. 1208 del 2018:

- la Commissione europea (decisione 2013/665/UE) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 25 ottobre 2017 resa in causa C-467/15) hanno qualificato come indebiti aiuti di Stato le proroghe concesse dallo Stato italiano agli allevatori nel pagamento di debiti a titolo di quote latte;

- la presente controversia rientra, pertanto, tra quelle sottoposte al rito abbreviato ex art. 119, lett. m-quinquies, c.p.a. che assoggetta a particolari regole processuali (dimezzamento di tutti i termini processuali, ad eccezione di quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) le controversie relative al recupero di aiuti di stato indebiti.

Il presente ricorso è stato notificato all'Agea in data 15 febbraio 2019 ed è stato depositato in data 6 marzo 2019, quando era ormai decorso il termine dimidiato di 15 giorni previsto dall'art. 119, comma 2, c.p.a. per il deposito del ricorso introduttivo nelle controversie, quale quella in esame, relative al recupero degli aiuti di stato indebiti.

Per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato irricevibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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