Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione I
Sentenza 3 dicembre 2019, n. 2763

Presidente: Ferlisi - Estensore: Lento

FATTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 5 settembre 2018 e depositato il 2 ottobre successivo, la signora Daniela P. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della deliberazione commissariale dell'ASP di Caltanissetta n. 693 del 6 giugno 2018, avente ad oggetto "Procedure di stabilizzazione art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75 del 2017 - Immissione in servizio", limitatamente all'allegato "D1", nella parte in cui era stata esclusa.

Ha dedotto, oltre alla carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Si è costituita in giudizio l'ASP di Caltanissetta, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 novembre 2018 e depositato il 1° dicembre successivo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della nota dell'Assessorato regionale della salute prot. n. 56660 del 23 luglio 2018, costituente presupposto della delibera commissariale dell'ASP di Caltanissetta n. 693 del 6 giugno 2018 e successivamente conosciuta, per gli stessi motivi di cui al gravame introduttivo.

Per l'Assessorato regionale della salute si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

L'ASP di Caltanissetta ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n. 1243 del 21 dicembre 2018, l'istanza cautelare è stata accolta ai fini della fissazione del merito.

L'avv. Alberto Pappalardo, codifensore di parte ricorrente, ha depositato atto di rinuncia al mandato.

In vista dell'udienza, l'ASP di Caltanissetta ha depositato una memoria con cui, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, che ha ad oggetto una procedura di stabilizzazione indetta ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, come correttamente eccepito dall'Azienda ospedaliera resistente, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La sezione, dopo iniziali incertezze, ha, infatti, aderito all'orientamento, secondo cui si tratta di procedure devolute alla giurisdizione ordinaria, con varie sentenze, tra cui la n. 1863 del 12 luglio 2019, alle cui ampie motivazioni, per ragioni di sintesi, si rinvia.

Tale sentenza ha, in particolare, richiamato l'orientamento delle sezioni unite della Cassazione in materia di stabilizzazione dei precari (vedi sentenze n. 29915 del 13 dicembre 2017, n. 19196 del 2 agosto 2017, n. 1778 del 26 gennaio 2011 e n. 16041 del 7 luglio 2010), secondo cui le amministrazioni, con riguardo al personale che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", non "bandiscono" concorsi, ma si limitano a dare "avviso" della procedura e della possibilità di presentare la domanda, cosicché sussiste la giurisdizione ordinaria, trattandosi di una controversia avente ad oggetto il diritto all'assunzione.

Ha poi precisato che le procedure di stabilizzazione indette ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 hanno come destinatari soggetti che hanno già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", cosicché deve ritenersi che l'Amministrazione non "bandisce" un concorso, ma si limita a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.

Ha, inoltre, rilevato [che] tale soluzione è stata individuata, dopo alcune incertezze in primo grado dovute alla novità della questione, dal Consiglio di Stato, il quale, nella sentenza n. 6821 del 30 novembre 2018, ha affermato che il primo comma dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 esclude il passaggio concorsuale e ha concluso nel senso che sono devolute alla giurisdizione ordinaria le relative controversie.

Nella specie il ricorso, come detto, ha ad oggetto una procedura ai sensi del comma 1 del più volte citato art. 20, cosicché va declinata la giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la controversia può essere riassunta ex art. 11 c.p.a.

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fermo restando la possibilità della riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.