Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 27 dicembre 2019, n. 2750

Presidente: Di Benedetto - Estensore: Mameli

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità bengalese, in fuga dal proprio Paese di origine, giungeva in Italia e presentava presso gli uffici della Questura di Como domanda di protezione internazionale; la stessa veniva esaminata dalla Commissione Territoriale di Milano e definita con esito negativo.

In data 13 novembre 2017, sussistendo nuovi elementi, il ricorrente reiterava la domanda di protezione internazionale innanzi agli Uffici della Questura di Napoli, e alla stessa veniva assegnato il numero ID NA 0015236. La Questura di Napoli rilasciava il permesso di soggiorno provvisorio e il ricorrente restava in attesa della convocazione innanzi alla Commissione territoriale di Milano, competente all'esame della domanda, per il riconoscimento della protezione internazionale.

Trascorsi quasi due anni dall'inoltro della domanda, senza aver avuto alcuna notizia del relativo procedimento, in data 12 settembre 2019, inviava a mezzo pec, per il tramite del proprio legale, alla Commissione territoriale di Milano, domanda di accesso documentale ai sensi della l. 241/1990 nonché di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013 al fascicolo personale ed a tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione, chiedendo in particolare:

"1. di rendere noto se la domanda de quo è assegnata alla Vs Spett.le C.T. per l'esame oppure è stata assegnata ad altra C.T. e/o altra sezione, indicando quale;

2. di poter prendere visione ed estrarre copia delle lettere di convocazione per l'audizione personale, qualora le stesse siano state emesse e notificate;

3. di poter prendere visione ed estrarre copia del provvedimento decisorio, qualora lo stesso sia stato emesso e notificato;

4. di poter prendere visione ed estrarre copia di qualsivoglia atto e/o documento relativo al procedimento de quo, qualora gli stessi siano stati emessi e notificati".

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il ricorrente proponeva azione ex art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'accesso richiesto.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno con memoria di mera forma.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha formulato istanza di accesso documentale ex l. 241/1990 nonché di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Va rilevato in termini generali che la domanda di accesso civico generalizzato ben può proporsi manifestando (anche) la sussistenza dei presupposti per la formulazione della richiesta di accesso documentale, ai sensi della l. n. 241 del 1990, con la medesima ed unica istanza, tenuto conto che i presupposti che consentono la formulazione della domanda di accesso civico sono ben definiti nell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013 ("favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico") ed essi sono ben diversi dai presupposti che l'art. 24, comma 7, primo periodo, l. n. 241 del 1990 individua al fine di consentire l'accesso civico documentale (garantire "ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"), escludendo che in tale ultimo caso siano "ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990), con la conseguenza che rispetto ad una complessa domanda di accesso civico generalizzato e, in alternativa, documentale proposta dall'accedente, l'amministrazione che detiene la documentazione richiesta può, (anch'essa) alternativamente, fare applicazione di un istituto piuttosto che dell'altro, in ragione dell'esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'una o l'altra richiesta (C.d.S., sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2737).

Ciò posto, venendo al merito della questione, in relazione ai documenti richiesti ai numeri da 2 a 4 di cui all'istanza ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 per consentire l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato, trattandosi indiscutibilmente di documenti rispetto ai quali il ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti stessi di cui chiede l'ostensione.

Quanto alla domanda volta a conoscere a quale Commissione territoriale è stata assegnata la domanda, a margine del rilievo che si tratta di un preciso obbligo di comunicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della stessa l. 241/1990, le informazioni richieste sono comunque riconducibili all'istituto dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Non si ravvisano ostacoli all'ostensione di quanto oggetto dell'istanza di accesso né alla comunicazione delle informazioni richieste, trattandosi di documenti e informazioni che riguardano direttamente ed esclusivamente l'interessato richiedente.

Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso proposto, va ordinato al Ministero dell'Interno di consentire l'accesso agli atti e ai dati richiesti dal ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero intimato e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno di consentire l'accesso agli atti e ai dati richiesti dal ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero intimato al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

P. Loddo (cur.)

L'amministratore di sostegno

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