Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 31 dicembre 2019, n. 8921

Presidente: De Felice - Estensore: Sabatino

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4783 del 2019, Elisa Desolina C. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, 26 febbraio 2019, n. 137, redatta in forma semplificata, con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto il ricorso dalla stessa proposto contro il Comune di Terracina e contro Ferdinando P. e Marina B. per:

- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Terracina sull'istanza inoltrata dalla ricorrente via p.e.c. il 29 settembre 2018 e volta all'emissione di un provvedimento sulle domande di condono edilizio insistenti sull'immobile sito in Terracina e distinto in catasto al foglio n. 110, particella n. 492, subalterno n. 17, di proprietà dei sig. Ferdinando P. e Marina B.;

- l'ostensione dei documenti richiesti con la medesima istanza inoltrata via p.e.c. il 29 settembre 2018 e riguardanti la pratica di condono sul suddetto immobile di proprietà dei signori P. e B.

Dinanzi al giudice di prime cure, l'originaria ricorrente, da un lato, è insorta avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione civica sull'istanza di definizione del procedimento di condono edilizio indicato in epigrafe e, dall'altro, ha chiesto l'ostensione dei relativi atti al fine di avvalersene in giudizio nei confronti dei controinteressati.

Il Comune di Terracina con nota prot. n. U0074603 dell'11 dicembre 2018 forniva riscontro all'istanza di accesso di cui all'istanza inviata via p.e.c. il 29 settembre 2018, rappresentando che l'istanza di condono della quale si chiede l'ostensione risulta ancora in itinere e che, pertanto, l'accesso è differito all'adozione del provvedimento finale ex art. 9 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Costituitosi in giudizio il Comune di Terracina, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure per la parte riferita al diritto d'accesso e, per l'effetto, ordinava al Comune di ostendere alla ricorrente i documenti richiesti. Per altro verso, riteneva satisfattiva la risposta ottenuta e dichiarava improcedibile il ricorso in relazione al silenzio sull'istanza.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante, soccombente in relazione alla domanda relativa al silenzio e all'obbligo o meno di provvedere, evidenzia l'errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio precisato in parte motiva.

Nel giudizio di appello, non si sono costituite le controparti e all'udienza in camera di consiglio del 28 novembre 2019, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. Come già evidenziato in altre occasioni dalla Sezione (da ultimo, C.d.S., VI, 2 novembre 2018, n. 6222, proprio in tema di esercizio delle funzioni di vigilanza edilizia ai sensi degli artt. 2 della l. 241/1990 e 9 della l.r. 15/2008, in ordine a una serie di abusi edilizi realizzati e oggetto di domande di condono edilizio non ancora definite), anche in tema di disciplina del territorio tramite la valutazione della conformità urbanistica del manufatto realizzato sussiste "l'obbligo generale per il Comune di concludere tempestivamente il procedimento (art. 2 l. 241/1990).

"Per le opere abusive ricadenti in zone vincolate il procedimento di condono è subordinato alla richiesta e al rilascio del (ratione temporis) nulla osta ex art. 32, comma 1, l. 47/1985 da parte dell'autorità competente preposta alla tutela del vincolo.

"Sicché in presenza della domanda di condono il rinvio sine die del procedimento senza l'attivazione in tempi certi e definiti del subprocedimento per il rilascio del nulla osta paesaggistico, si configura come silenzio-inadempimento del dovere degli organi di vigilanza di assumere i provvedimenti sollecitati dai ricorrenti appellanti.

"Infatti, come sottolineato da questi ultimi, l'eventuale diniego di nulla osta impedisce ab imis il rilascio del condono, impedendo lo stallo del procedimento sanzionatorio".

La medesima situazione si verifica nel caso in esame dove la risposta del Comune, lungi dal prefigurare un tempo per la risoluzione della vicenda, si trincera unicamente dietro l'osservazione della contemporanea pendenza di più istanze, senza alcuna ipotesi di soluzione dello stallo verificatosi e quindi, in fatto, ponendo in essere una condotta elusiva del suo obbligo di provvedere.

3. L'appello va quindi accolto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. accoglie l'appello n. 4783 del 2019 e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte appellante ad ottenere un provvedimento espresso sull'istanza iscritta al prot. 57876 del 1° ottobre 2018 del Comune di Terracina;

2. ordina al Comune di Terracina di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza;

3. condanna il Comune di Terracina a rifondere a Elisa Desolina C. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 3.000 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.