Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 29 gennaio 2021, n. 901
Presidente: Cirillo - Estensore: Ciuffetti
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell'odierna parte appellata avverso il decreto dirigenziale n. 9961 in data 3 giugno 2009, con cui l'Amministrazione della Regione Calabria aveva revocato il finanziamento di euro 83.321,71, concesso con decreto n. 540, in data 18 gennaio 2002, nell'ambito del POR Calabria 2000/2006, Misura 3.7, per l'attuazione del progetto IFTS 2000/2001 "Tecnico specialista in gestione della coltivazione, produzione e trasformazione vitivinicola". Con il medesimo provvedimento si disponeva di "recuperare l'importo già liquidato di euro 66.628,05 con eventuale rivalsa sulla fideiussione prestata".
2. Riferisce la Regione appellante che il progetto della parte ricorrente era stato considerato prioritario perché prevedeva l'impegno all'assunzione di almeno 1/3 dei partecipanti al corso di formazione, con prestazione di specifica polizza a garanzia dell'assunzione, e un cofinanziamento con fondi privati, impegni trasfusi nell'art. 8 della convenzione conclusa tra le parti in data 16 aprile 2002; tuttavia, conclusa l'attività di formazione, il Consorzio appellato non avrebbe adempiuto all'impegno di assunzione nella suddetta misura, dato che i partecipanti al corso avevano rifiutato "alcuni per indisponibilità personali, altri ritenendo la proposta contrattuale ricevuta non accettabile e non rispondente alla qualifica ed alla competenza acquisite con il corso". Perciò, la Regione Calabria con la nota prot. n. 1806/2007 aveva comunicato al Consorzio l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e, dopo la trasmissione di osservazioni da parte dello stesso Consorzio, con nota prot. n. 9183/2009, aveva ribadito l'intenzione di procedere alla suddetta revoca, poi disposta con l'atto impugnato.
Secondo l'appellante, erroneamente il Tar:
a) aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in primo grado, poiché il provvedimento impugnato non avrebbe sostanziato un discrezionale atto di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, bensì un atto conseguente all'accertato inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi previsti dal progetto, assunti con la convenzione conclusa tra le parti in data 16 aprile 2002, relativi alla quota assunzionale e alla presentazione di polizza fideiussoria da parte del partner privato del Consorzio; quest'ultimo in prime cure avrebbe agito a tutela di un diritto soggettivo, a seguito di un atto di revoca "per fatti sopravvenuti incidenti sulla prosecuzione del rapporto", tutelabile davanti al giudice ordinario, "a prescindere dal nomen iuris dato dalla P.A. all'atto autoritativo e dai richiami normativi in esso contenuti";
b) aveva respinto il ricorso per difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e violazione del legittimo affidamento; secondo il primo giudice, la Regione Calabria non aveva "tenuto nel debito conto né l'attività svolta dal Consorzio, né la sua conformità agli atti della procedura, ivi compreso il bando, il disciplinare e la convenzione, né il tempo trascorso dalla prima comunicazione di avvio del procedimento di revoca, né infine del conseguente consolidamento in capo al ricorrente di un legittimo affidamento"; ma il provvedimento controverso non sostanzierebbe esercizio di autotutela, in quanto si inserirebbe "nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo attenendo alle modalità di uso del contributo ed al rispetto degli impegni assunti", comprimendo "una posizione di diritto soggettivo relativa alla conservazione del finanziamento", a seguito di "accertato inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi derivanti dal progetto così come ammesso e finanziato e dalla convenzione stipulata tra le parti"; anche a ritenere l'atto impugnato espressione di potere di autotutela, esso sarebbe adeguatamente motivato con riferimento all'inadempimento da parte del Consorzio di obblighi in virtù dei quali al progetto da esso presentato era stato attribuito un maggior punteggio, considerandolo prioritario; in ragione di tale circostanza "la tesi della marginalità dell'obiettivo non raggiunto, tesi sostenuta dal ricorrente ed accolta dal TAR, non appare assolutamente condivisibile"; infatti, una volta approvato il suddetto progetto, l'impegno all'assunzione dei corsisti, che il bando aveva previsto come eventuale, sarebbe divenuto "parte integrante ed elemento essenziale del progetto" stesso, nonché "obiettivo prioritario accanto all'obiettivo della formazione". La rinuncia all'assunzione da parte degli stessi corsisti sarebbe stata determinata "dalla inadeguatezza della proposta ricevuta in relazione alla qualifica ed alle competenze acquisite con la frequenza al corso", circostanza che sarebbe indicativa del fatto che le mancate assunzioni sarebbero state "conseguenza del comportamento colpevole dei beneficiari": il che renderebbe irrilevante l'affidamento di questi ultimi in ordine al mantenimento del finanziamento ricevuto a fronte dell'interesse pubblico alla corretta gestione dei fondi europei.
3. La parte appellata, costituita in giudizio con atto depositato in data 26 gennaio 2013, ha chiesto il rigetto dell'appello. In particolare si fa presente che le proposte di assunzione avanzate a tutti i corsisti erano state oggetto di rinuncia e che né il bando di gara né la convenzione conclusa tra le parti in data 16 aprile 2002 avevano previsto che l'inadempimento dell'onere di assunzione costituisse causa di revoca della convenzione e del finanziamento in quanto i percorsi finanziati attenevano alla formazione e non all'occupazione. Il progetto presentato in sede di gara avrebbe ottenuto il punteggio più alto anche senza quello ulteriore assegnato per la previsione dell'assunzione di corsisti. Il provvedimento impugnato in prime cure era stato adottato dopo oltre due anni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, nel corso dei quali l'Amministrazione regionale era rimasta inerte.
4. Tanto esposto, si passa all'esame dell'appello.
4.1. Il Collegio condivide il percorso logico giuridico in base al quale il Tar ha ritenuto sussistente nella fattispecie la giurisdizione del giudice amministrativo. È indubbio che la presente controversia attiene alla fase esecutiva di un rapporto di finanziamento pubblico erogato con discrezionale provvedimento concessorio a seguito di valutazione comparativa da parte dell'Amministrazione delle domande di accesso al medesimo finanziamento da parte degli interessati. Posto che la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste nelle controversie riguardanti il procedimento che mette capo ad un tale provvedimento, nonché in quelle in cui esso venga annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, in quanto in entrambi i casi la posizione del privato ha natura di interesse legittimo, nella fattispecie occorre valutare se il provvedimento impugnato in prime cure configurasse una tale revoca e non, piuttosto, un atto, pur formalmente riconducibile ad una revoca, ma fondato sull'inadempimento delle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (cfr. C.d.S., Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6). Ebbene, in proposito va considerato che la quinta premessa del provvedimento controverso richiama espressamente l'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, riportandone il contenuto. È vero che tale rinvio normativo potrebbe avere una valenza meramente formale, ma le successive premesse, pur richiamando "la gravità delle irregolarità e delle illegittimità riscontrate", evidenziano l'interesse pubblico alla revoca del finanziamento. Perciò, ai fini dell'esclusione della natura di revoca disposta ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 del suddetto provvedimento e dell'individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, nella fattispecie non sono ravvisabili le condizioni indicate dalla Suprema Corte per cui "la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione" (Cass. civ., Sez. un., ord. 17 febbraio 2016, n. 3057). Sicché deve condividersi il convincimento del primo giudice in ordine alla natura dell'atto impugnato di espressione dei poteri di autotutela dell'Amministrazione "alla luce di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario", a fronte del quale la posizione del ricorrente in prime cure ha natura di interesse legittimo alla conservazione del beneficio, e deve essere ritenuto infondato il motivo d'appello sub 2, lett. a).
4.2. Anche il motivo d'appello sub 2 lett. b) deve essere considerato infondato in quanto, riscontrata la natura di provvedimento di secondo grado dell'atto impugnato in prime cure, alla luce dell'obiettivo formativo del cofinanziamento in questione, che risulta in atti realizzato, gli inadempimenti contestati alla parte appellata non paiono idonei a sostanziare un'adeguata motivazione del suddetto provvedimento di revoca. Considerato che lo stesso provvedimento è intervenuto dopo circa sette anni dall'adozione del provvedimento di concessione del beneficio e dopo oltre due anni dalla comunicazione in data 18 aprile 2007 di avvio del procedimento di revoca, non può non condividersi il rilievo del Tar in ordine alla lesione del legittimo affidamento della parte appellata. Secondo il Collegio non trova riscontro in atti quanto esposto dall'appellante in merito alla circostanza che l'impegno all'assunzione dei corsisti, eventuale secondo il bando del finanziamento, sarebbe divenuto "parte integrante ed elemento essenziale del progetto" formativo e "obiettivo prioritario accanto all'obiettivo della formazione". In particolare, l'art. 2 della convenzione intercorsa tra le parti è chiaro nel collegare il finanziamento ivi disciplinato all'attuazione del progetto "richiamato nell'art. 1", cioè all'attività formativa da concludere entro il mese di settembre 2003, oggetto esclusivo delle prescrizioni di attuazione contenute nell'art. 4, nonché della rendicontazione di cui all'art. 6; mentre l'art. 8 della stessa convenzione configura come del tutto eventuale l'impegno all'assunzione ("nel caso in cui dal progetto risulti l'impegno all'assunzione") e il conseguenziale obbligo di presentazione di polizza fideiussoria, senza alcuna previsione di decadenza o revoca in caso di inadempimento.
5. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere ritenuto infondato e deve essere respinto.
Il regolamento processuale delle spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Regione Calabria alla rifusione, in favore della parte appellata costituita in giudizio, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.