Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 20 maggio 2021

«Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Settore agricolo - Abbattimento di animali affetti da malattie infettive - Indennizzo degli allevatori - Obblighi di notifica e di standstill - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Nozioni di "aiuti esistenti" e di "nuovi aiuti" - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Esenzioni per categorie di aiuti - Regolamento (UE) n. 702/2014 - Aiuti de minimis - Regolamento (UE) n. 1408/2013».

Nella causa C-128/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 14 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2019, nel procedimento Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contro Assessorato della Salute della Regione Siciliana, intimato: AU.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Italia) (in prosieguo: l'«ASPC») e l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana (Italia) in merito a una domanda di condanna della prima al pagamento di un'indennità a favore di AU, un allevatore che è stato costretto ad abbattere animali affetti da malattie infettive.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 659/1999

3. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), all'articolo 1, lettera b), ii), e lettera c), così recita:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(...)

b) "aiuti esistenti":

(...)

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(...)

c) "nuovi aiuti": tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

Regolamento (CE) n. 794/2004

4. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1), intitolato «Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti», è così formulato:

«1. Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:

a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

(...)».

Regolamento (UE) n. 1408/2013

5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU 2013, L 352, pag. 9):

«1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari».

6. L'articolo 7 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni transitorie», al paragrafo 1 così dispone:

«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili».

Regolamento (UE) n. 702/2014

7. L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU 2014, L 193, pag. 1, e rettifica in GU 2017, L 190, pag. 28), entrato in vigore il 1° luglio 2014, prevede, ai punti 12 e 29, le definizioni seguenti:

«(12) "aiuti individuali":

(...)

b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

(...)

(29) "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

8. L'articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Condizioni per l'esenzione», così recita:

«I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, [TFUE] e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento».

9. Per quanto riguarda le condizioni previste al capo I del regolamento n. 702/2014, l'articolo 4 di quest'ultimo fissa soglie in termini di equivalente sovvenzione lordo al di là delle quali tale regolamento non si applica agli aiuti individuali, mentre gli articoli 5 e 6 di detto regolamento subordinano l'applicazione del medesimo alle condizioni, rispettivamente, della trasparenza e dell'effetto di incentivazione dell'aiuto. Gli articoli 9 e 10 del medesimo regolamento riguardano, rispettivamente, la pubblicazione e l'informazione, nonché la possibilità di evitare una doppia pubblicazione.

10. Per quanto riguarda le condizioni previste al capo III del regolamento n. 702/2014, l'articolo 26 di quest'ultimo, ai suoi paragrafi 1 e 6, così dispone:

«1. Gli aiuti destinati a indennizzare le [piccole e medie imprese (PMI)] attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE] e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.

(...)

6. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data».

11. L'articolo 51 del regolamento n. 702/2014, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede, al suo paragrafo 1, che tale regolamento «si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione degli articoli 9 e 10».

Diritto italiano

Legge regionale n. 12/1989

12. L'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 - Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 28, del 7 giugno 1989) (in prosieguo: la «legge regionale n. 12/1989»), è così formulato:

«1. Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi-caprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

2. L'Assessore regionale per la sanità è tenuto ad adeguare annualmente, con proprio decreto, la misura dell'indennità integrativa prevista dalla legge regionale [n. 12/1989], nella stessa misura percentuale di incremento annuo apportata dai provvedimenti statali in materia, nei limiti dello stanziamento della presente legge.

(...)

4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l'effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di lire 2 000 [(circa EUR 1,03)]. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente lire 3 000 [(circa EUR 1,55)].

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 000 milioni [(circa EUR 3 615 000)] per l'esercizio finanziario in corso e di lire 6 000 milioni [(circa EUR 3 099 000)] per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991».

Legge regionale n. 40/1997

13. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40 - Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia no 62, del 12 novembre 1997) (in prosieguo: la «legge regionale n. 40/1997»):

«Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale [n. 12/1989] e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 16 000 milioni [(circa EUR 8 263 310)] per il pagamento delle somme dovute dalle aziende unità sanitarie locali della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti, in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive, negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 nonché per la corresponsione per gli stessi anni del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'attività di risanamento».

Legge regionale n. 22/1999

14. L'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22 - Interventi urgenti per il settore agricolo (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47, del 1° ottobre 1999) (in prosieguo: la «legge regionale n. 22/1999») ha stanziato, «[p]er le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale [n. 40/1997], (...) la spesa di lire 20 000 milioni [(circa EUR 10 329 138)] per l'esercizio finanziario 1999».

Legge regionale n. 19/2005

15. Ai sensi dell'articolo 25, comma 16, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 - Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 56, del 23 dicembre 2005; in prosieguo la «legge regionale n. 19/2005»):

«Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale [n. 12/1989], ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle [autorità sanitarie locali] della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB [unità previsionale di base] 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16. AU ha proposto dinanzi al Tribunale di Catania (Italia) una domanda diretta ad ottenere la condanna dell'ASPC a versargli la somma di EUR 11 930,08 a titolo dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale n. 12/1989. Tale indennità è finanziata conformemente all'articolo 25, comma 16, della legge regionale n. 19/2005, a favore degli operatori del settore zootecnico costretti ad abbattere bestiame affetto da malattie infettive (in prosieguo: l'«indennità di cui al procedimento principale»). Con decreto ingiuntivo n. 81/08 tale giudice ha accolto detta domanda.

17. L'ASPC ha tuttavia chiesto e ottenuto l'annullamento di tale decreto ingiuntivo con sentenza pronunciata dallo stesso giudice.

18. Con sentenza del 24 luglio 2013, la Corte d'appello di Catania (Italia) ha accolto l'appello interposto da AU e ha riformato tale sentenza.

19. Tale giudice ha respinto l'argomento dell'ASPC secondo il quale la misura prevista dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale n. 19/2005 (in prosieguo: la «misura del 2005») costituiva un aiuto di Stato a cui non poteva essere data esecuzione fino a quando la Commissione non l'avesse dichiarato compatibile con il mercato interno.

20. Detto giudice ha rilevato che, con decisione dell'11 dicembre 2002, sugli aiuti di Stato NN 37/98 (ex N 808/97) e NN 138/02 - Italia (Sicilia) - Aiuti a seguito di epizoozie: articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 «Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1997 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30» (aiuto NN 37/98) ed articolo 7 della legge regionale n. 22/1999 «Interventi urgenti per il settore agricolo» (aiuto NN 138/02) [C(2002) 4786)] (in prosieguo: la «decisione del 2002»), la Commissione aveva già autorizzato, in quanto misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, le disposizioni delle leggi regionali che, fino al 1997, avevano finanziato l'indennità di cui al procedimento principale, ossia l'articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 e l'articolo 7 della legge regionale n. 22/1999 (in prosieguo: le «misure del 1997 e del 1999»). La Corte d'appello di Catania ha considerato che l'accertamento effettuato dalla Commissione nella decisione del 2002, secondo cui le misure del 1997 e del 1999 erano compatibili con il mercato interno, si estendeva alla misura del 2005, la quale finanziava parimenti tale indennità.

21. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione proposto dall'ASPC avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, la Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, chiede se la misura del 2005 costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se tale misura sia compatibile con gli articoli 107 e 108 TFUE.

22. In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se alla stregua degli [articoli 107 e 108 TFUE] nonché degli "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" [(GU 2000, C 28, pag. 2)], la disposizione recata dall'articolo 25, comma 16, [della legge regionale n. 19/2005], laddove "per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della [legge regionale n. 12/1989], ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni" costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza;

2) se, benché la disposizione recata dall'articolo 25, comma 16, [della legge regionale n. 19/2005] (...) possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli [articoli 107 e 108 TFUE] - in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione (...) con [la decisione del 2002], a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", le disposizioni di analogo tenore recate dagli articoli 11 [della legge regionale n. 40/1997] e dall'articolo 7 [della legge regionale n. 22/1999] compatibili con gli articoli [107 e 108 TFUE]».

Procedimento dinanzi alla Corte

23. A causa dei rischi connessi alla pandemia di coronavirus, l'udienza di discussione prevista per il 30 aprile 2020 è stata annullata.

24. Di conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, i quesiti ai quali le parti erano state precedentemente invitate a rispondere in udienza sono stati convertiti in quesiti a risposta scritta rivolti agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento previste all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la Repubblica italiana è stata invitata a rispondere a quesiti supplementari.

25. L'ASPC, il governo italiano e la Commissione hanno risposto ai quesiti nei termini fissati dalla Corte.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

26. Per quanto riguarda la seconda questione, che occorre esaminare per prima, nelle sue osservazioni scritte la Commissione ricorda che la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno rientra nella sua competenza esclusiva, esercitata sotto il controllo del giudice dell'Unione, e ritiene che tale questione, vertente sulla compatibilità della misura del 2005 con l'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, debba essere pertanto dichiarata irricevibile.

27. Occorre rilevare, a tale riguardo, che, in detta questione, il giudice del rinvio fa riferimento anche alla decisione del 2002, con la quale la Commissione aveva autorizzato misure assimilabili alla misura del 2005. Inoltre, è lo stesso giudice del rinvio a riconoscere che il giudice nazionale non è competente a statuire sulla compatibilità dell'indennità di cui al procedimento principale con il mercato interno.

28. Tuttavia, spetta al giudice nazionale vigilare sulla salvaguardia, fino alla decisione finale della Commissione, dei diritti dei singoli in caso di eventuale violazione, da parte delle autorità statali, degli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Siffatta violazione, una volta dedotta dai singoli ed accertata dai giudici nazionali, deve condurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, senza che le loro decisioni implichino per questo una valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno, la quale rientra nella competenza esclusiva della Commissione, sotto il sindacato della Corte (sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, punto 46). In tale contesto, il giudice nazionale può essere indotto a chiedere alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che gli sono necessari per la soluzione della controversia che è chiamato a dirimere.

29. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, anche nell'ipotesi in cui la Commissione abbia autorizzato misure simili.

30. Occorre anzitutto ricordare che l'articolo 108 TFUE istituisce procedure distinte a seconda che gli aiuti di Stato siano esistenti o nuovi. Mentre l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE consente che gli aiuti esistenti siano eseguiti fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità con il mercato interno, l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE impone di notificare, in tempo utile, alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti, i quali non possono essere messi ad esecuzione finché la procedura di esame non si sia conclusa con una decisione definitiva (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Carrefour Hypermarchés e a., C-510/16, EU:C:2018:751, punto 25 e giurisprudenza citata).

31. Occorre pertanto esaminare se la misura di cui al procedimento principale possa essere qualificata come «aiuto esistente».

32. Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999, la nozione di «aiuti esistenti» ricomprende «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio», mentre, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), di tale regolamento, per «nuovi aiuti» si intendono «regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

33. Peraltro, l'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004 dispone che «[a]i fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento [n. 659/1999] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]».

34. Nel caso di specie, è pacifico che le misure del 1997 e del 1999, che avevano lo scopo di finanziare l'indennità di cui al procedimento principale e che hanno assegnato, a tal fine, rispettivamente, un importo di ITL 16 miliardi (circa EUR 8 263 310) e di ITL 20 miliardi (circa EUR 10 329 138) per il periodo compreso tra il 1993 e il 1997, sono state autorizzate dalla Commissione nella decisione del 2002. Tali misure costituiscono quindi, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, un regime di aiuti autorizzato e, pertanto, un «aiuto esistente», ai sensi dell'articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999.

35. Per quanto riguarda la misura del 2005, sebbene il suo obiettivo coincida con quello delle misure del 1997 e del 1999, ossia il rifinanziamento dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale n. 12/1989, essa prevede al contempo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, un aumento di EUR 20 milioni della dotazione destinata al regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, nella sua decisione del 2002, e una proroga del periodo di rifinanziamento dell'indennità dal 2000 al 2006.

36. Orbene, tali cambiamenti apportati al regime di aiuti autorizzato non possono essere considerati di carattere puramente formale e amministrativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004. Al contrario, essi costituiscono una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

37. Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che una proroga del periodo di applicazione di un regime di aiuti precedentemente approvato, combinata o meno a un aumento dei fondi attribuiti a tale regime, istituisce un nuovo aiuto, distinto dal regime di aiuti approvato (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, EU:C:2010:291, punti 46 e 47, del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio, C-111/10, EU:C:2013:785, punto 58, del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio, C-121/10, EU:C:2013:784, punto 59, e del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P, EU:C:2016:797, punti 50, 58 e 59).

38. Parimenti, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 794/2004 annovera la «proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione», tra le modifiche apportate ad aiuti esistenti che devono, in linea di principio, essere notificate alla Commissione utilizzando il modulo di notificazione semplificato.

39. In tali circostanze, una misura che prevede nel contempo la proroga dal 2000 al 2006 di un regime di aiuti autorizzato e l'aumento di EUR 20 milioni della dotazione destinata a tale regime dev'essere considerata una misura che istituisce un «nuovo aiuto», ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

40. Uno Stato membro che intenda istituire un siffatto aiuto è quindi tenuto, in linea di principio, a rispettare l'obbligo di previa notifica di tale aiuto alla Commissione nonché quello di astenersi dal darvi esecuzione prima che la procedura cui esso è soggetto abbia condotto a una decisione definitiva, previsti all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

41. Occorre tuttavia esaminare se, come sostiene il governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la misura del 2005 possa essere esentata da tale obbligo di notifica in applicazione degli articoli 3 e 26 del regolamento n. 702/2014.

42. Il regolamento n. 702/2014, che è stato adottato in applicazione dell'articolo 108, paragrafo 4, TFUE, prevede, al suo articolo 3, che, nonostante l'obbligo generale di notifica di tutte le misure volte a istituire o a modificare un «aiuto nuovo», ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo degli aiuti di Stato, uno Stato membro può avvalersi dell'esenzione da tale obbligo, ai sensi di tale regolamento, se la misura di aiuto da esso adottata o il progetto di aiuto che intende adottare soddisfano le condizioni ivi previste. Tali condizioni, in quanto costituenti un temperamento a detto obbligo generale, devono essere interpretate restrittivamente. Per converso, gli aiuti di Stato che non sono disciplinati dal regolamento n. 702/2014 restano assoggettati agli obblighi di notifica e di astensione dall'esecuzione previsti all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE (v., per analogia, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punti 59, 60 e 86 e giurisprudenza citata).

43. Per quanto attiene, in primo luogo, all'applicabilità ratione temporis del regolamento n. 702/2014 alla controversia principale, l'articolo 51 di quest'ultimo, relativo alle disposizioni transitorie, prevede, al paragrafo 1, che tale regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni da esso previste, ad eccezione degli articoli 9 e 10.

44. A norma dell'articolo 2, punto 12, lettera b), del regolamento n. 702/2014, la nozione di «aiuti individuali», ai sensi del regolamento medesimo, comprende, segnatamente, gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti. Inoltre, la «data di concessione degli aiuti» è definita all'articolo 2, punto 29), di detto regolamento come la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

45. Sebbene il regolamento n. 702/2014 non definisca il termine «concess[o]», di cui all'articolo 51, paragrafo 1, dello stesso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, a partire dal momento in cui il diritto di ricevere un'assistenza, fornita mediante risorse statali, è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile, l'aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C-129/12, EU:C:2013:200, punto 40, e del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 36).

46. Ne consegue che un «aiuto individuale», ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del regolamento n. 702/2014, concesso anteriormente al 1º luglio 2014, sulla base di un regime di aiuti, come la misura del 2005, rientra nell'ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento.

47. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le condizioni al cui rispetto il regolamento n. 702/2014 subordina l'esenzione dall'obbligo generale di notifica, dall'articolo 3 di quest'ultimo risulta che, affinché gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti siano esentati da tale obbligo, essi devono soddisfare tutte le condizioni di cui al capo I di tale regolamento nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III di detto regolamento.

48. Per quanto riguarda le condizioni previste al capo I del regolamento n. 702/2014, l'articolo 4 di quest'ultimo fissa soglie in termini di equivalente sovvenzione lordo al di là delle quali tale regolamento non si applica agli aiuti individuali, mentre gli articoli 5 e 6 di detto regolamento subordinano l'applicazione di quest'ultimo alle condizioni, rispettivamente, della trasparenza e dell'effetto di incentivazione dell'aiuto. Gli articoli 7 e 8 del regolamento n. 702/2014 riguardano, rispettivamente, l'intensità dell'aiuto e i costi ammissibili, nonché le regole di cumulo. Quanto agli articoli 9 e 10 di tale regolamento, relativi, rispettivamente, alla pubblicazione e all'informazione, nonché alla possibilità di evitare una doppia pubblicazione, dall'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento discende che le condizioni previste da detti articoli 9 e 10 devono essere soddisfatte soltanto per quanto riguarda un aiuto diverso da un aiuto individuale concesso prima dell'entrata in vigore del medesimo regolamento.

49. Per quanto concerne le condizioni specifiche, previste al capo III del regolamento n. 702/2014, l'articolo 26 di quest'ultimo verte sugli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e destinati a rimediare ai danni causati da tali epizoozie.

50. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, gli aiuti destinati a indennizzare le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione, in particolare, di epizoozie, e gli aiuti destinati a indennizzare tali imprese per le perdite causate, in particolare, da epizoozie, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 di detto articolo 26 e del capo I del regolamento n. 702/2014. Tra tali condizioni, il paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 26 prevede che tale aiuto debba essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia.

51. Infine, per quanto riguarda la questione, sollevata dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti posti dalla Corte, se l'indennità richiesta da AU a titolo della misura del 2005 costituisca un aiuto de minimis, ai sensi del regolamento n. 1408/2013, entrato in vigore il 1º gennaio 2014, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, la cui formulazione è analoga a quella dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, il regolamento n. 1408/2013 si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede.

52. Inoltre, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e pertanto sono esenti dall'obbligo generale di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE; tra dette condizioni figura quella rilevata dall'avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare EUR 15 000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

53. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento n. 702/2014 o le condizioni previste dal regolamento n. 1408/2013.

Sulla prima questione

54. Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre esaminare la prima questione.

Sulle spese

55. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.