Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 16 luglio 2021, n. 938
Presidente: Rinaldi - Estensore: Valletta
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig. V. ha dedotto di essere proprietaria di un edificio residenziale sito in Via San Fermo n. 25 a Mezzane di Sopra, frazione del Comune di Mezzane di Sotto e che, nell'anno 2021, venivano intrapresi dei lavori edili sul capannone insistente sul terreno confinante. Di conseguenza, con missiva inoltrata via p.e.c. in data 10 febbraio 2021, la ricorrente chiedeva al Comune "il rilascio urgente di copia dei permessi di costruire e/o SCIA edilizia rilasciati, comprensivi dei progetti, delle relazioni e dei pareri presentati per l'attività edilizia", ma l'Amministrazione restava inerte e si perfezionava un provvedimento tacito di rigetto.
Con un unico motivo di gravame la ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego, osservando che la giurisprudenza riconosce unanimemente al vicino la conoscibilità degli atti relativi a qualsivoglia intervento edilizio intrapreso sul fondo attiguo che richieda un'autorizzazione amministrativa.
Con memoria depositata in vista dell'udienza camerale la ricorrente ha rappresentato che, successivamente all'introduzione del giudizio, il Comune resistente aveva consentito l'accesso a una parte della documentazione richiesta, omettendo tuttavia di trasmettere alcuni atti di cui si era chiesta l'ostensione (si fa riferimento, in particolare, a: titoli paesaggistici, relazioni agronomiche, pareri AVEPA, modulo SCIA con le autodichiarazioni e le asseverazioni del progettista relative al secondo capannone, modelli SCIA, pareri della Provincia e del Servizio veterinario, relazioni istruttorie eseguite dall'Ufficio, le comunicazioni di inizio lavori e/o quelle di fine lavori e le segnalazioni di agibilità).
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza in data 14 luglio 2021, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
La Sig. V. ha, infatti, dedotto di aver interesse ad accedere agli atti, nella disponibilità del Comune resistente, relativi all'attività edilizia intrapresa sul fondo confinante, e ha documentato il rilascio solo parziale, a iniziativa dell'Amministrazione, di quanto richiesto (cfr. docc. 3, 5, 6 e 8 della produzione di parte ricorrente).
Come noto, al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa -, quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio [2018], n. 262).
Alla luce di quanto osservato, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente ordine al Comune resistente di consentire l'accesso alla documentazione richiesta.
La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla intimata Amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta da parte ricorrente con istanza presentata al Comune di Mezzane in data 10 febbraio 2021, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione.
Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre restituzione del contributo unificato e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.