Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 11 agosto 2021, n. 754

Presidente: Migliozzi - Estensore: Amovilli

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso collettivo in esame gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti dell'U.S.R. Emilia Romagna inerenti l'indizione del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell'area "A" e "B" del personale A.T.A., lamentando, in sintesi, la mancata equiparazione del servizio prestato in qualità di docente a quello prestato nelle istituzioni scolastiche ex art. 5 d.m. 430/2000 nonché del titolo della laurea magistrale per l'inserimento nella seconda fascia del personale A.T.A.;

- hanno lamentato altresì la mancata previsione dell'aggiornamento della seconda fascia per coloro che hanno il requisito dei trenta giorni di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali ai sensi dell'art. 5 del d.m. 13 dicembre 2000, n. 430;

- a sostegno del gravame hanno dedotto motivi di violazione di legge (artt. 4, comma 11, l. 124/1999, e 5, comma 3, lett. b), punto 2, d.m. 430/2000) ed eccesso di potere sotto vario profilo;

- si sono costituite le amministrazioni intimate eccependo l'infondatezza dei motivi ex adverso dedotti;

- alla camera di consiglio del 27 luglio 2021 tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020 è stato rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione e trattenuta la causa in decisione con sentenza in forma semplificata, come da verbale d'udienza.

Considerato che:

- la giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa è pacifica nel radicare nel g.o. la giurisdizione per le controversie inerenti l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A.;

- la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (ex plurimis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 11 aprile 2017, n. 134; in termini T.A.R. Molise, 2 novembre 2016, n. 447; C.d.S., Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1833; id., 9 marzo 2016, n. 953; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 20 marzo 2002, n. 101; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 20);

- per i suesposti motivi va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o. lamentando parte ricorrente l'illegittimità dell'esclusione da una selezione priva di valore concorsuale ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 il quale abbraccia una nozione ristretta del concorso pubblico ai fini della giurisdizione (ex multis C.d.S., Ad. plen., 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; Cass. civ., Sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3032; id., 20 ottobre 2009, n. 22159; id., 13 febbraio 2008, n. 3399);

- quanto alla conseguente tra[n]slatio iudicii occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 c.p.a.;

Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame potrà proseguire nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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