Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-quater
Sentenza 10 settembre 2021, n. 9705

Presidente: Savoia - Estensore: De Gennaro

Considerato che:

- la società ricorrente L.G. Effe Medica s.r.l. ha ottenuto nel 2020 l'aggiudicazione della procedura di gara indetta dalla ASL Roma 6 per la fornitura di dispositivi monouso sterili per chirurgia artroscopica;

- il contratto di fornitura è stato stipulato ed ha avuto un inizio di esecuzione;

- l'oggetto del presente giudizio ad oggetto la delibera ASL n. 852/2021 con la quale è stata anticipata al 31 dicembre 2021 l'originaria scadenza contrattuale prevista per il 30 novembre 2023, per ragioni attinenti al fabbisogno sanitario, come individuate successivamente all'aggiudicazione;

- l'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale;

- ad avviso del Collegio con l'atto impugnato l'amministrazione ha disposto una modifica dei termini contrattuali senza intervenire sul provvedimento di aggiudicazione, i cui effetti appaiono ormai esauriti con la stipula; dunque la controversia non sembra riguardare né il procedimento di gara né il suo esito, ma piuttosto la fase esecutiva del contratto e le rispettive pretese dei contraenti;

- in base all'orientamento consolidato, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase antecedente al contratto, inerenti alla scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica, mentre quelle, come la presente, che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, concernendo la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario risultando al di fuori dal raggio di applicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (v. da ultimo Cass. civ., sez. un., 13 marzo 2020, n. 7219).

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente gravame inammissibile, spettando la cognizione sulla domanda proposta alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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