Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 2 novembre 2021, n. 986

Presidente: Picone - Estensore: Amovilli

FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato 19 luglio 2016, il sig. Gioacchino P., odierno ricorrente, ha impugnato la DGR della Regione Piemonte n. 36-1917 del 27 luglio 2015 nella parte in cui ha reso inedificabili, a seguito di modifiche introdotte d'ufficio in sede di approvazione di variante al PRGC di Salbertrand, i terreni di proprietà del ricorrente contraddistinti a catasto Foglio 18 - n. 265 - zona di PRGC an1a.

Espone il sig. P. di aver avuto notizia dell'approvazione della suddetta variante soltanto in occasione della ricezione, avvenuta il 12 maggio 2015, della nota inviata dal Comune di Salbertrand ai fini dell'imposta IMU, con cui è stata resa nota l'inedificabilità dei suddetti terreni.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I) violazione dell'art. 15 l.r. n. 56/1977 anche in relazione all'art. 10 l. 1150/1942, violazione dell'art. 3 l. 241/1990: la Regione non può introdurre d'ufficio modifiche al piano comunale;

II) violazione degli artt. 21-quinquies e 2-nonies l. 241/1990, violazione [dei] principi in materia di autotutela; eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione: il provvedimento impugnato non potrebbe comunque ricondursi all'esercizio del potere di autotutela con funzione di riesame;

III) violazione dell'art. 7 l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione: non sarebbe stata garantita la partecipazione procedimentale tenendo presente la posizione qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per l'accoglimento del ricorso, rilevando in particolare quanto al terzo motivo la rilevanza della partecipazione nel caso di specie, ove la modifica in peius della disciplina urbanistica è avvenuta d'ufficio e a sua totale insaputa; ha infine evidenziato il difetto di motivazione della variante, da ritenersi esigibile in relazione al contenuto specifico della stessa.

Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

Con memoria depositata il 14 ottobre 2021 la difesa di parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 13-quater disp. att. c.p.a., il passaggio in decisione.

All'udienza pubblica di smaltimento del 19 ottobre 2021 è stata rilevata d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. la questione di ricevibilità del gravame, come da verbale d'udienza; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità dell'approvazione mediante DGR n. 36 del 27 luglio 2015 (pubblicata nel BUR n. 31 del 6 agosto 2015) della variante al PRGC del Comune di Salbertrand con cui, a seguito di modifiche introdotte d'ufficio, sono stati resi inedificabili alcuni terreni di proprietà del ricorrente.

2. Il ricorso va dichiarato d'ufficio irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., non essendo necessaria ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. l'assegnazione di termine al difensore di parte ricorrente per controdedurre, avendo egli liberamente scelto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il deposito di memoria con richiesta di passaggio in decisione a norma dell'art. 13-quater disp. att. c.p.a.

Nel regime da remoto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. per tutte le udienze di smaltimento, infatti, la richiesta di passaggio in decisione da parte del difensore ha valore equipollente alla partecipazione all'udienza, dal momento che "il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto", sì che ove la questione venga rilevata d'ufficio, come nella fattispecie, il contraddittorio è da ritenersi rispettato.

3. Come già evidenziato con il ricorso in esame, notificato il 19 luglio 2016, parte ricorrente pretende di impugnare l'atto regionale di approvazione di variante urbanistica al PRGC del Comune di Salbertrand, avvenuta con DGR n. 36 del 27 luglio 2015, evidenziando di aver avuto contezza della deliberazione soltanto con la nota ai fini IMU ricevuta dal Comune il 20 maggio 2016.

Come noto per giurisprudenza del tutto consolidata - da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi - in tema di impugnazione dei piani regolatori generali nel sistema di pubblicità notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale nonché ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o comunque al più tardi dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, con la sola eccezione dell'ipotesi che esso incida specificamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli determinati beni, nel cui caso solo è dovuta la notifica individuale ai proprietari interessati (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 4 gennaio 2016, n. 25; C.d.S., Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 29 ottobre 2001, n. 5628; 6 ottobre 1999, n. 1328).

Il termine decadenziale di 60 giorni per proporre l'impugnativa a tutela della posizione di interesse legittimo oppositivo azionata decorreva dunque da tale momento, non venendo in rilievo ex art. 41, comma 2, c.p.a. un provvedimento recettizio soggetto a comunicazione personale, risultando la disposizione impugnata atto ad effetto conformativo del diritto di proprietà e non certo appositivo di vincolo preordinato all'esproprio.

4. Non ravvisa il Collegio ragioni per disporre ex officio la rimessione in termini per errore scusabile (oggi disciplinata dall'art. 37 c.p.a.) trattandosi per giurisprudenza pacifica di istituto di carattere eccezionale (ex multis C.d.S., Sez. V, 3 giugno 2021, n. 4257) dal momento che non vi è oggettiva ragione di incertezza sul sistema di pubblicità legale proprio degli strumenti urbanistici.

5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è irricevibile.

Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituite le amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.